Cass. civ., sez. VI, ordinanza 15/12/2022, n. 36719
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Testo completo
367 19/22 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto IMMIGRAZIONE Dott. GIACINTO BISOGNI - Presidente - Accompagnamento alla frontiera. Impugnazione Dott. M M - Consigliere - della convalida del provvedimento Ud. 25/11/2022 - Dott. LAURA TRICOMI - Consigliere - CC R.G.N. 17012/2021 - Consigliere rel.- Dott. GIULIA IOFRIDA +21999/2021 Rep. Dott. R CZO -Consigliere - Ceca 36719 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17012/2021 proposto da: K B, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato G C
- ricorrente -
nei confronti di MINISTERO DELL'INTERNO Шева PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI PARMA QUESTURA DELLA PROVINCIA DI PARMA PROCURA GENERALE PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE - intimati 2 2 avverso il decreto n. 3214/2021 del Giudice di Pace di Parma, / 4 emesso il 06/05/2021 nel procedimento RG 1388/2021. 0 0 1 1 E sul ricorso 21999-2021 proposto da: K B, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato G C;
- ricorrente -
nei confronti di MINISTERO DELL'INTERNO PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI PARMA
- intimati -
avverso l'ordinanza n. 178/2021 del Giudice di Pace di Parma, depositata il 06/07/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2022 dal Relatore Cons. Giulia Iofrida.
FATTI DI CAUSA
Nel proc.to 17012/2021, Blerim K, cittadino albanese, ha impugnato innanzi a questa Corte il decreto con il quale il giudice di pace di Parma ha convalidato il provvedimento di accompagnamento alla frontiera, emesso dal Questore di Parma il 6 giugno 2021, dopo che era stato emesso, in pari data, dal Prefetto della medesima provincia e nei confronti dello stesso ricorrente, un decreto di espulsione, con ordine di lasciare il territorio dello Stato. Il giudice di pace, pur dando atto a verbale del 6/5/2021 del fatto che lo straniero riferiva di avere ottenuto un appuntamento presso l'Ufficio immigrazione per formalizzare una richiesta di permesso di soggiorno, «in quanto ha una coniuge in stato di gravidanza, tre figli minori...» e che la Questura aveva chiesto la convalida, deducendo che lo stato di gravidanza non era documentato, ha ritenuto sussistenti «allo Ric. 2021 n. 17012 sez. M1 - ud. 25-11-2022 -2- stato attuale» i presupposti per l'accompagnamento alla frontiera, vista la ritualità della notifica dei provvedimenti del Questore e del Prefetto. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, affidato a quattro motivi. Non ha spiegato difese l'amministrazione intimata Le parti intimate non si sono costituite. Nel procedimento n. 21999/2021, si impugna, invece, ordinanza del 7 luglio 2021, con la quale il giudice di pace di Parma ha respinto il ricorso proposto da Blerim K, cittadino albanese, avverso il provvedimento di espulsione, con accompagnamento coattivo alla frontiera, emesso dal Prefetto di Parma in data 6.5.2021 e notificato in pari data. In particolare, il giudice di pace ha ritenuto che: a) il provvedimento prefettizio di espulsione non si basa sulla sussistenza di precedenti penali e di polizia a carico del ricorrente, ma sulla circostanza che quest'ultimo è rimasto privo del permesso di soggiorno (revocato dal Questore a causa delle pendenze giudiziarie e dei precedenti di polizia a carico del ricorrente) e che la sua domanda di nuovo permesso è stata Alefrance dichiarata inammissibile, nel 2016;
b) il provvedimento opposto è valido in considerazione della mancata conoscenza da parte della autorità, all'atto della sua emissione, dello stato di gravidanza della sig.ra Irma K, moglie del ricorrente, che è stata documentata alla Prefettura solo il giorno successivo alla emanazione del provvedimento;
c) il diritto all'unità familiare del ricorrente non può dirsi violato in quanto sia il Tribunale per i Minorenni che la Corte d'Appello di Bologna avevano valutato, dopo accurate indagini, la non rilevanza della figura paterna all'interno del nucleo familiare di cui il ricorrente dichiara di far parte;
d) il pericolo di fuga sussiste in quanto il ricorrente non è Ricorsi 2021 n. 17012 + n.21999 sez. M1 - ud. 25-11-2022 -3- grado di fornire sufficienti garanzie finanziarie provenienti da fonti lecite e non ha ottemperato ad un precedente provvedimento della Questura di Parma, emesso nel 2016 e contenente l'invito a lasciare il territorio nazionale. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, affidato a tre motivi. Non ha spiegato difese l'amministrazione intimata. E' stata disposta la trattazione dei due ricorsi con il rito camerale di cui all'art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va disposta la riunione al proc.to n. 17012/21 R.G. di quello n. 21999/21, stante la connessione soggettiva ed oggettiva dei ricorsi (avendo essi ad oggetto l'impugnazione, rispettivamente, il primo, della convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, ex art. 13 comma 5 bis T.U.I., il secondo, della convalida del provvedimento espulsivo).
2. Nel secondo procedimento, n. 21999/21, con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c., la "violazione e falsa applicazione in ordine alla previsione Webordan di cui all'art. 13 del T.U.I., violazione e falsa applicazione dell'art. 19, comma 2 lett. d) del D.Lgs. 286/98, nonché dell'art. 28 del D.P.R. 394/99;
violazione e falsa applicazione del decreto n. 130/20, convertito dalla legge n. 173/2020 (nella parte che consente la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di lavoro);
violazione dell'art. 19, comma 1.2 del D.Lgs. 296/98 così come modificato dal D.L. 21 ottobre 2020 n. 130, convertito dalla L. n. 173/2020 e dall'art. 8 CEDU;
violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della direttiva 3 n. 2008/115/CE, detta ande "direttiva rimpatri"". Ricorsi 2021 n. 17012 + n.21999 sez. M1 ud. 25-11-2022 -4- Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c., “l'omessa valutazione di fatti storici, riconducibili allo status personale del ricorrente e dello stato di gravidanza della di lui moglie, nonché di elementi familiari e lavorativi del ricorrente. Omessa valutazione di un fatto storico in violazione degli artt. 7 e 11 comma 1 della Direttiva 2008/115/CE". Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta l'ingiustizia manifesta, illogicità ed irragionevolezza dell'ordinanza chiaramente connessa al difetto di motivazione in relazione alla mancata valutazione