Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/07/2005, n. 16021
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In tema di fondi previdenziali integrativi, l'art. 14 del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, nel testo (applicabile "ratione temporis") anteriore alle modifiche recate dall'art. 12, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nell'assoggettare i fondi pensione di cui all'art. 1 dello stesso decreto ad un'imposta sostitutiva (delle imposte sui redditi) dello 0,125% del valore netto del fondo, non opera - come, del resto, la più articolata normativa successiva in materia: art. 12 della legge n. 335 del 1995, art. 5, comma 1, del d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, d.lgs. 12 aprile 2001, n. 168 - alcuna eccezione o esenzione in relazione a particolari situazioni del fondo, come (nel caso di specie) lo stato di liquidazione dello stesso, conseguente a sopravvenuta mancanza di contribuzioni sulla base di nuovi accordi collettivi.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S B - Presidente -
Dott. ENER Vittorio Glauco - rel. Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. A U - Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
e da
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
FONDO INTEGRATIVO PREVIDENZA DIRIGENTI AZIENDA FIPDAI IN LIQUIDAZIONE, in persona dei liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTEZEIO 40, presso lo studio dell'avvocato M F, che lo difende, giusta delega in calce;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 20/03 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 24/03/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/03/05 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco ENER;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato GENTILI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
udito per il resistente, l'Avvocato MINOCCI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
P. 1 Il Fondo Integrativo di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali(in seguito, FIPDAI, per brevità) inoltrava alla Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio un'istanza di rimborso dell'imposta sui fondi pensione integrativa - complessivamente, 22.250.000 - versata negli anni 1993 e 1994 a titolo cautelativo, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 124/1993. Il Fondo assumeva la non debenza dell'imposta,