Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/05/2015, n. 10796

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L'offesa recata dal magistrato all'onore e al decoro altrui ha rilevanza disciplinare perché idonea ad incidere sulla credibilità e sull'immagine dell'autore, anche qualora la diffamazione non sia penalmente perseguibile per il difetto della querela o per l'esimente della provocazione, dovendosi esigere da un rappresentante dell'ordine giudiziario un livello di correttezza più alto rispetto al comune cittadino. La condotta ha rilevanza disciplinare anche se posta in essere tramite messaggi telematici nel dominio informatico dell'Associazione nazionale magistrati, in quanto l'offesa è destinata ad essere percepita da una pluralità indefinita di utenti della rete.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/05/2015, n. 10796
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10796
Data del deposito : 26 maggio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

O S C U R A T A E | 1079 6 15 T N E Oggetto REPUBBLICA ITALIANA S E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO DISCIPLINARE MAGISTRATI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 24469/20 SEZIONI UNITE CIVILI Cron.10791 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. -- Primo Pres.te f.f. - Dott. FEDERICO ROSELLI Ud. 24/03/2015 Dott. RENATO RORDORF Presidente Sezione PU Rel. Consigliere Dott. RENATO BERNABAI Dott. AURELIO CAPPABIANCA - Consigliere Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI Dott. VITTORIO NOBILE Consigliere ANGELO SPIRITODott. - Consigliere Dott. PIETRO CURZIO Consigliere Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA ha pronunciato la seguente sul ricorso 24469-2014 proposto da: сл SENTENZA F.G. elettivamente domiciliata in ROMA, 2015 VIALE BRUNO BUOZZI 59, presso lo studio dell'avvocato 128 STEFANO GIORGIO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE PUGLIESE, per delega in calce al ricorso;
- ricorrentie-

contro

O S C U R AT A MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
intimati avverso la sentenza n. 139/2014 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, depositata il 09/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/03/2015 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;
udito l'Avvocato Giuseppe PUGLIESE;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. APICE, che ha concluso per il rigetto del UMBERTO ricorso. O S C U R A T A SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 9 settembre 2014, nell'ambito di due procedimenti disciplinari riuniti, il Consiglio Superiore della Magistratura dichiarava la dr.ssa giudice del F.G. Tribunale di Crotone, responsabile dei capi di incolpazione di cui agli articoli 1 e 2, commi 1 e 2, lettera D) del d. Igs. 23 febbraio 2006 n.109 (Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150) per aver palesato in più riprese un comportamento gravemente scorretto nei confronti di altri magistrati, togati e onorari, di avvocati e di personale amministrativo dell'ufficio, e di aver altresì tenuto un'udienza civile in violazione dei criteri tabellari di trattazione degli affari;
nonché, dell'illecito disciplinare di cui all'art.4, comma 1, lettera D) del medesimo decreto legislativo, in relazione all'art.595 cod. penale, per aver leso la reputazione di più persone. Per l'effetto, le irrogava la sanzione disciplinare della perdita di anzianità di mesi quattro e del trasferimento di ufficio presso la corte d'appello di Potenza con funzioni di magistrato giudicante distrettuale. Motivava che erano provati i vari episodi, analiticamente elencati nei capi di incolpazione, di condotta scorretta nei confronti di taluni colleghi, anche mediante messaggi telematici denigratori, contenenti notazioni negative circa la loro moralità che integravano 1 O S C U R A T A pure gli estremi della diffamazione e non potevano in alcun modo qualificarsi come esercizio legittimo di critica;
così come era provata la gestione di un'udienza civile in violazione del provvedimento di sostituzione già adottato dal presidente del tribunale, da lei infondatamente contestato come falso perché predisposto ex post;
mentre, appariva infondata l'ulteriore accusa di molestie nei confronti di una collega, perché riferita ad un singolo episodio di pedinamento, mai più ripetuto. F. proponeva ricorso per Avverso la sentenza la dr.ssa articolato in cinque motivi, previa eccezione cassazione, pregiudiziale di incostituzionalità dell'art. 24 del d. lgs. 23 febbraio 2006 n.109 per contrasto con gli articoli 3,27,105 e 111 della Costituzione. Deduceva 1) la violazione dell'art.606, primo comma, lettera B) cod. proc. pen. e dell'art.6, terzo comma, lettera D) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché la carenza di motivazione nella mancata ammissione dei testimoni a discarico da lei indotti, con violazione del contraddittorio e del diritto di difesa;
2) la violazione di legge ed il vizio di motivazione per omessa enunciazione delle ragioni di inattendibilità delle prove contrarie offerte dalla difesa;
3) la violazione di legge nella ritenuta responsabilità disciplinare per un illecito funzionale non ricompreso nelle fattispecie tipizzate: in particolare, in ordine a giudizi espressi in messaggi privati di posta all'indirizzoelettronica 2 O S C U R A T A informatico dell'associazione nazionale magistrati e nel corso di colloqui riservati con una collega. 4) la violazione di legge nella dichiarazione di responsabilità disciplinare per il reato di diffamazione, non ravvisabile in confidenze private dell'incolpata: senza neppure consentirle l'exceptio veritatis, pur doverosa, data la qualità di pubblico ufficiale della persona offesa (art. 596 cod. pen.);
5) la violazione dell'art. 22 del d. Igs.23 febbraio 2006 n.109 nell'applicazione della sanzione della perdita di anzianità, non prevista per alcune delle contestazioni mosse nei capi di incorporazione. All'udienza del 24 Marzo 2015 il P.G. ed il difensore precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate. MOTIVI DELLA DECISIONE L'eccezione di incostituzionalità dell'art.24 del d. lgs. 23