Cass. civ., sez. VI, ordinanza 27/10/2017, n. 25701
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Testo completo
25 7 0 1/17 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 1 Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: FALLIMENTO Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Presidente - Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere - Ud. 23/06/2017 - CC Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere - Rel. R.G.N. 17577/2016 Dott. LOREDANA NAZZICONE Consigliere - Ciau. 25701 Rep. Dott. MASSIMO FALABELLA - Consigliere - CV+CI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17577-2016 proposto da: SIMSA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO,4/C, presso lo studio dell'avvocato ETTORE CAPPUCCIO, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
AGENTE DELLA RISCOSSIONE EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA 11210661002, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GENNARO DI MAGGIO;
05 70 7 7
- controricorrente -
contro
GIOVANNI, FAALIMENTO SIMSA SRL IN RUSSO LIQUIDAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 100/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2017 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE. RILEVATO che la parte ricorrente ha proposto ricorso, sulla base di sei - motivi, avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 27 giugno 2016, che ha respinto il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento della SIMSA s.r.l. in liquidazione;
- che la sentenza impugnata ha respinto il motivo di impugnazione, fondato sul vizio di notificazione del ricorso di fallimento nei confronti della società, già cancellata dal registro delle imprese, argomentando nel senso che, da un lato, non sarebbe necessario instaurare il contraddittorio nei confronti dei soci successori universali della società estinta, né dei cessati organi sociali, e, dall'altro lato, che comunque nella specie il ricorso di fallimento del creditore SS è stato notificato mediante deposito nella casa comunale del luogo dove era posta la sede sociale, risultante dal Registro delle imprese, mentre poi il ricorso di Equitalia è stato notificato all'ex liquidatore a mani proprie;
-che la sentenza impugnata ha respinto anche il motivo relativo alla dedotta incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord, h Ric. 2016 n. 17577 sez. M1 - ud. 23-06-2017 -2- è inammissibile, posto che affermando, dapprima, che esso del giudice nel procedimento l'incompetenza territoriale prefallimentare deve essere eccepita non oltre la prima udienza di trattazione ex art. 38 c.p.c., e, poi, che esso è pure infondato, dal momento che la non rileva affatto la residenza dell'ultimo liquidatore, ma competente è il tribunale ove è la sede principale dell'impresa;
che resiste con controricorso Equitalia Servizio di Riscossione s.p.a., mentre non si costituiscono