Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/11/2012, n. 21348

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Quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione specifica, è possibile soltanto ai sensi dell'art. 337 cod. proc. civ., pur se la sentenza di primo grado, la cui autorità è invocata, sia stata emessa dal giudice amministrativo, dovendosi anche in tal caso identificare il rilievo di una sentenza oggetto di impugnazione, pronunciata nell'esercizio di una specifica giurisdizione, con riguardo al bene della vita del quale si discute davanti al giudice ordinario.

In ipotesi di sospensione del processo disposta dal giudice civile, non già in considerazione della ravvisata sussistenza del rapporto di pregiudizialità di cui all'art. 295 cod. proc. civ., ma per la necessità di attendere la decisione di una questione da lui ritenuta appartenente all'esclusiva giurisdizione amministrativa, l'impugnazione della relativa ordinanza col mezzo del regolamento di competenza, ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., e per il motivo della denunciata violazione dell'art. 295 cod. proc. civ., investe in realtà inevitabilmente il profilo della giurisdizione; ne consegue la possibilità che la proposta istanza per regolamento di competenza sia convertita, ricorrendone le condizioni fissate dall'art. 41 cod. proc. civ., in ricorso per regolamento di giurisdizione e rimessa per la decisione alle sezioni unite della Corte di cassazione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/11/2012, n. 21348
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21348
Data del deposito : 30 novembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P R - Primo Presidente f.f. -
Dott. P M - Presidente di sez. -
Dott. B G M - rel. Consigliere -
Dott. R R - Consigliere -
Dott. P C - Consigliere -
Dott. I A - Consigliere -
Dott. D C V - Consigliere -
Dott. V R - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 13892-2011 proposto da:
AUTORITÀ PORTUALE DI S, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P.G. DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato C G, rappresentata e difesa dagli avvocati P E, M E, per delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
G N;

- intimata -
avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di S depositata il 29/04/2011, r.g. n. 1178/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/2012 dal Consigliere Dott. GPE MARIA BERRUTI;

udito l'Avvocato G C per delega dell'avvocato E P;

udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. C R, che ha concluso per l'A.G.O..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza data all'udienza del 29 aprile 2011 il Tribunale di Savona disponeva la sospensione del processo davanti a sè pendente tra la signora Nadia G, opponente alla emissione di avvisi di riscossione per canoni demaniali marittimi richiesti a titolo di occupazione di un'area per baracca balneare dal 2004 al 2010, e l'Autorità Portuale di Savona, convenuta e ricorrente in riconvenzionale. Ciò in attesa della definizione di altra causa, ritenuta pregiudiziale, pendente davanti al Consiglio di Stato fra le stesse parti. Tale causa era nata dall'impugnazione della sentenza n. 3437 del 2009 emessa dal Tar Liguria che aveva dichiarato l'improcedibilità del ricorso proposto dalla G per ottenere l'annullamento del diniego di rinnovo della concessione demaniale del 2003.
Gli antecedenti della controversia davanti al tribunale di Savona possono essere sintetizzati nel modo seguente: la G aveva occupato dal 2003, a mezzo della baracca predetta, un'area demaniale marittima in Savona, arenile Priamar, in virtù di licenza rilasciata il 10 aprile 2003 dall'Autorità Portuale. Il 10 luglio del 2003 la Capitaneria di Porto di Savona aveva sequestrato la baracca contestando alla G i reati di cui all'art. 1161 c.n., D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 29 e art. 483 cod. pen.. Il
pubblico ministero aveva emesso decreto di rigetto della domanda di restituzione del bene oggetto di sequestro ma aveva nominato custode la stessa G ed autorizzando la utilizzazione del manufatto in questione. Lo stesso provvedimento del magistrato penale vietava di effettuare qualunque tipo di scarico idrico in assenza di preventiva autorizzazione amministrativa.
La signora G, con atto del 2003, impugnava davanti al Tar Liguria la diffida per demolizione delle opere emessa quindi dal Comune di Savona formulando anche domanda di sospensione del provvedimento opposto. Il Tar accoglieva la domanda di sospensione limitatamente alla sola ingiunzione di demolizione e la G presentava istanza per il rinnovo della concessione demaniale all'Autorità Portuale quanto all'anno 2004.
Il Comitato Portuale di Savona con Delib. n. 90 del 2004 rigettava tale istanza. L'attrice impugnava il diniego di concessione con ricorso notificato il 4 ottobre 2004 davanti al Tar. Nelle more della discussione del ricorso ella continuava ad occupare la baracca presentando ogni anno istanza di rinnovo della concessione per gli anni successivi e quindi rendendosi disponibile al pagamento del canone.
Il 26 marzo 2008 l'Autorità Portuale esprimeva nuovamente il diniego sull'istanza di rinnovo della concessione con Delib. 28 aprile 2008, n. 34 e conseguentemente comunicava alla G l'avvio del calcolo per l'indennizzo da occupazione senza titolo di beni demaniali. La signora G non sottoscriveva un accordo transattivo che altri soggetti in condizioni simili avevano invece concluso con l'Autorità Portuale,e rinunciava al ricorso al Tar, che dava sentenza di improcedibilità.
Il 23 ottobre 2009 l'Autorità Portuale comunicava alla G l'avvio del procedimento di ingiunzione e sgombero per occupazione senza titolo di area demaniale.
La G presentava istanza di autotutela dello sgravio della posizione debitoria relativa a tale occupazione senza titolo. L'Autorità Portuale la accoglieva mettendola nelle condizioni di regolarizzare la sua situazione così come altri, firmatari della transazione innanzi citata avevano fatto. Il 21 aprile 2010 tuttavia la G opponendosi al pagamento degli avvisi conseguenti al

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