Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/10/2021, n. 38141

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/10/2021, n. 38141
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38141
Data del deposito : 25 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: F F, nato a Torino il 20/11/1973 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Torino il 25/02/2021 udita la relazione svolta dal Consigliere, P S;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Torino, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, ha disposto nei confronti di F F il sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321, commi 1- 2, cod. proc. pen. e 322 ter cod. pen., di trentadue titoli di pagamento nonché della somma di euro 51.570 giacente su conto corrente. F è indagato, unitamente alla madre, del reato di indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato: avrebbe percepito dall'ente Arpea (Azienda regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura) contributi per un valore complessivo di 51.570 per gli anni 2017- 2018-. 2019 e una prima tranche del 2020;
dette somme sarebbero state ottenute tramite i c.d pac (politica agricola comune), cioè titoli di credito dematerializzati riscuotibili solo da soggetti titolati, che possono essere venduti o affittati in ragione della esistenza di rapporti giuridici "con la terra" (coà l'ordinanza impugnata);
i titoli in questione sarebbero stati rilasciati a F nella qualità di affittuario dei terreni a lui concessi in locazione dalla madre D M con contratto di durata decennale 11.11.2009- 11.11.2019. Dovetta nel 2017 era stata tuttavia dichiarata soccombente nella causa civile promossa dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina (Ismea), e condannata alla restituzione del fondo a seguito della pronuncia della risoluzione del contratto di acquisto con patto di riservato dominio dei fondi poi locati al figlio nello stesso anno. Secondo la ricostruzione accusatoria, per effetto della intervenuta risoluzione del contratto, sarebbe conseguita la perdita della disponibilità dei terreni in capo al conduttore, odierno indagato, la perdita di legittimazione all'utilizzo dei PAC e la consapevole illegittima percezione dei contributi relativi agli anni 2017- 2018- 2019 e, nonostante la scadenza del contratto, anche per il 2020. 2. Ha proposto
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi