Cass. civ., sez. II, sentenza 16/11/1985, n. 5628

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I muri che delimitano il complesso condominiale, costituendone quindi il perimetro, non tollerano - abbiano essi natura di muri portanti o meramente divisori - aperture, da parte di un condominio, ove realizzando un passaggio con un immobile di appartenenza dello stesso condomino ma estraneo al condominio, possano dar luogo, attraverso il prolungato possesso, ad acquisto di servitù a carico dell'entità condominiale che circoscrivono. ( V 3963/80, mass n 407861; ( V 2749/78, mass n 392150; ( V 704/75, mass n 374038; ( V 1690/66, mass n 323307).*

La comunione del muro tra proprietà confinanti è regolata dall'art. 884 cod. civ. con attribuzioni di facoltà specifiche. Un tale regime, inteso ad assicurare la funzione divisoria del muro comune, differisce dal regime del muro condominiale, del quale è consentita l'utilizzazione a ciascuno dei condomini in conformità alla destinazione propria della cosa e nel rispetto del pari diritto degli altri condomini. ( V 241/77, mass n 383768; ( V 572/66, mass n 321144).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 16/11/1985, n. 5628
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5628
Data del deposito : 16 novembre 1985

Testo completo

La comunione del muro tra proprietà confinanti è regolata dall'art. 884 cod. civ. con attribuzioni di facoltà specifiche. Un tale regime, inteso ad assicurare la funzione divisoria del muro comune, differisce dal regime del muro condominiale, del quale è consentita l'utilizzazione a ciascuno dei condomini in conformità alla destinazione propria della cosa e nel rispetto del pari diritto degli altri condomini. ( V 241/77, mass n 383768;
( V 572/66, mass n 321144).*