Cass. pen., sez. V, sentenza 24/03/2023, n. 12536
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Testo completo
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DE MAJO ELEONORA nato a NAPOLI il 26/10/1988 GIORDANO EGIDIO nato a NAPOLI il 02/05/1984 avverso l'ordinanza del 24/05/2022 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere G F;
uditi: il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione MARIA FRANCESCA LOY, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi;
l'avvocato D C che, nell'interesse di E D M, si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso;
l'avvocato A T anche quale sostituto processuale dell'avvocato A S che, nell'interesse di EGIDIO GIORDANO, si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 24 maggio 2022 il G.i.p. del Tribunale di Napoli ha rigettato l'opposizione (ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen.) avverso il decreto in data 28 marzo 2022 con il quale il Pubblico Ministero aveva respinto l'istanza di restituzione delle copie forense integrali dei dati estratti dai supporti informatici già sequestrati a E D M ed E G.
2. I difensori del D M e del G hanno proposto ricorso, con unico atto, lamentando la violazione dell'ad. 253 cod. proc. pen. in ordine al trattenimento di tutti i dati estratti nonché il vizio di motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla necessità del vincolo cautelare su tutti gli stessi dati. Il ricorso, dopo aver dato conto dei precedenti incidenti cautelari relativi al decreto di sequestro dei dispositivi telefonici e informatici in uso ai ricorrenti, e segnatamente del rigetto del riesame e della conferma delle ordinanze rese dal Tribunale da parte di questa Suprema Corte (che chiarito la necessità identificare e trattenere soltanto i file di concreto interesse in ordine all'ambito investigativo tracciato nell'originario decreto di sequestro probatorio), e rappresentato come in effetti a tal fine sia stato disposto incidente probatorio con il quale è stata svolta perizia per la estrazione di copia forense integrale, fermo restando (come esplicitato nell'ordinanza che lo ha disposto) l'onere del Pubblico ministero, ricevuta la copia forense, di predisporre - ove necessario - un'adeguata organizzazione per compiere la selezione in discorso nel tempo più breve possibile e provvedere all'esito alla restituzione sia dei dispositivi informatici che della copia integrale agli aventi diritto. L'ordinanza impugnata invece avrebbe rigettato l'opposizione condividendo la prospettazione del pubblico ministero secondo cui la copia integrale dei dati contenuti nei dispositivi in sequestro costituisca la prova esclusiva degli elementi di interesse selezionati dal pubblico ministero ed impedirebbe ai coindagati di esaminare gli atti frustrando il diritto di difesa. Tali assedi sarebbero erronei. Anzitutto, poiché la prova da produrre al Giudice del merito non sarebbe la copia dell'integrale del contenuto dei dispositivi in discorso bensì la copia parziale dei dati rilevanti selezionati in sede investigativa, in conformità a quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (secondo cui il pubblico ministero può trattenere la copia integrale solo
udita la relazione svolta dal Consigliere G F;
uditi: il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione MARIA FRANCESCA LOY, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi;
l'avvocato D C che, nell'interesse di E D M, si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso;
l'avvocato A T anche quale sostituto processuale dell'avvocato A S che, nell'interesse di EGIDIO GIORDANO, si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 24 maggio 2022 il G.i.p. del Tribunale di Napoli ha rigettato l'opposizione (ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen.) avverso il decreto in data 28 marzo 2022 con il quale il Pubblico Ministero aveva respinto l'istanza di restituzione delle copie forense integrali dei dati estratti dai supporti informatici già sequestrati a E D M ed E G.
2. I difensori del D M e del G hanno proposto ricorso, con unico atto, lamentando la violazione dell'ad. 253 cod. proc. pen. in ordine al trattenimento di tutti i dati estratti nonché il vizio di motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla necessità del vincolo cautelare su tutti gli stessi dati. Il ricorso, dopo aver dato conto dei precedenti incidenti cautelari relativi al decreto di sequestro dei dispositivi telefonici e informatici in uso ai ricorrenti, e segnatamente del rigetto del riesame e della conferma delle ordinanze rese dal Tribunale da parte di questa Suprema Corte (che chiarito la necessità identificare e trattenere soltanto i file di concreto interesse in ordine all'ambito investigativo tracciato nell'originario decreto di sequestro probatorio), e rappresentato come in effetti a tal fine sia stato disposto incidente probatorio con il quale è stata svolta perizia per la estrazione di copia forense integrale, fermo restando (come esplicitato nell'ordinanza che lo ha disposto) l'onere del Pubblico ministero, ricevuta la copia forense, di predisporre - ove necessario - un'adeguata organizzazione per compiere la selezione in discorso nel tempo più breve possibile e provvedere all'esito alla restituzione sia dei dispositivi informatici che della copia integrale agli aventi diritto. L'ordinanza impugnata invece avrebbe rigettato l'opposizione condividendo la prospettazione del pubblico ministero secondo cui la copia integrale dei dati contenuti nei dispositivi in sequestro costituisca la prova esclusiva degli elementi di interesse selezionati dal pubblico ministero ed impedirebbe ai coindagati di esaminare gli atti frustrando il diritto di difesa. Tali assedi sarebbero erronei. Anzitutto, poiché la prova da produrre al Giudice del merito non sarebbe la copia dell'integrale del contenuto dei dispositivi in discorso bensì la copia parziale dei dati rilevanti selezionati in sede investigativa, in conformità a quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (secondo cui il pubblico ministero può trattenere la copia integrale solo
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