Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2004, n. 12781

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L'istituto di previdenza non ha il potere di revocare, neanche su domanda del pensionato, una pensione di vecchiaia già liquidata, potendo soltanto, nel caso in cui accerti che la prestazione è stata erogata in mancanza dei requisiti di legge, procedere in via di autotutela all'annullamento della pensione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2004, n. 12781
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12781
Data del deposito : 9 luglio 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO NZ - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - rel. Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
Dott. DI IASI Camilla - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA GI, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BOER, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO RICCIO, STEFANIA SOTGIA, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 34284/01 del Tribunale di ROMA, depositata il 22/10/01 - R.G.N. 26110/97;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 17/03/04 dal Consigliere Dott. Fernando LUPI;

udito l'Avvocato BOER;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NAPOLETANO Giuseppe che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 22.10.200 il Tribunale di Roma, decidendo sull'appello proposto da RI NZ nei confronti dell'INPS, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello e con esso la domanda di sostituire alla pensione di anzianità quella di vecchiaia.
Premetteva in motivazione che la precedente sostituzione della pensione di vecchiaia con quella di anzianità era stata disposta dall'INPS nell'esercizio della funzione pubblicistica su richiesta del pensionato, anche se esercitata al di fuori dei limiti posti dalla legge. Esaurito questo procedimento si era in presenza di pensione liquidata, immodificabile ad istanza del pensionato che non

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