Cass. civ., sez. I, ordinanza 25/10/2024, n. 27694
Ordinanza
25 ottobre 2024
Ordinanza
25 ottobre 2024
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Massime • 1
In tema di appalto di opere pubbliche, il contratto stipulato dalla stazione appaltante direttamente con la società consortile, costituita dalle imprese offerenti che, pur riunite nell'offerta congiunta, non abbiano mai costituito una Ati, non è nullo né inefficace e legittima la società consortile medesima, quale titolare dei diritti e degli obblighi scaturenti dall'accordo, a farli valere in giudizio, tenuto conto che anche i consorzi costituiti in forma di società di capitali o di società consortili possono partecipare alle gare di appalto e rimanere, dunque, aggiudicatari, divenendo parte del relativo contratto.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 16753/2019 Numero sezionale 3850/2024 Numero di raccolta generale 27694/2024 Data pubblicazione 25/10/2024 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: APPALTO OPERE UMBERTO LUIGI CESARE Presidente PUBBLICHE GIUSEPPE SCOTTI Ud.22/10/2024 CC TIZIANA MACCARRONE Consigliere GUIDO MERCOLINO Consigliere LUCIANO VAROTTI Relatore LUIGI D'ORAZIO Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 16753 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da Cell factory & biobanking scarl in liquidazione, con sede legale in Milano, Via Calabria n. 31, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 06459050966, R.E.A. MI– 1893312, Air liquide sanità service spa, con sede legale in Milano, Via Calabria n. 31, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Milano 12906300152, Ctp tecnologie di processo spa, con sede legale in Poggibonsi (SI), Località Saliceto n. 91 (CAP 53036), codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Siena 00799810528, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutte rappresentate e difese, giusta procure in calce al ricorso, dall'avv. Roberto Santucci (C.F. [...]) – che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge al numero di fax 06/3233761 o alla PEC robertosantucci @ ordineavvocatiroma.org – ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, via Tacito n° 10. Ricorrenti Numero registro generale 16753/2019 Numero sezionale 3850/2024
contro
Numero di raccolta generale 27694/2024 Azienda sociosanitaria territoriale grande ospedale Data pubblicazione 25/10/2024 metropolitano RD (C.F. e P. IVA 09315660960), con sede legale in Milano, Piazza Ospedale Maggiore 3, rappresentata e difesa, in virtù della Deliberazione del Direttore Generale n. 577 del 13 giugno 2019, nonché della procura allegata al presente atto, dall'Avv. Maurizio Zoppolato (C.F. [...]; indirizzo PEC: mauriziopiero.zoppolato @ milano.pecavvocati.it; fax: 06.68134445), con Studio in Roma in via del Mascherino n° 72, ove è elettivamente domiciliata. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n° 5387 depositata il 3 dicembre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024 dal consigliere Luciano Varotti.
FATTI DI CAUSA
1.- A seguito del bando pubblicato l'8 agosto 2008 dall'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Grande Ospedale Metropolitano RD (RD), Advanced therapies in pharmaceutical grade srl (ATGrade), Air liquide sanità service spa (Air liquide) e Ctp tecnologie di processo spa (Ctp) presentavano un'offerta congiunta, ai sensi dell'art. 37, ottavo comma, del d.lgs. n° 163/2006, nella quale ATGrade era indicata come mandataria, onde ottenere l'affidamento del servizio di gestione di nuovi laboratori del centro di riferimento regionale per la coltura di epidermide umana in vitro e della banca per la crioconservazione dei tessuti. Con delibera 18 dicembre 2008 il RD aggiudicava l'appalto al costituendo raggruppamento tra le offerenti. Quindi, la AtGrade, la Air liquide e la Ctp – senza istituire un Rti – costituivano la Cell Factory & Biobanking (Cell factory) sottoforma di società consortile a responsabilità limitata, la quale stipulava poi direttamente il contratto pubblico con l'Ospedale RD il 1° 2 di 9 Numero registro generale 16753/2019 Numero sezionale 3850/2024 Numero di raccolta generale 27694/2024 aprile 2009 (poi sostituito da un ulteriore contratto del 16 dicembre Data pubblicazione 25/10/2024 2011, ulteriormente modificato da addendum del 31 dicembre 2012). 2.- Il 15 aprile 2013 il RD chiedeva spiegazioni alla Società consortile circa la sua capacità di adempimento a seguito dell'irregolare versamento contributivo da parte della consorziata ATGrade e il 7 gennaio 2014 la Cell factory soc. cons. a r.l. comunicava alla committente di aver deliberato l'esclusione di ATGrade, la quale con sentenza dell'8 maggio 2014 veniva dichiarata fallita dal tribunale di Milano. Con delibera n° 1040 del 30 dicembre 2014 l'Ospedale RD risolveva il rapporto contrattuale. 3.- Le ricorrenti indicate in intestazione adivano, quindi, il tribunale di Milano, chiedendo di pronunciare la risoluzione del contratto per inadempimento dell'Azienda ospedaliera (per non aver commissionato i volumi di produzione contrattualmente pattuiti) e di condannarla al risarcimento dei danni (quantificati in euro 7.435.316,56 per il contratto del 2009 ed in euro 3.272.511,76 per il contratto del 2011), previo accertamento della illegittimità del recesso esercitato da quest'ultima con la delibera n° 1040 del 30 dicembre 2014. 4.- Il tribunale rigettava la domanda delle attrici e, in accoglimento delle eccezioni dell'Ospedale convenuto, pronunciava la carenza di legittimazione attiva della Cell factory soc. cons. a r.l. (in quanto solo l'ATI tra AtGrade, Air liquide e Ctp era titolare del rapporto contrattuale) ed accertava la legittimità della delibera n° 1040, con conseguente inammissibilità della successiva domanda attorea di risoluzione. 5.- La decisione del tribunale