Cass. pen., sez. I, sentenza 09/07/2021, n. 26286
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D T G, nato a Campi Salentina il 03/01/1960 avverso l'ordinanza dell'08/09/2020 del Tribunale di sorveglianza di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere F C;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M F L, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Trieste rigettava l'istanza di rinvio dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, avanzata dal detenuto G D T.
2. Ricorre ritualmente per cassazione il condannato, sulla base di connessi motivi in cui si deduce inosservanza della legge processuale. Il difensore di fiducia del ricorrente, avvocato S P, non avrebbe ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza camerale dinanzi al Tribunale di sorveglianza, benché officiata dall'interessato, mediante dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123, comma 1, cod. proc. pen., già al momento della notificazione al detenuto del provvedimento provvisorio adottato del Magistrato di sorveglianza, ex art. 684 cod. proc. pen. La nomina del difensore di fiducia sarebbe stata rinnovata in occasione della notificazione al detenuto dell'avviso di udienza, e, ciò nonostante, al predetto difensore sarebbe stato impedito di accedere al luogo,
udita la relazione svolta dal consigliere F C;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M F L, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Trieste rigettava l'istanza di rinvio dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, avanzata dal detenuto G D T.
2. Ricorre ritualmente per cassazione il condannato, sulla base di connessi motivi in cui si deduce inosservanza della legge processuale. Il difensore di fiducia del ricorrente, avvocato S P, non avrebbe ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza camerale dinanzi al Tribunale di sorveglianza, benché officiata dall'interessato, mediante dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123, comma 1, cod. proc. pen., già al momento della notificazione al detenuto del provvedimento provvisorio adottato del Magistrato di sorveglianza, ex art. 684 cod. proc. pen. La nomina del difensore di fiducia sarebbe stata rinnovata in occasione della notificazione al detenuto dell'avviso di udienza, e, ciò nonostante, al predetto difensore sarebbe stato impedito di accedere al luogo,
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