Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/07/2020, n. 15371
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Testo completo
FATTI DI CAUSA
La societa' (XXXXX) s.r.l. impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Pescara il provvedimento con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva negato, in conseguenza dell'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, il nulla osta alla fruizione del credito di imposta previsto dalla L. n. 296 del 2006, articolo 1, commi 280-283, pari al 10 per cento delle spese sostenute per l'attivita' di ricerca e sviluppo volta alla cd. innovazione del prodotto.
A sostegno del ricorso deduceva la illegittimita' costituzionale del Decreto Legge n. 185 del 2008, articolo 29, convertito dalla L. n. 2 del 2009, che, modificando la normativa precedente, aveva previsto, per gli anni 2008-2011, uno stanziamento fisso nel bilancio dello Stato entro il quale quei crediti di imposta avrebbero trovato copertura ed aveva stabilito che le somme stanziate sarebbero state attribuite agli aventi diritto, per le attivita' di ricerca avviate prima del 29 novembre 2008, secondo un criterio meramente temporale, nel senso che sarebbero stati privilegiati coloro che, per primi, avessero inoltrato per via telematica un formulario di prenotazione contenente l'importo delle spese agevolabili da sostenere;eccepiva altresi' la violazione di norme dello Statuto del Contribuente (L. n. 212 del 2000) e chiedeva dichiararsi la illegittimita' del provvedimento di diniego.
L'Agenzia delle Entrate - Ufficio Centro Operativo di Pescara (COP) chiedeva il rigetto del ricorso, contestando i rilievi mossi dalla parte ricorrente.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso ed avverso tale decisione proponeva appello la contribuente dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale che lo respingeva, evidenziando che il Decreto Legge n. 185 del 2008, convertito dalla L. n. 2 del 2009, perseguendo l'obiettivo di "fronteggiare l'eccezionale situazione di crisi internazionale", aveva la finalita' di rendere prevedibili le entrate e le uscite del bilancio dello Stato e, per tale ragione, aveva esteso a quei crediti il sistema di monitoraggio ed il principio di fruizione entro limiti quantitativi prefissati, come previsto, in generale, per tutti gli altri crediti di imposta.
La societa' contribuente ricorre per la cassazione della suddetta decisione, affidandosi a sei motivi di ricorso.
La Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la parte ricorrente deduce l'illegittimita' costituzionale del Decreto Legge 29 novembre 2008, articolo 29, commi 1, 2, 3, convertito in L. 28 gennaio 2009, n. 2, per violazione degli articoli 3, 41, 97 e 117 Cost., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
1.1. Il motivo e' infondato.
1.2. Occorre, al riguardo, osservare che, in relazione all'asserito contrasto della suddetta normativa con gli articoli 41, 97 e 117 Cost., si e' gia' espressa questa Corte con l'ordinanza interlocutoria Cass. sez. 6-5, 23 febbraio 2015, n. 3576, ritenendo, in relazione a detti parametri, la questione, posta in termini analoghi a quelli qui riproposti, manifestamente infondata, con motivazione che questo Collegio condivide ed alla quale si richiama espressamente.
1.3. Con la medesima ordinanza questa Corte ebbe poi a sollevare, con riferimento all'articolo 3 Cost., questione di legittimita' costituzionale in relazione a duplice profilo: riguardo al primo, in via principale, del Decreto Legge n. 185 del 2008, articolo 29, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2 del 2009, nella parte in cui non fa salvi i diritti e le aspettative sorti - ai sensi della L. n. 296 del 2006, articolo 1, commi 280 e ss. - in relazione ad attivita' di ricerca e sviluppo avviate prima del 29 novembre 2008;quanto al secondo, dedotto in via subordinata, del combinato disposto dei commi 2, lettera a) e 3, primo periodo e prima parte del Decreto Legge n. 185 del 2008, del medesimo articolo 29, lettera a), nella parte in cui, anche per i crediti di imposta relativi a costi sostenuti per attivita' di ricerca avviate prima del 29 novembre 2008, e' prevista una procedura di ammissione al beneficio fiscale basata sul criterio cronologico di ricezione telematica delle domande dei contribuenti.
1.4. La Corte Costituzionale, con la sentenza del 27 giugno 2017, n. 149, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimita' costituzionale del Decreto Legge n. 185 del 2008, articolo 29, commi 2, lettera a) e 3 e non fondata la questione di legittimita' costituzionale del Decreto Legge n. 185 del 2008, articolo 29, comma 1, sollevate da questa Corte.
1.5. Dopo avere ricostruito il quadro normativo che regola i crediti di imposta richiesti in relazione ad attivita' di ricerca e sviluppo, la Corte Costituzionale, dando atto che, secondo il rimettente, la disposizione censurata avrebbe di fatto "abolito" il diritto di credito gia' maturato in relazione ai costi gia' sostenuti, nonche' l'aspettativa del credito maturato in relazione ai costi da sostenere, ha rilevato che il valore del legittimo affidamento, il quale trova copertura costituzionale nell'articolo 3 Cost., non esclude che il legislatore possa assumere disposizioni che modifichino in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici " anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti", ma esige che cio' avvenga alla condizione "che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica (....). L'intervento retroattivo del legislatore, dunque, puo' incidere sull'affidamento dei cittadini a condizione che: 1) trovi giustificazione in "principi, diritti e beni di rilievo costituzionale", e dunque abbia una "causa normativa adeguata", quale un interesse pubblico sopravvenuto o una "inderogabile esigenza";2) sia comunque rispettoso del principio di ragionevolezza.... inteso, anche, come proporzionalita'"