Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/07/2005, n. 16021

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

In tema di fondi previdenziali integrativi, l'art. 14 del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, nel testo (applicabile "ratione temporis") anteriore alle modifiche recate dall'art. 12, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nell'assoggettare i fondi pensione di cui all'art. 1 dello stesso decreto ad un'imposta sostitutiva (delle imposte sui redditi) dello 0,125% del valore netto del fondo, non opera - come, del resto, la più articolata normativa successiva in materia: art. 12 della legge n. 335 del 1995, art. 5, comma 1, del d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, d.lgs. 12 aprile 2001, n. 168 - alcuna eccezione o esenzione in relazione a particolari situazioni del fondo, come (nel caso di specie) lo stato di liquidazione dello stesso, conseguente a sopravvenuta mancanza di contribuzioni sulla base di nuovi accordi collettivi.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/07/2005, n. 16021
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16021
Data del deposito : 29 luglio 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S B - Presidente -
Dott. ENER Vittorio Glauco - rel. Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. A U - Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

e da
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro
FONDO INTEGRATIVO PREVIDENZA DIRIGENTI AZIENDA FIPDAI IN LIQUIDAZIONE, in persona dei liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTEZEIO 40, presso lo studio dell'avvocato M F, che lo difende, giusta delega in calce;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 20/03 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 24/03/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/03/05 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco ENER;

udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato GENTILI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
udito per il resistente, l'Avvocato MINOCCI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
P. 1 Il Fondo Integrativo di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali(in seguito, FIPDAI, per brevità) inoltrava alla Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio un'istanza di rimborso dell'imposta sui fondi pensione integrativa - complessivamente, 22.250.000 - versata negli anni 1993 e 1994 a titolo cautelativo, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 124/1993. Il Fondo assumeva la non debenza dell'imposta,

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi