Cass. civ., sez. III, ordinanza 06/04/2022, n. 11190

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Se il fatto illecito è considerato dalla legge come reato, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato dal reato decorre dall'irrevocabilità della sentenza penale, a condizione che vi sia stata costituzione di parte civile (la quale produce un effetto interruttivo permanente della prescrizione per tutta la durata del processo), fermo restando che l'interruzione della prescrizione a fini civilistici può anche avvenire con modalità diverse dalla costituzione di parte civile nel processo penale.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 06/04/2022, n. 11190
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11190
Data del deposito : 6 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

1 1 19 0/2 2 ORIGINALE REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N TERZA SEZIONE CIVILE N F eveer Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Oggetto PRESCRIZIONE Presidente RAFFAELE GAETANO ART. 2947, 3° CO. ANTONIO FRASCA C.C.- ATTI DANILO SESTINI Cons. relatore INTERRUTTIVI MARCO DELL'UTRI Consigliere Ud. 07/12/2021 CC MARILENA GORGONI Consigliere Cron. лидо IRENE AMBROSI Consigliere R.G.N. 17452/2019 ORDINANZA sul ricorso 17452/2019 proposto da: LL VI, elettivamente domiciliato in Roma Via Della Giuliana, 101 C/o Studio Legale Cataldi e rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Cataldi (che ha sostituito gli originari difensori Paolo Accoti e LL Pace) -ricorrente -

contro

Di MI GI, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Preziosi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, in Avellino, Via Matteotti 22 -controricorrente - 2021 nonché contro 3023 Di OL SC, rappresentato e difeso dall'avvocato VI Zarrilli ed elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giulio Cesare 95, presso lo studio dell'avvocato SC Zarrilli -controricorrente - avverso la sentenza n. 5613/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2021 dal Cons. DANILO SESTINI 2

FATTI DI CAUSA

A seguito di querele sporte da VI LL nei confronti di SC Di OL, GI Di MI e VI LG e dal Di OL e dal Di MI nei confronti del LL, per fatti risalenti all'8.1.1994, il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi condannò il Di OL e il Di MI (unitamente al LG) per il reato di lesioni, mentre mandò assolto il LL;
il reato venne successivamente dichiarato estinto per intervenuta prescrizione, con conferma delle statuizioni civili in favore del LL. Quest'ultimo, nell'anno 2001, presentò due denunce/querele per calunnia nei confronti del Di OL e del Di MI;
nel conseguente giudizio penale, il Tribunale mandò assolti i due imputati ai sensi dell'art. 530, 2° co. c.p.p., con sentenza del 16.7.2004;
la pronuncia venne confermata in grado di appello e la Corte di Cassazione, con sentenza del 21.1.2010, dichiarò inammissibile, per tardività, il ricorso proposto dal LL. Con atto di citazione del 7.1.2013, il medesimo LL convenne in giudizio il Di MI e il Di OL per sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguiti al delitto di calunnia;
il Tribunale di Avellino accolse la domanda, condannando i convenuti al pagamento di 6.846,80 euro a titolo di danno patrimoniale e di una eguale somma a titolo di danni non patrimoniali;
pronunciando sul gravame principale del Di OL, su quello incidentale adesivo del Di MI e su quello incidentale del LL, la Corte di Appello di OL ha riformato la sentenza di primo grado, accogliendo i gravami del Di OL e del Di MI e dichiarando assorbito quello del LL, con compensazione integrale delle spese del doppio grado. La Corte territoriale ha affermato che: gli appelli del Di OL e del Di MI erano fondati nella parte in cui deducevano che la pretesa relativa al danno patrimoniale (concernente il rimborso delle spese legali sostenute dal LL per difendersi nel giudizio penale in cui era imputato di lesioni) era stata 3 avanzata in un precedente giudizio definito dalla Corte di Appello di OL con sentenza n. 3078/2016;
al riguardo, doveva considerarsi che: le parti erano rimaste del tutto silenti circa la sorte del giudizio nell'ambito del quale era stata emessa l'anzidetta pronuncia, sicché restava ignoto se esso fosse o meno ancora pendente e tanto bastava a inibire una declaratoria di litispendenza o di continenza;
nondimeno «la circostanza che su detta domanda si sia già pronunciato altro giudice, sia pur con esito diverso da quello sperato dall'istante, elide l'interesse processuale alla riproposizione dell'identica domanda già respinta, che pertanto deve essere dichiarata inammissibile»>;
quanto all'eccezione di prescrizione ribadita dal Di OL e dal Di MI, andava rilevato che: le querele asseritamente calunniose erano state presentate il 31.3.1994 e da tale data decorreva il termine di prescrizione del reato, avente durata decennale, «talché questo era anche il termine di prescrizione per l'azione risarcitoria civile (art. 2947 comma 2 c.c.), con la conseguenza che detto termine, salva l'eventuale esistenza di atti interruttivi, veniva a spirare il 31 marzo 2004»;
la sentenza penale di primo grado del 16.7.2004, con cui il Tribunale aveva assolto il Di OL e Di MI, dava conto dell'avvenuta costituzione di parte civile del LL, ma non consentiva di individuare l'esatto momento processuale (o l'esatta data) in cui detta costituzione era avvenuta;
la stessa era pertanto «inidonea a dimostrare la tempestiva interruzione della prescrizione, anche alla luce della considerazione che l'udienza dibattimentale nella quale fu pronunciata [era] successiva, sia pur di pochi mesi, allo spirare del termine decennale di prescrizione» del 31.3.2004;
doveva escludersi, peraltro, che fossero idonee a interrompere il termine estintivo le denunce/querele presentate dal LL o che potessero essere utilizzati (ostandovi la previsione dell'art. 345, 4 comma 3 c.p.c.) i documenti prodotti in sede di gravame dal medesimo LL. Ha proposto ricorso per cassazione VI LL, affidandosi a due motivi;
hanno resistito, con separati controricorsi, il Di MI e il Di OL. In data 3.12.2019 è stata depositata comparsa di costituzione di nuovo difensore per il LL. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis.

1. c.p.c.. Il LL e il Di OL hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso del LL è corredato da idonea procura speciale (spillata), che è stata rilasciata anteriormente alla notifica dell'atto e che contiene specifico riferimento alla proposizione di «ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di OL, n. 5613/2018».

2. E' infondato il rilievo (compiuto nella memoria del LL) di tardività del deposito del controricorso del Di OL;
invero, il detto deposito risulta effettuato il 22.7.2019, a fronte di un termine scadente il 24.7.2019. 3. La comparsa di costituzione del nuovo difensore del LL è rituale e idonea a manifestare chiaramente (a fronte dell'indicazione delle parti e degli estremi del giudizio di cassazione e, altresì, del tenore dell'allegato mandato alle liti) la volontà di sostituire, nella difesa del LL, l'avv. Roberto Cataldi all'avv. Accoti (deceduto) e all'avv. Pace (rinunciante al mandato), e ciò a prescindere dal refuso contenuto a pag. 2 che fa riferimento a tali AN AN e NI Ferruccio>>, anziché al LL.

4. Il primo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2947, commi 1° e , e 2935 c.c. e censura la Corte nella parte in cui ha affermato che dalla sentenza penale del 16.7.2004 non 5 erano desumibili elementi idonei a dimostrare la tempestiva interruzione della prescrizione. Premesso («per mero scrupolo difensivo») che al fascicolo di appello era stato allegato il verbale dell'udienza celebrata avanti al GIP, da cui si evinceva che la costituzione di parte civile era avvenuta in data 24.4.2003, il LL assume che la Corte di Appello ha violato le previsioni dell'art. 2947 c.c., atteso che, «se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, come concretamente avvenuto nel caso di specie, il diritto al risarcimento

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