Cass. civ., sez. III, sentenza 26/06/2018, n. 16793

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 26/06/2018, n. 16793
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16793
Data del deposito : 26 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso 5240-2016 proposto da: DE LEO CESARE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.

SECCHI

9, presso lo studio dell'avvocato V Z, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

UFFICIO COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA AMBIENTALETERRITORIO REGIONE CALABRIA ;

- intimati -

Nonché PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore e per l'UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORO DELLA REGIONE CALABRIA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui sono difesi per legge;
- ricorrenti incidentali -

contro

DE LEO CESARE, UFFICIO COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA AMBIENTALE TERRITORIO REGIONE CALABRIA ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 62/2015 della CORTE D'APPELLO di C, depositata il 21/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/2018 dal Consigliere Dott. A M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C che ha concluso per il rigetto del ricorso incidentale e l'accoglimento del l° motivo del ricorso principale;
udito l'Avvocato V Z;
udito l'Avvocato F F per l'Avvocatura Generale Stato;

FATTI DI CAUSA

L'avvocato C D L convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Catanzaro, l'Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale del territorio della Regione Calabria per sentirlo condannare al pagamento della somma di € 26.000 a titolo di competenze dovute in relazione all'incarico affidatogli di segretario della commissione di una gara di appalto bandita con determina del 22/7/2002. In via subordinata l'avvocato D L chiese la liquidazione dell'indennizzo ai serl i dell'ad, 2041 cc_ Il Tribunale di Catanzaro, premessa la natura privatistica del rapporto, escluse la domanda di adempimento contrattuale formulata in via principale dal D L in ragione dell'intervenuta revoca, da parte del Commissario Delegato, della delibera di incarico ma ritenne fondata la domanda ai sensi dell'art. 2041 c.c. liquidando l'indennizzo in misura corrispondente all'onorario richiesto. In appello l'Amministrazione ha denunciato la carenza del presupposto processuale dell'azione di indebito arricchimento e l'infondatezza dell'azione per assenza di una utilitas in capo all'ente e del riconoscimento della stessa. La Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza del 21/1/2015, ha statuito la perdurante legittimazione processuale dell'Ufficio del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale del territorio della Regione Calabria, quale ufficio delegato ed organo straordinario della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Protezione Civile. Quanto ai presupposti dell'azione di arricchimento, il giudice ha ritenuto che la stessa potesse essere proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale, proposta in via principale, solo qualora quest'ultima fosse rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui fosse stata proposta una domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale senza offrire prove sufficienti all'accoglimento ovvero in quello in cui tale domanda, dopo essere stata proposta, nn sia stata più coltivata dall'interessato (Cass., 3, 13/3/2013 n. 6295). E ciò in ragione del fatto che la sussidiarietà dell'azione deve essere intesa nel senso che essa può avere ingresso solo allorchè chi la eserciti, secondo una valutazione da compiersi in astratto e perciò prescindendo dalla previsione del suo r,-- esito, possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito (Cass., U, 25/11/2008 n. 28042). Nel caso in esame l'avv. D L ebbe a proporre azione contrattuale non fondata su idoneo titolo, stante la revoca del procedimento deliberativo e dunque in presenza di condizioni legittimanti l'actio de in rem verso. Premessa l'ammissibilità dell'azione, il giudice ha però ritenuto che mancasse nella fattispecie il riconoscimento dell'utilitas per l'amministrazione, in presenza di revoca dell'incarico e della mancata aggiudicazione della gara da esso presupposta. La Corte d'Appello ha pertanto, in accoglimento dell'appello dell'Ufficio del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale della Regione Calabria, rigettato la domanda del D L. Avverso la sentenza l'avv. C D L propone ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria. Resiste la Presidenza del Consiglio dei Ministri con controricorso illustrato da memoria.
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