Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/04/2023, n. 10355

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/04/2023, n. 10355
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10355
Data del deposito : 18 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

3 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.1674/2020 R.G. proposto da : F D, elettivamente domiciliato in ROMA , VIALE ANGELICO, N.38, presso lo studio dell’avvocato C D M G che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato A C;
-ricorrente-

contro

SULGA S.R.L.- UMBRO LAZIALE GESTIONE AUTOLINEE , domiciliat a in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dagli avvocati LUCA CASICCIO,GABRIELE TOFI;
-controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 214/2019,R.G.N. 188/2019, depositata il 30/10/2019.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16/02/20 23 dal Consigliere GUGLIELMO CINQUE. Il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M F,visto l’art. 23 comma 8 bis del D.L. 28 Ottobre 2020 n.13, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n.176, ha depositato conclusioni scritte.

Fatti di causa

1. Con comunicazione del 5 giugno 2017 la Società Umbro Laziale Gestione Autolinee S.U.L.G.A. srl intimava al dipendente D F, con qualifica di operario parametro 140 e mansioni di operatore di esercizio, licenziamento disciplinare a seguito di due contestazioni disciplinari del seguente tenore: “mancato scarico della carta del conducente entro i 28 giorni previsto dalla normativa in vigore;
mancato inserimento della propria scheda nel tachigrafo negli ultimi tre mesi (eccetto le giornate del 17/01/17, 13 e 18 aprile 2017) pur avendo condotto autobus dotati di tachigrafo digitale” dal 18 gennaio al 18 aprile 2017;
“ritardato inizio del turno di guida quale conducente dell’automezzo impiegato sulla linea Cascia –Roma del 19 maggio 2017. 2. Il Tribunale di Perugia, sia in fase sommaria che in quella di opposizione della procedura ex lege n. 92/2012, rigettava l’impugnativa proposta dal lavoratore.

3. Adita in sede di reclamo, la Corte di appello di Perugia respingeva il reclamo confermando la sentenza impugnata.

4. Per quello che interessa in questa sede i giudici di seconde cure rilevavano che: a) correttamente non era stata ritenuta applicabile, nel caso in esame, la procedura speciale di cui al RD n. 148/1931;
b) gli episodi di cui alla prima contestazione disciplinare (quella dell’aprile 2017) dovevano ritenersi pienamente provati;
3) la documentazione prodotta in fase di posizione dal lavoratore in modo esatto era stata ritenuta irrilevante;
d) gli episodi di cui alla prima contestazione, da soli, erano idonei a giustificare la sanzione espulsiva;
e) gli addebiti andavano sussunti nella fattispecie di cui all’art. 14 CCNL di riferimento che prevedeva il licenziamento per ogni “infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto” e la sanzione irrogata era proporzionata ed adeguata ai fatti contestati;
f) la contestazione disciplinare non poteva considerarsi tardiva in considerazione del fatto che il tempo trascorso dall’accadimento degli addebiti alla successiva contestazione (circa cinque mesi) era congruo perché soltanto pochi giorni prima della comunicazione di addebito il soggetto terzo esterno, deputato al controllo delle carte dei conducenti, aveva riferito le anomalie alla datrice di lavoro.

5. Avverso la suddetta decisione ha proposto ricorso per cassazione D Faffidato a tre motivi cui ha resistito con controricorso Poste Italiane spa.

6. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 23 comma 8 bis del d.l n. 137 del 2000 coordinato con la legge di conversione n. 176 del 2020, chiedendo il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2119 cc e degli artt. 1362 e segg. Cc nonché dell’art.14 del

CCNL

Autoferrotranvieri nella parte in cui la Corte di appello di Perugia ha ritenuto di ricondurre gli addebiti contestati nell’ambito di una specifica sanzione contemplata dalla contrattazione collettiva nell’ambito della giusta causa. Sostiene che i fatti contestati non sarebbero sussumibili nell’ambito di operatività dell’art. 14 CCNL, richiamato in sentenza, di cui era stata erroneamente ampliata la portata applicativa in quanto l’omesso inserimento della scheda del conducente esponeva il datore di lavoro ad un solo rischio di sanzioni amministrative ma non anche comportava un pericolo per la sicurezza.
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