Cass. pen., sez. II, sentenza 27/06/2023, n. 30640
Sentenza
27 giugno 2023
Sentenza
27 giugno 2023
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Massime • 1
Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, riformando in senso assolutorio una sentenza di condanna, applichi la misura di sicurezza prevista dalla legge quale conseguenza dell'assoluzione per vizio di mente dell'appellante. (Conf.: n. 4037 del 1992, Rv. 189830-01).
Sul provvedimento
Testo completo
30640 23 in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e REPUBBLICA ITALIANA gli altri dati identificativi, In nome del Popolo Italiano norma def'art. 52 A d.lgs 196/03 in quanto: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ☐ disposto d'ufficio SECONDA SEZIONE PENALE ☐ a richiesta di parte ☑Imposto dalla legge Composta da: ELISABETTA ROSI - Presidente Sent. n. sez. 1923/2023 GIUSEPPE SGADARI UP 27/06/2023- GIUSEPPE NICASTRO R.G.N. 1183/2023 ANTONIO SARACO ALESSANDRO LEOPIZZI Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di S.V. nato a [...] omissis avverso la sentenza del 12/12/2019 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
lette le richieste del PG MARIAEMANUELA GUERRA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 22 ottobre 2018, il Giudice dell'udienza S.V. alla preliminare del Tribunale di Reggio Calabria ha condannato pena di tre anni e otto mesi di reclusione ed euro 800,00 di multa, in relazione ai reati di estorsione, maltrattamenti in famiglia e lesioni, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. Con sentenza deliberata in data 12 dicembre 2019, la Corte di Appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale, ha assolto l'imputato dai reati ascrittigli perché commessi da persona non imputabile per vizio ER totale di mente e applicato nei suoi confronti la misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e custodia per la durata di tre anni.
2. Il suddetto imputato, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso detta sentenza di condanna.
2.1. Con il primo motivo di impugnazione, si lamenta la violazione degli artt. 203 e 219 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla pericolosità sociale dell'imputato. La motivazione sarebbe del tutto carente in ordine all'individuazione degli elementi logico-fattuali da cui desumere la pericolosità del ricorrente;
i giudici di appello non avrebbero dato conto dell'esistenza di una probabilità di ricaduta nel reato, né delle considerazioni psicopatologiche che potessero far ragionevolmente ritenere l'imputato socialmente pericoloso. La Corte di merito non avrebbe, inoltre, vagliato il profilo dell'attualità e concretezza della