Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/05/2003, n. 7505

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/05/2003, n. 7505
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7505
Data del deposito : 15 maggio 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 07505/03 DELLA LEGGE 11-8-73 R RE PU IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SUPREMA D I CASSAZIONE OGGETTO: LA CORTE SEZIONI UNITE CIVILI Lavoro R.G.n.18585/00 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: D. 16646 Ianniruberto Presidente di Sez.- Cron. Dott. Giuseppe ff. di Primo Presidente Rep. TF Presidente di Sez. Ud. 21.11.2002Vittorio VA " Giovanni Olla "1 T Giovanni Prestipino - Consigliere Rel. Erminio Ravagnani 释 " Antonino Elefante 11 Fabrizio Miani Canevari " 11 Federico Roselli TF Guido Vidiri " ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da - inISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE INPS, persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te 17, presso dom.to in Roma, Via della Frezza n. l'Avvocatura Centrale dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli Avv. Antonietta Coretti, Fabio Fonzo e Fabrizio Correra per procura speciale in 1577 calce al ricorso per cassazione. Ricorrente

contro

FALLIMENTO s.p.a. INCOMA. Intimato per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1225 del 29.6.2000. Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino nell'udienza del 21 novembre 2002;
Sentito l'Avv. Antonietta Coretti per il ricorrente;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, che ha M. concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso del 14 dicembre 1995 l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), per quanto ancora interessa, chiedeva al Tribunale di Vicenza che fosse tardivamente ammessO nello stato passivo del fallimento della s.p.a. INCOMA il suo credito privilegiato relativo al mancato versamento, da parte della società, della somma prevista dall'art. 5, quarto comma, 1. 23 luglio 1991 n. 223. Il ricorrente esponeva che la società INCOMA, prima di essere dichiarata procedimento di fallita, era stata ammessa al 2 concordato preventivo con cessione dei beni e che, nel corso di tale procedimento (ma prima della sentenza che aveva omologato il concordato), aveva attivato la procedura di mobilità nei confronti dei dipendenti senza peraltro provvedere al pagamento del c.d. contributo di ingresso previsto dall'aricolo di legge sopra indicato. Costituitosi in giudizio, il fallimento contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto. Con sentenza del dicembre 1997 il Tribunale M. rigettava la domanda. Questa pronuncia, impugnata dall'INPS, veniva confermata dalla Corte di appello di Venezia con sentenza del 29 giugno 2000. Il giudice dell'appello osservava che il beneficio inerente all'esenzione dal versamento del c.d. contributo di ingresso e relativo alle imprese ammesse a concordato preventivo con cessione dei beni, che intendano porre in mobilità i propri dipendenti, può essere usufruito anche se la procedura di mobilità sia posta in essere prima dell'omologazione del concordato, dal momento che, dovendo il terzo comma dell'art. 3 1. 23 luglio 1991 223 essere letto non giàn. disgiuntamente, ma in via sistematica con il primo 3 comma, dopo la modifica apportata a tale primo comma dall'art. 7 d.l. 20 maggio 1993 n. 148, convertito in ritenere che1. 19 luglio 1993 n. 236, si deve l'istituto della mobilità, riguardo alle imprese sopra indicate, sia regolato in modo identico a quanto è trattamento straordinario di ilprevisto per integrazione salariale;
con la conseguenza che, poiché dell'articolo già faceva riferimento il terzo comma alle figure del curatore, del commissario e del liquidatore, non vi era necessità di estendere a tale comma la modifica apportata con il decreto legge del 1993, chiaro essendo l'intento del legislatore di comprendere nella previsione concernente gli istituti del trattamento straordinario di integrazione salariale concorsuali e della mobilità tutte le procedure espressamente menzionte nel primo comma. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, che ha dedotto un unico motivo, poi illustrato da memoria. Il fallimento della società INCOMA non ha svolto attività difensiva. Il ricorso è stato assegnato dal Primo Presidente alle Sezioni Unite della Corte per la soluzione di un contrasto che è sorto all'interno della Corte medesima sull'interpretazione che deve essere data alla disposizione contenuta nell'art. 3, terzo comma, 1. 23 luglio 1991 n. 223. Motivi della decisione I. Con l'unico motivo dell'impugnazione l'Istituto ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3, terzo comma, 1. 23 luglio 1991 n. 223, 7 d.l. 20 maggio 1993 n. 148, convertito in 1. 19 luglio 1993 n. 223, 182 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, oltre a vizi di motivazione su un punto decisivo M. della controversia (art. 360, primo comma, n. 3 e 5, c.p.c.) e sostiene, in primo luogo, che la Corte di appello, senza tenere conto del canone ermeneutico secondo cui la legge deve essere interpretata in base al suo significato letterale, non avrebbe considerato che il suddetto art. 3, terzo comma, della legge n. 223 del 1991, quando menziona le figure del curatore, del liquidatore del commissario, necessariamente lee ricollega ai corrispondenti procedimenti concorsuali e cioé, rispettivamente, al fallimento, al concordato preventivo con cessione dei beni e alla amministrazione straordinaria. Rileva, in secondo luogo, il medesimo ricorrente, che è errato trarre argomenti dalla modifica apportata al primo comma dell'articolo in questione dall'art. 7 del decreto legge n. 148 del 1993 -- il quale, fra l'altro, reca nella rubrica la dizione 5 "norme in materia di cassa integrazione guadagni" dal momento che la modifica non ha riguardato il terzo comma proprio perché gli istituti del trattamento straordinario di integrazione salariale e della mobilità sono ispirati а finalità del tutto diverse, essendo l'uno posto a tutela dell'eventuale ripresa in difficoltà, l'altro a economica dell'impresa economico dei lavoratori garanzia dell'interesse dipendenti. Afferma, quindi, il ricorrente che, essendo il beneficio previsto da una norma di legge avente carattere eccezionale, non passibile, come tale, di applicazione analogica, il beneficio stesso può essere riconosciuto solamente se è il liquidatore, dopo 1'emanazione della sentenza di omologazione del concordato con cessione dei beni, ad attivare la procedura di mobilità. Il motivo è privo di fondamento. Il primo comma dell'art. 3 1. 23 luglio 1991 n. II. stabiliva che in casi223, nel testo originario, particolari, untutti relativi all'apertura di procedimento concorsuale la cui pendenza, di per sé, rence evidente l'esistenza di una situazione di crisi aziendale che non ha bisogno di essere ulteriormente inoltre, non richiedendosi nemmeno ladichiarata er presentazione di un programma di ristrutturazione, 6 _ riorganizzazione о conversione aziendale (secondo la generale disciplina dettata per tutte le altre imprese) il trattamento straordinario di integrazione salariale poteva essere concesso alla seguente, duplice condizione (oltre а quella inerente al requisito dimensionale, essendo necessario l'impiego di più di quindici dipendenti nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta: V. il precedente art. 1): a) qualora l'impresa fosse sottoposta a fallimento a liquidazione coatta amministrativa °0 ad amministrazione straordinaria ovvero fosse emanata nei suoi confronti sentenza di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni;
b) qualora l'attività imprenditoriale fosse già cessata 0, se non ancora ne fosse stata disposta la cessata, se non continuazione. Il beneficio poteva essere concesso su domanda del curatore, del liquidatore del commissario, per un periodo non superiore a dodici mesi". A norma del secondo comma, il trattamento poteva essere prorogato per un ulteriore periodo non superiore ai sei mesi, "quando sussistano fondate prospettive di о ripresa dell'attività e di continuazione

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