Cass. pen., sez. V, sentenza 08/05/2023, n. 19376

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 08/05/2023, n. 19376
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19376
Data del deposito : 8 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI PIETRO ARMANDO nato a LATINA il 17/08/1972 avverso !a sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dai Consigliere RENATA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dei Sostituto Procuratore A V che ha concluso chiedendo udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 15.7.2022 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di D P A, che lo aveva dichiarato colpevole dei reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, ha rideterminato, riducendole, le pene accessorie fallimentari al predetto inflitte, confermando nel resto la decisione del primo giudice.

2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo sei motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1.Col primo motivo deduce la violazione dell'art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e succ. mod., e dell'art. 178 lett. c), 179 c.p.p., 111 Cost., art. 6, comma 3, lett. c), d, e, Cedu, art. 14, comma 3 lett. d, e, f, del Patto Internazionale sui diritti civili e politici. Lamenta che nonostante fosse stata avanzata richiesta di discussione orale, la trattazione del processo in appello è avvenuta col ritto cartolare;
si assume in parilcoiare che !a tardività originaria della richiesta sarebbe stata superata dal rinvio in via preliminare della prima udienza.

2.2.Col secondo motivo deduce violazione di legge processuale in relazione all'art. 548, comma 3, c.p.p. Si lamenta in particolare che all'imputato dichiarato contumace all'udienza preliminare non sono stati mai notificati l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, il decreto che dispone il giudizio (oltre che la citazione in appello di cui al terzo motivo di ricorso);
e che anche i"estratto contumaciale non risulta regolarmente notificato presso il domicilio dichiarato daii'imputato in F3assiano via Sezze snc, ma presso l'avv. Gaetano Marini ove avrebbe eletto domicilio, 2.3.Col terzo motivo deduce !a violazione degli artt. 161, comma 4, 178, lett. c), 179, 601 c.p.p. con rfterimento alla notificazione della citazione dell'imputato in appello. In tal caso, pur essendo stato correttamente individuato il luogo ove doveva intervenire la notificazione, ossia a dorriiciiio dichiarato in Bassiano, tuttavia le forze dell'ordine incaricate della notifica, attestavano l'avvenuta migrazione dell'imputato nel comune di Cisterna Latina e successivamente carabinieri di quest'ultima località redigevano verbale di vane ricerche nonostante la residenza fosse rilevata presso il predetto comune in via Carlo Treves n. 19/A;
tutto ciò senza tener conto che la madre dell'imputato aveva fornito anche un numero telefonico ai fini dei rintraccio dei Sulla scorta deoi esid ricevuti, ia corte di appello, in luogo di procedere a nuova e doverosa ricerca derimputato tramite polizia giudiziaria, disponeva comunicarsi la nuova fissazione di udienza presso l'avv. Marino, anche quale domiciliatario ex art. 161 comma 4 c.o.p. 24.Col quarte motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 216, comma 1, n. 1 Lf. La sentenza impugnata fonda la conferma dell'affermazione di responsabilità dell'imputato in relazione alle distrazioni contestate sul mero fatto che gli acquisiti dei beni sottratti sono intervenuti nel periodo in cui il D P era amministratore della società senza considerare che le distrazioni risalgono all'epoca successiva allorquando l'imputato non rivestiva più alcun ruolo nella società, assumendo in maniera apodittica che il subentro di M Carmine fosse stato solo formale perché il prezzo deile quote non sarebbe stato versato. Si lamenta che ben altri avrebbero dovuto essere, secondo la granitica giurisprudenza di questa Corte, gli elementi da cui desumere ii ruoio di amministratore di fatto attribuito al ricorrente dai giudici di merito.

2.5.Col quinto motivo deduce i'erronea applicazione dell'art. 216, comma 1, n. 2, 1.f. Si lamenta in particolare che si sia ravvisata la responsabilità penale del ricorrente in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale omettendo di verificare la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo specifico richiesto dal legislatore nel caso in cui, come in duello in esame, si contesti la sottrazione delle scritture contabia 2.6.Col sesto motivo deduce [erronea applicazione degli artt. 216, comma 1, n. 2, e 217 H'. In buona sostanza assume il ricorso, che essendo lacunosa la motivazione addotta ric,uardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in esame, la fattispecie delittuosa addebitala avrebbe dovuto essere riqualificata nella bancarotta SeMDliCe. documentale.

3. L ricorso e etei-.3 trattato, ei sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla lede 18 dicembre 202.0, Q176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per isuittc;
il Sostituto Proc,Jratore Genera:e presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile ri520i;SO il difensore dell'imoutato ha insistito nell'accoglimento del ricorso, replicando a guanto affermato oal C. nle concuoui dal medesimo rassegnate per iscritto. Ha altresì enucleato ulte.rior-e censura con rerirnento a guanto già dedotto col secondo motivo di ricorso, evidenziaricio l'ulteriore profilo di illegittimità della notificazione dell'estratto contumaciale ai sensi dell'art. L.1118i14,

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. 1,1. Quanto al primo motivo, dalla lettura
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