Cass. civ., sez. VI, sentenza 27/05/2011, n. 11790
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Nel procedimento disciplinare a carico dei notai, la mancata concessione delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionale valutazione del giudice, che può concederle o negarle, dando conto della scelta con adeguata motivazione, ai fini della quale non è necessario prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'incolpato, essendo sufficiente la giustificazione dell'uso del potere discrezionale con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo.
In tema di sanzioni disciplinari a carico dei notai, la violazione del divieto di assistere nelle sedi secondarie nei giorni e negli orari fissati per la sede principale non viene meno se il calendario dei giorni d'assistenza presso la predetta sede principale non sia aggiornato in quanto, in applicazione del principio della "prorogatio", il regime giuridico in cui si svolge un'attività amministrativa che non può essere sospesa, perché finalizzata ad un interesse pubblico, rimane vigente fino alla sua modifica, senza soluzione di continuità.
Il procedimento disciplinare relativo ai notai si fonda sul principio accusatorio dall'applicazione del quale consegue che la prova degli addebiti contestati è posta a carico dell'organo che ha promosso il procedimento, salvo che la prova investa una circostanza esimente, nel qual caso l'onere probatorio è posto a carico dell'incolpato. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui la contestazione a carico del notaio riguardi la violazione del divieto di assistere in uffici secondari nei giorni e nell'ora di assistenza presso la sede principale (art. 9, capo II, sez. II del codice deontologico del 2 maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 110 del 12 maggio 2004), la scriminante, costituita dall'espressa richiesta delle parti contraenti di redigere gli atti fuori della sede principale, deve essere dimostrata dal professionista mentre la materialità del fatto addebitato è a carico dell'organo che ha promosso l'iniziativa disciplinare.
Sul provvedimento
Testo completo
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. F M - Presidente -
Dott. M M - Consigliere -
Dott. S A - rel. Consigliere -
Dott. S M B - Consigliere -
Dott. V R - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19257-2010 proposto da:
TRENTO PAOLO TRNPLA56C12G273V, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VODICE 7, presso lo studio dell'avvocato S M P, rappresentato e difeso dall'avvocato C E, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI AGRIGENTO E SCIACCA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI PERMO, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 8/2010 della CORTE D'APPELLO di PERMO del 26.2.2010, depositata il 22/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. A S;
udito per il ricorrente l'Avvocato E C che si riporta agli scritti, insistendo per l'accoglimento del ricorso. È presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per: conforme alla requisitoria. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decisione depositata il 11.10.2008, la Commissione amministrativa regionale di disciplina per i notai per la Sicilia, dichiarò il notaio Paolo Trento, con sede in Campobello di Licata, responsabile della violazione allo stesso ascritta ai sensi dell'art. 9, capo 2^, sez. 2 del codice deontologico del 2.5.2004, in relazione alla L. n. 89 del 1913, art. 147, comma 1, lett. b per avere in modo non occasionale negli anni 2007- primo trimestre 2008 contravvenuto alla regola che fa divieto ai notai di assistere ad uffici secondari nei giorni fissati per l'assistenza alla sede, assistendo il proprio ufficio secondario di Canicattì nei giorni e nell'orario di assistenza alla propria sede principale, e gli inflisse la sanzione della censura. La Corte di appello di Palermo, con sentenza depositata il 22.3.20010, ha rigettato il reclamo proposto avverso la decisione della COREDI.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione Trento Paolo, che ha anche presentato memoria. Non hanno svolto attività difensiva gli intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all'art. 342 c.p.c. e l'insufficiente motivazione in ordine a più fatti. Secondo il ricorrente erroneamente la corte di merito ha ritenuto inammissibile per genericità il reclamo, in relazione alla censura di illegittimità della delega al notaio ispettore, alla censura di tardività della contestazione ed a quella di assenza di prova che gli atti erano stati redatti nella sede secondaria in orari destinati all'assistenza della sede principale.
2.1. Ritiene questa Corte che il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile. Osserva preliminarmente questa Corte che il requisito della specificità dei motivi di appello, (applicabile anche in questa sede ai motivi di reclamo) prescritto dall'art. 342 c.p.c. non può essere definito in via generale ed assoluta, ma deve
essere correlato alla motivazione della sentenza impugnata, nel senso che la manifestazione volitiva dell'appellante deve essere formulata in modo da consentire di individuare, con chiarezza, le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione e deve quindi contenere l'indicazione, sia pure in forma succinta, degli errores attribuiti alla sentenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di quest'ultima, in modo da incrinarne il fondamento logico-giuridico, con la conseguente inammissibilità dell'individuazione dei motivi operata mediante il generico richiamo alle deduzioni, eccezioni e conclusioni della comparsa depositata in primo grado ovvero limitandosi a riportare nell'atto di appello quanto già esposto in primo grado, senza confrontarsi e criticare quanto esposto nella sentenza impugnata. 2.2.Nella fattispecie, quanto alle prime due censure (illegittimità della delega e tardività della contestazione), con l'atto di reclamo il ricorrente si è limitato a riportare quanto già esposto negli scritti davanti alla commissione regionale di disciplina, senza criticare specificamente la motivazione della COREDI, per cui correttamente la corte di appello ha rilevato la genericità argomentativa.
Quanto alla censura relativa alla mancata prova degli orari di redazione degli atti davanti alla sede secondaria, va osservato che, in ogni caso, la sentenza impugnata, dopo aver dichiarato l'inammissibilità di tale motivo per genericità, rileva che la censura è infondata, in quanto la COREDI ha limitato l'affermazione di responsabilità disciplinare al periodo marzo 2007 - marzo 2008, non tenendo conto della relazione ispettiva relativa al 2006, poiché i relativi atti erano privi dell'ora di sottoscrizione. Solo per questi non era possibile stabilire se fossero stati o meno ricevuti in orari diversi da quelli fissati per l'assistenza alla sede principale.
Trattasi di accertamento fattuale, rientrante nei poteri del giudice di merito, incensurabile in questa sede di legittimità.