Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/10/2003, n. 16212

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La validità e l'efficacia della cessione, da parte dei datori di lavoro, dei crediti "maturati" nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici, al fine del pagamento dei contributi previdenziali, oltre all'osservanza di specifici requisiti formali (atto pubblico o scrittura privata autenticata, in base all'art. 69 R.D. n. 2440 del 1923 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), presuppongono che il credito ceduto sia certo, liquido ed esigibile (non ricorrendo quest'ultimo requisito prima del compimento della procedura di spesa secondo l'ordinamento contabile dell'amministrazione debitrice ), che il cedente notifichi l'atto di cessione all'istituto previdenziale ed all'amministrazione debitrice, e che quest'ultima, entro 90 giorni da detta notifica, comunichi la contestazione od il riconoscimento della propria posizione debitoria, indicando, in tale ultima ipotesi, gli estremi dell'impegno, del capitolo di bilancio al quale la spesa è imputata, e del visto dell'organo di controllo; ne consegue che, ove risulti carente taluna delle indicate fasi o condizioni, non si verifica il perfezionamento della cessione e non può conseguirsi l'estinzione dell'obbligazione contributiva, senza che ne assuma rilievo la circostanza che (come nella specie) il credito ceduto vantato dal datore di lavoro nei confronti del Comune fosse posto a carico del Comune da una legge regionale.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/10/2003, n. 16212
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16212
Data del deposito : 28 ottobre 2003

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. M S - Presidente -
Dott. DELL'

ANNO

Paolino - rel. Consigliere -
Dott. D L M - Consigliere -
Dott. M C F - Consigliere -
Dott. T S - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto dalla Sezione di Acireale della Associazione Italiana Assistenza Spastici, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma in via Flaminia 109 presso lo studio dell'avvocato B B, rappresentata e difesa dall'avvocato S L V giusta delega a margine del ricorso;

contro
l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma in via della Frezza 17 presso la propria Avvocatura centrale, rappresentato e difeso, giusta delega in calce al controricorso, dagli avvocati D P, A S e F F;

per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Catania del 18 gennaio 2001, depositata il giorno 25 successivo, numero 42, r.g. 755/2000;

udita la relazione svolta nell'udienza del 3 luglio 2003 dal consigliere Paolino Dell'Anno;

udito l'avvocato L V;

udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dottor R F G, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Catania ha rigettato l'impugnazione proposta dalla Associazione italiana Assistenza Spastici - sezione di Acireale - avverso quella del locale tribunale che aveva respinto l'opposizione della stessa contro l'atto con il quale l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale le aveva intimato il pagamento di somme dovute in relazione all'omesso versamento di contributi previdenziali, essendo stata disattesa l'eccezione della avvenuta estinzione del debito a seguito della cessione all'ente di crediti vantati dalla associazione nei confronti del Comune di Acireale ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto legge n. 688 del 1985 convertito nella legge n. 11 del 1986. Il
giudice di secondo grado ha in primo luogo escluso l'operatività di questa norma nei riguardi della opponente, ritenendo che la stessa non potesse farsi rientrare - non essendo stata fornita la necessaria prova - tra gli enti o le istituzioni non aventi fine di lucro, gli unici in favore dei quali con il comma 12 dell'articolo 4 della legge n. 412 del 1991 era stata ripristinata la disposizione in questione
già abrogata dall'articolo 2 della legge n. 262 del 1989. Ha poi aggiunto che, in ogni caso, la cessione del credito, anche se effettuata con atto notarile, non poteva assumere una efficacia estintiva del debito contributivo in quanto la sua notificazione al Comune di Acireale non era stata seguita dalla comunicazione di quest'ultimo relativa alla contestazione o al riconoscimento della propria posizione debitoria.
Della decisione viene chiesta la cassazione dalla Sezione di Acireale della Associazione Italiana Assistenza Spastici con ricorso sostenuto da un motivo. L'ente intimato resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico e articolato motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto e vizi della motivazione - la ricorrente deduce che:
a) Il giudice del merito ha affermato che, nonostante quanto in tale senso espressamente risultava dallo Statuto della Associazione Italiana Assistenza Spastici, non era stata fornita la prova in ordine al requisito della assenza di scopo di lucro da parte di questa, giungendo anzi a ritenere che la attività svolta dalla stessa fosse di natura imprenditoriale, sulla base della semplicistica considerazione che l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale la aveva inquadrata ai fini contributivi nel settore industriale, omettendo, da un lato, di tenere conto che si trattò di trasferimento dal ramo Enti a quello Industria per essere stata assimilata la attività riabilitativa a quella degli stabilimenti idrotermali, contestualmente venendo disposta la ammissione alla fiscalizzazione prevista dal D.L. n. 156 del 1987 e dal D.L. n. 244 del 1987 in favore delle associazioni senza fini di lucro, e, dall'altro, trascurando ogni indagine su quanto disposto dall'articolo 25 dello stesso Statuto in ordine al divieto assoluto di distribuzione, sia nel corso del permanere in vita della associazione e sia nel caso di suo scioglimento, di eventuali utili ricavati dalla attività di istituto svolta.
b) Erroneamente si è ritenuto che il perfezionamento della cessione dei crediti di cui al comma 9 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito nella legge n. 11 del 1986, sarebbe subordinato alla
comunicazione di riconoscimento del credito da effettuarsi dalla amministrazione debitrice ceduta entro novanta giorni dalla notificazione alla stessa dell'atto di cessione, non essendo invece estensibile la procedura fissata dal regio decreto n. 2440 del 1923 alle cessioni di crediti nei confronti dello Stato e degli enti pubblici operate per la estinzione di debiti previdenziali. A questo proposito, si aggiunge, i crediti erano costituiti dalle rette del trasporto dei disabili il cui pagamento è posto dalla legge della Regione Siciliana L.R. n. 16 del 1986 a carico del Comune di residenza degli assistiti sulla base di tariffe stabilite con decreti dell'Assessore agli enti locali, conseguendone la loro certezza, liquidità ed esigibilità anche in assenza di atto deliberativo del Comune che autorizzi la relativa spesa.
Logicamente pregiudiziale è l'esame di questa seconda ragione di censura, e ciò perché, qualora dovesse concludersi nel senso che effettivamente la cessione all'ente previdenziale dei crediti vantati dalla associazione ricorrente nei confronti del Comune non era idonea - in quanto priva dei requisiti legislativamente prescritti per il suo oggettivo perfezionamento - a produrre la estinzione del debito contributivo, si renderebbe, con tutta evidenza, superflua l'indagine diretta a valutare la congruità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice del merito ha esposto le ragioni che lo hanno indotto a ritenere insufficiente la prova della assenza di fini di lucro nella Associazione Italiana Assistenza Spastici e, quindi, della possibilità per la stessa di avvalersi dell'istituto in questione ai fini della regolarizzazione della sua posizione contributiva.
Al proposito appare necessario soffermare la attenzione sulla normativa regolante la materia in questione.
Fu l'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 688 del 1985 sopra citato, a introdurre la possibilità di una estinzione dei debiti contributivi attraverso l'istituto della cessione dei crediti, consentendo che "i datori di lavoro che vantano crediti maturati in base alla legge, a contratto o ad altro motivo valido, nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici, sono ammessi alla regolarizzazione del pagamento dei contributi e dei premi e dei relativi oneri accessori mediante cessione dei predetti crediti...". Nulla aggiungeva la disposizione con riferimento alla forma della cessione e alla necessità, per il suo perfezionamento, che il ceduto riconoscesse la propria situazione debitoria. Ma sul punto intervenne il decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni nella legge n. 48 del 1988,
prescrivendo lo stesse, nel comma 26 dell'articolo 6, che, a decorrere dalla sua entrata in vigore, "entro novanta giorni dalla notificazione della cessione del credito, l'amministrazione debitrice deve comunicare se intende contestare il credito a se lo riconosce". Entrambe le disposizioni vennero espressamente abrogate dall'articolo 2 (comma 6) della legge 28 luglio 1989, n. 262. Peraltro, successivamente, intervenne la legge 30 dicembre 1991, n. 412, secondo il cui articolo 4, comma 12, "quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, della legge 28 luglio 1989, n. 262, non si applica nei
confronti delle istituzioni ed enti, non aventi fini di lucro, che erogano prestazioni di natura sanitaria direttamente o convenzionalmente sovvenzionate dallo stato, dalle regioni o dalle unità sanitarie locali", sicché, almeno a decorrere dalla data del 31 dicembre 1991 in cui entrò in vigore questa ultima legge - a prescindere cioè da ogni considerazione sulla eventuale natura interpretativa della disposizione in questione, e, di conseguenza, di una portata retroattiva della stessa - limitatamente agli enti privi di fine di lucro continuò ad applicarsi, ai fini della estinzione degli obblighi contributivi, la disciplina antecedentemente dettata dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 688 del 1985 (convertito nella legge n. 11 del 1986) nel testo risultante dalla innovazione, sopra precisata, apportata dal comma 26 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 536 del 1987, rendendosi pertanto
indispensabile, quale condizione per una efficace cessione dei crediti, il riconoscimento di questi da parte del debitore ceduto. Deve pertanto ribadirsi il principio, costantemente affermato da questa Corte, a termini del quale la validità e l'efficacia della cessione, da parte dei datori di lavoro, dei crediti maturati nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici, al fine del pagamento dei contributi previdenziali, oltre all'osservanza di specifici requisiti formali (atto pubblico o scrittura privata autenticata, in base all'articolo 69 del regio decreto n. 2440 del 1923 sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), presuppongono che il credito ceduto sia certo, liquide ed esigibile - non ricorrendo quest'ultimo requisito prima del compimento della procedura di spesa secondo l'ordinamento contabile della amministrazione debitrice -, che il cedente notifichi l'atto di cessione all'istituto previdenziale e all'amministrazione debitrice, e che quest'ultima, entro 90 giorni dalla notifica, comunichi la contestazione o il riconoscimento della propria posizione debitoria, indicando, in tale ultima ipotesi gli estremi dell'impegno, del capitolo di bilancio, al quale la spesa è imputata, e del vista dell'organo di controllo, con la conseguenza che, ove risulti carente taluna delle indicate fasi o condizioni, non si verifica il perfezionamento della cessione e non può conseguirsi l'estinzione dell'obbligazione contributiva (Cass., 14 giugno 1995, n. 6711;
Cass., 2 settembre 1996, n. 8025). Nè può assumere rilievo, ai fini di una diversa conclusione, il fatto che, nella specie, i crediti della Associazione si riferissero a spese per trasporto di disabili che una legge regionale Siciliana pone direttamente a carico del Comune nel quale gli assistiti sono anagraficamente residenti. E invero, anche a volere prescindere dalla considerazione che, almeno per quanto è dato desumere dal testo del provvedimento impugnato, la circostanza non sembra essere stata dedotta nel giudizio di merito, è da osservare che la stessa non è idonea a rendere non operante il dettato normativo nella sua letterale e inequivocabile formulazione, trattandosi oltre lutto di questione interessante la causale del preteso credito alla quale era e resta estraneo l'ente previdenziale creditore e non impedendo la previsione astratta di un obbligo di pagamento che il tenuto a questo possa opporre contestazioni sia in punto di "an" (quale una eventuale eccezione di già intervenuto pagamento) che di "quantum" (come quella che, sempre ipoteticamente, potrebbe concernere il numero delle prestazioni).
Del ricorso si impone pertanto il rigetto con la condanna della sua proponente al rimborso, in favore dell'ente resistente, delle spese del giudizio nella misura che si indica nel dispositivo.

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