Cass. civ., sez. III, sentenza 05/09/2005, n. 17772
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In tema di indennizzo per i miglioramenti spettante al conduttore o all'affittuario di fondo rustico, è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge n.203 del 1982, in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione, con riferimento alla disparità di trattamento tra il possessore e il conduttore del fondo, atteso che la condizione deteriore di quest'ultimo, allorchè effettui migliorie senza la prescritta autorizzazione del concedente, rispetto a quella del possessore di malafede o del terzo che effettui opere con materiale proprio su fondo altrui, trova fondamento nel fatto che la posizione del conduttore del fondo o dell'affittuario è regolata da specifica disciplina normativa, in forza della quale la trasformazione non autorizzata del fondo può concretare un inadempimento che giustifica la risoluzione del contratto, quando modifichi l'originario ordinamento culturale del fondo.
In materia di indennizzo per i miglioramenti apportati al fondo dal conduttore, il consenso del concedente alla esecuzione dei miglioramenti, che può essere anche tacito, deve in ogni caso precedere, quale indispensabile condizione legittimatrice di tipo autorizzativo, e non seguire la esecuzione delle opere, non potendo un assenso successivo far venir meno "ex tunc" l'illiceità della condotta del concessionario o del mezzadro, dovuta al difetto della condizione legittimante, ma, eventualmente, solo precludere conseguenze pregiudizievoli al coltivatore, come la risoluzione per inadempimento. Inoltre va escluso che, salvo patto contrario, a fronte della comunicazione del conduttore, il mero silenzio del concedente equivalga ad accettazione delle sue proposte, non vigendo alcuna norma di legge che imponga al concedente di replicare alle comunicazioni della controparte, nè risultando alcun uso in proposito.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. L E - Presidente -
Dott. V M - Consigliere -
Dott. P I - rel. Consigliere -
Dott. C M M - Consigliere -
Dott. F R - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENZA
sul ricorso proposto da:
C Fto elettivamente domiciliato in ROMA VIA AQUILEIA 12, presso lo studio dell'avvocato M G che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MARCIGLIANA 92 SRL in persona dell'Amministratore Unico legale rappresentante A G L, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LIVIO ANDRONICO 24, presso lo studio dell'avvocato LOIACONO ROMAGNOLI Maria Teresa che la difende unitamente all'avvocato E r, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1686/03 della corte d'Appello di ROMA, sezione agraria, emessa il 4/04/03, depositata il 19/06/03, R.G. 6108/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza dell'11/07/05 dal Consigliere Dott. I P;
udito l'Avvocato GIUSEPPE MORSILLO;
udito l'Avvocato ILARIA ROMAGNOLI (per delega Avv. MARIA TERESA LOIACONO ROMAGNOLI);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S F che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In relazione all'affitto di un fondo rustico di ha. 197 in località Bufalotta Radicofani, il tribunale di Roma - Sezione specializzata agraria, con sentenza in data 10 febbraio/20 aprile 1996, condannò F C al rilascio di detto fondo in favore della pro- prietaria Edil Laurenthia 72 s.p.a.;
contestualmente rigettò la domanda riconvenzionale del C di pagamento dei miglioramenti e dispose la prosecuzione del giudizio per la definizione dei rapporti economici tra le parti.
La decisione venne gravata dal C, il quale chiese che fosse dichiarato ancora in vigore il contratto di affittanza agraria e che, comunque, la società fosse condannata al pagamento delle migliorie. La società appellata, costituitasi, chiese il rigetto dell'appello, proponendo, a sua volta, appello incidentale.
Nelle more della decisione si costituì la società Marcigliana 92 s.r.l., quale avente causa dalla appellata Edil Laurenthia 72 per avere dalla stessa acquistato il terreno in oggetto. Con sentenza 6 marzo/25 maggio 1998, la Corte di appello di Roma - Sezione specializzata agraria rigettò entrambi gli appelli. Per la cassazione di tale sentenza F C propose ricorso, affidato a tre motivi, cui resistette con controricorso la Marcigliana 92 s.r.l..
Con sentenza n. 15529 del 7 dicembre 2000, questa corte rigettò il primo motivo del ricorso, del quale accolse il secondo motivo, dichiarando assorbito il terzo;
cassò (per difetto di motivazione in ordine alla documentazione prodotta dall'appellante principale, relativamente alla domanda per migliorie dal medesimo proposta) la sentenza impugnata e rinviò, per nuovo esame, alla stessa corte di appello di Roma, sezione specializzata agraria.
Riassunta la causa davanti alla menzionata corte di appello ad opera di F C, il quale ripropose la domanda rinconvenzionale già formulata nei precedenti gradi, si costituì ritualmente la società Marcigliana 92 s.r.l..
Con sentenza in data 19 giugno 2003, la corte di appello di Roma, sezione specializzata agraria, respinse la domanda di pagamento dei miglioramenti proposta dal C.
Per la cassazione di detta sentenza F C ha proposto ricorso sulla base di due motivi, illustrati da memoria, cui ha resistito con controricorso la società Marcigliana 92 9. r.l.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo, il ricorrente denunzia violazione di legge, nonché omessa e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, per avere la corte territoriale omesso qualsia-si valutazione in ordine alla doglianza, avanzata in tutte le precedenti fasi di merito e ribadita poi nel giudizio di Cassazione in riassunzione sulla circostanza (e, comunque, pacifica in atti) che le migliorie erano state eseguite notiziando la proprietà, la quale aveva manifestato tacito consenso alla realizzazione delle migliorie, nel rispetto delle procedure previste dalla legge. In particolare, in sede di giudizio di rinvio, non era stata esaminata tutta la documentazione esibita che, ove opportunamente valutata, avrebbe portato a ben diverso risultato. Deduce, in particolare, il ricorrente: a) che, con riferimento alla richiesta del C, di cui alla lettera 22 ottobre 1977, di effettuare riparazioni agli immobili, la corte territoriale aveva omesso di vagliare quella parte della doglianza con cui si sosteneva che l'accordo tacito con la proprietà poteva essere desunto dal fatto che la Marcigliana bene era a conoscenza dei lavori eseguiti, attraverso il proprio personale di sorveglianza, che inviava sul fondo ed incassava regolarmente gli affitti: il che, più in generale, con riferimento a tutte le migliorie, si era verificato con tutte le società che si erano succedute nella proprietà del fondo, le quali, pertanto, non potevano ignorare ciò che il ricorrente aveva realizzato nel corso di ben 35 anni di affittanza: conseguentemente, era stato, pertanto, pretermesso un principio fondamentale dell'ordinamento giuridico, costituito dalla manifestazione tacita di volontà;
b) che non era stato adeguatamente valutato il tentativo di conciliazione tra le parti, di cui al verbale 16 marzo 1994 dell'Ispettorato agrario, in cui, tra l'altro, la società Edil Laurenthia offriva, a tacitazione parziale dei miglioramenti eseguiti, la somma di un miliardo, non accettata dal C perché inadeguata.
Il ricorrente, dopo una analitica indicazione dei miglioramenti eseguiti, lamenta, ancora che non erano stati presi in esame dalla corte di merito, anche sotto il profilo dell'art. 2041 c.c., i documenti dal n. 36 al 53 prodotti in atti.
Il motivo non merita accoglimento, per le considerazioni che seguono. Secondo quanto ai ricava dal chiaro disposto dell'art. 16 L. 3 maggio 1982, n. 203, non sussiste un diritto del conduttore di procedere
alla trasformazione dell'ordinamento produttivo del fondo, purché sia rispettata la destinazione agricola del fondo. Se è vero, infatti, che la richiamata disposizione di legge prevede, al comma 1, che "ciascuna delle parti può eseguire opere di miglioramento fondiario, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi e dei fabbricati rurali, purché le medesime non modifichino la destinazione agricola del fondo e siano eseguite nel rispetto dei programmi regionali di sviluppo oppure, ove tali programmi non esistano, delle vocazioni colturali delle zone in cui è ubicato il fondo", peraltro, tale disposizione non può essere applicata separatamente dalle previsioni di cui ai commi 2 e seguenti dello stesso articolo 16. Dispone, in particolare, il comma 2 del menzionato art. 16 che la parte che intende proporre l'esecuzione delle opere di cui al primo comma, in mancanza di un preventivo accordo, deve comunicare