Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 04/11/2020, n. 24519

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 04/11/2020, n. 24519
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24519
Data del deposito : 4 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 4750-2012 proposto da: SAMECARS DI MOLINO AESSANDRO & C. SAS, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA POMPEO MAGNO

3, presso lo studio dell'avvocato S G, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato M F;

- ricorrente -

contro

DIREZIONE PROVINCIAE AGENZIA DELLE ENTRATE DI GENOVA

2019 in persona del Direttore pro tempore, elettivamente 4543 domiciliato in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERAE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
- controri corrente - nonchè

contro

DIREZIONE CENTRAE AGENZIA DELLE ENTRATE;
- intimata - avverso la sentenza n. 102/2010 della COMM.TRIB.REG. di 'GENOVA, depositata il 27/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/10/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D'AURIA.

Fatti di Causa

La vicenda giudiziaria trae origine dall'avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate di Genova con cui si contestava il presunto utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti per euro 828555,12 e l'omessa denuncia di ricavi per 217903,14 da parte del contribuente Samecars sas ( imputando anche ai soci il maggior reddito accertato in relazione alle quote possedute ex art 5 TUIR , oltre alla applicazione di sanzioni) t,t e 1R A- P 2.0 c . A seguito di ricorso del contribuente Samecars sas la Commissione Tributaria Provinciale di Genova confermava l'operato dell'ufficio impositore . La predetta sentenza ,a seguito di appello della società di persone sostanzialmente devolutivo, era confermata dalla Commissione Regionale Della Liguria . Propone ricorso in Cassazione la Samecars che si affidava ad una serie di motivi così sintetizzabili : i) violazione e falsa applicazione degli art. 42 dpr 600\ 73 nonché dell'art. 7 della L. 212\2000 .Violazione di legge ,omessa , insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 cpc . 2) Violazione e falsa applicazione art. 39 secondo comma dpr 600\73 .Violazione di legge ,omessa ,insufficiente e contradditoria motivazione in relazione all'art. 360 n3 e 5 cpc. 3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 del dpr 633\1972 . Violazione di legge ,omessa , insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 cpc . 4) Illegittimità dell'avviso di accertamento per carenza motivazionale nonché inapplicabilità \illegittimità dell'art. 2 comma 8 della legge 289\2002 al caso in esame . Violazione di legge ,omessa , insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 cpc . 5) violazione art. 118 disp att. Cpc omessa ed insufficiente motivazione su un punto essenziale ex art. 360 n. 5 cpc . Si costituiva con controricorso l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso. Presentava memoria ex art. 378 cpc il ricorrente , con cui rilevava la non integrità del contraddittorio . Ragioni della decisione Va preliminarmente rilevata la nullità dell'intero procedimento per difetto di integrità del contraddittorio fin dal primo grado di giudizio. Al riguardo deve ricordarsi che «secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il principio di unitarietà dell'accertamento, su cui si basa la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei relativi soci, comporta che il ricorso tributario proposto da uno di essi, o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che i soci, i quali tutti debbono perciò essere parti del procedimento, non potendo la relativa controversia essere decisa limitatamente ad alcun soltanto di essi;
ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra soci e società (ex plurimis, Cass. S.U. n. 10145/12;
Cass. sez. V, nn. 5844/16, 5708/16, 1700/16, 26102/15, 21340/15, 16926/15, 2094/15, 20075/14, 13767/12, 6935/11, 12236/10;
Cass. Sez. V1-5 nn. 4570/16, 3690/16, 2867/16).Nel caso poiché il ricorso risulta proposto solo dalla società di persone , come desumibile anche dalla concorde ricostruzione dei fatti effettuata sia dal ricorrente che dalla Agenzia, e dall'esame della sentenza di merito , occorreva l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, ai sensi dell'art. 14, Digs. n. 546/92. Per quello che qui rileva il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile - anche d'ufficio - in ogni stato e grado del procedimento (Cass. S.U. nn. 1052/2007 e 14815/08;
conf., ex multis, Cass., scz. V, nn. 26071/15, 7212/15, 1047/13, 13073/12, 23096/12 Cass. n. 17549 del 02/09/2016)/ " '1'1" i ('4 4 •, P (civ‘ é303 Poiché nel caso in esame non è in discussione l'unitarietà dell'accertamento che ha coinvolto la società ed i soci, la violazione del sopra citato principio giurisprudenziale è palese, per come desumibile dalla ricostruzione delle vicende processuali considerando che il reddito societario si è automaticamente ribaltato pro quota sui singoli soci per disposizione dì legge . La necessità del simultaneus processus tra società di persone e soci è tale per cui: "se tutte le parti hanno proposto autonomamente ricorso, il giudice deve disporne la riunione ai sensi del Digs. n. 546 del 1992, art. 29, se sono tutti pendenti dinanzi allo stessa Commissione ... altrimenti la riunione va disposta dinanzi al giudice preventivamente adito, in forza del criterio stabilito dall'art. 39 c.p.c.";
"se, invece, uno o più parti non abbiano ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento, o avendola ricevuto non l'abbiano impugnato, il giudice adito per primo deve disporre l'integrazione del contraddittorio". (così nella già citata sentenza n. 17549/2016). Conclusivamente, quindi, rilevata la violazione del litisconsorzio necessario, va dichiarata la nullità dell'intero giudizio con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al giudice di primo grado (CTP di Genova ) ex art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., che provvederà a rinnovare il giudizio di merito a contraddittorio integro e a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità.
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