Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/12/2022, n. 36327
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Testo completo
1. Con ordinanza n. 12723/2020 depositata in data 26/6/2020 la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto da A.A. avverso la sentenza n. 463/5/17 della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, la quale a sua volta aveva rigettato l'appello proposto dal contribuente avverso la decisione della Commissione tributaria di Forlì con cui era stato ulteriormente rigettato il ricorso introduttivo proposto avverso la cartella di pagamento per IRPEF 2006.
2. La Corte riteneva l'unico motivo di ricorso palesemente infondato, non costituendo la cartella impugnata un autonomo accertamento nei confronti del contribuente, ed essendo stata emessa nei suoi confronti per tra Spa renza nella sua veste di socio accomandatario della Azzurra Immobiliare di B.B. Sas nei confronti della quale era stato ricostruito il reddito d'impresa.
3. Avverso tale ordinanza il contribuente propone ricorso per revocazione art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, affidato ad un unico motivo, mentre l'Agenzia delle Entrate non si è costituita.
Motivi della decisione
che:
4. - In via pregiudiziale, la Corte rileva che la notifica del ricorso per revocazione avverso l'ordinanza n. 12723/2020 depositata in data 26/6/2020 dalla Corte di Cassazione è avvenuta presso la sede periferica dell'Agenzia delle Entrate di Forlì e l'Amministrazione finanziaria non si è costituita in giudizio.
In ordine alla notifica del ricorso questa Corte reitera che: "In tema di contenzioso tributario, la notifica del ricorso per cassazione può essere effettuata dal contribuente, alternativamente, tanto presso la sede centrale dell'Agenzia delle Entrate, quanto presso i suoi uffici periferici, considerati sia il carattere unitario dell'Ufficio, sia il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi di inammissibilità, sia il carattere impugnatorio del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all'organo che ha emesso l'atto o il provvedimento impugnato" (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 27976 del 07/12/2020, Rv. 659819 - 01).
5. Infatti, a seguito dell'istituzione dell'Agenzia delle entrate, divenuta operativa dal 1 gennaio 2001, si è verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all'adempimento dell'obbligazione tributaria, per effetto della quale deve ritenersi che la legittimazione "ad causam" e "ad processum" nei procedimenti introdotti successivamente alla predetta data spetti esclusivamente all'Agenzia. Tale legittimazione costituisce infatti il riflesso, sul piano processuale, della separazione tra la titolarità dell'obbligazione tributaria, tutt'ora riservata allo Stato, e l'esercizio dei poteri statali in materia d'imposizione fiscale, il cui trasferimento all'Agenzia, previsto dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, esula dallo schema del rapporto organico, non essendo l'Agenzia un organo dello Stato, sia pure dotato di personalità giuridica, ma un distinto soggetto di diritto. Ai sensi del D.Lgs. n. 300, art. 72, il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato costituisce una mera facoltà per l'Agenzia, la quale, in assenza di una specifica disposizione normativa, deve richiederlo in riferimento ai singoli procedimenti - anche se non è necessaria una specifica procura -, non essendo a tal fine sufficiente l'eventuale conclusione di convenzioni a