Cass. civ., sez. V trib., ordinanza interlocutoria 25/05/2023, n. 14669

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza interlocutoria 25/05/2023, n. 14669
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14669
Data del deposito : 25 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.28463/2014 R.G. proposto da : PROGECO S.R.L. in liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difes a dall’avv. C L e dall’avv. M. S V, in forza di procura a margine della memoria di costituzione di nuovo difensore ed elettivamente domiciliatapresso lo studio deimedesimi sit o in Roma alla via Crescenzio n. 91 ;
–ricorrente –

contro

EQUITALIA NORD S.P.A. (già Equitalia Nomos s.p.a.) , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. M C, dall’avv. G P e dall’avv. S R, in forza di procura in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma alla via delle Quattro Fontane n. 161;
-controricorrente– CARTELLA DI PAGAMENTOavverso la sentenza n. 586 / 3 8 /201 4 della Commissione tributaria regionale del Piemonte , pronunciata in data 30 settembre 201 3 e pubblicata in data16 aprile 2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2023dal consigliere dott. F L. Rilevato che:

1. Progeco s.r.l. in liquidazione impugnava la cartella n. 110201000015819 38 relativa all’anno di imposta 2004 per Ires, Irap e Iva, formata a seguito di decisione della Commissione tributaria provinciale di Torino reiettiva dell’impugnazione contro l’avviso di accertamento n. R28030500454. 2. La Commissione tributaria provinciale di Torino rigettava il ricorso.

3. La Commissione tributaria regionale del Piemonte, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava l’appello del la soc ietà contribuente, condannandola al pagamento delle spese di lite, ritenendo infondati tutti i motivi di appello, attinenti alla inesistenza della notifica della cartellaperché avvenuta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, perché effettuata mediante messo notificatore, perché non ne era sottoscritta la relata, per omessa apposizione del sigillo e indicazione del registro cronologico;
alla nullità della cartella , per la omessa indicazione dell’autorità cui proporre il ricorso giurisdizionale e del responsabile del procedimento;
alla asserita violazione dell’art. 68, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 edell’art. 15 d.P.R. n. 602 del 1973;al governo delle spese di lite .
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