Cass. civ., SS.UU., ordinanza 04/06/2021, n. 15570

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 04/06/2021, n. 15570
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15570
Data del deposito : 4 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30857-2019 proposto da: CONSORZIO CRESCENDO IN LIQUIDAZIONE, in persona dei liquidatori pro tempore, SOCIETA' REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL'UMBRIA - SVILUPPUMBRIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE ANGELICO

38, presso lo studio dell'avvocato C D M, rappresentati e difesi dagli avvocati R V e P F V;

- ricorrenti -

contro

L E, C M, M O, elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA COLA DI RIENZO

92, presso lo studio dell'avvocato E N, rappresentati e difesi dagli avvocati G L S e S S;
SINI LUCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PANAMA

86, presso lo studio dell'avvocato G R, che lo rappresenta e difende;
DELL'OVA ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ALBERICO II

4, presso lo studio dell'avvocato G M, che lo rappresenta e difende;
G F, SINI MARCO, elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato E F;
M M, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE GIULIO CESARE

95, presso lo studio dell'avvocato S M - STUDIO LEGALIASSOCIATI, rappresentato e difeso dall'avvocato GUGLIELMO SANTARELLI;
DELL'OVA ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II, 4, presso lo studio dell'avvocato G M, che lo rappresenta e difende;

- controricorrenti -

nonchè

contro

SETTIMI ALESSANDRO, ZAGANELLA DANIELE, ANTONIELLA GIAMPAOLO, TOMASSINI MARCO, DI GIOVENALE ADRIANO, TIRACORRENDO MASSIMO, RUINA ANTONIO, GALANELLO RAFFAELE, ASSICURATORI DEI LLOYD'S, ALLIANZ S.P.A., SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A., UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.;

- intimati -

Ric. 2019 n. 30857 sez. SU - ud. 13-04-2021 -2- per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 335572017 del TRIBUNALE di TERNI. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2021 dal Consigliere MAURO DI MARZIO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ROBERTO MUCCI, il quale conclude per la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.

RILEVATO CHE

1. — Il Consorzio Crescendo in liquidazione e la Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - SviluppoUmbria S.p.A. ricorrono per regolamento preventivo di giurisdizione nei confronti di G F, Spallaccini Marco, Settimi Alessandro, Zaganella Daniele, Antoniella Giampaolo, Tomassini Marco, Di Giovenale Adriano, Tiracorrendo Massimo, Ruina Antonio, Galanello Raffaele, S L, M M, Dell'Ova Alessandro, M O, L E, C M, Assicuratori dei Lloyd's, Allianz S.p.A., Società Reale Mutua di Assicurazioni, Italiana Assicurazioni S.p.A. e Unipolsai Assicurazioni S.p.A. 2. — Il Consorzio Crescendo in liquidazione e SviluppoUmbria S.p.A. hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Terni le persone fisiche sopraindicate, già amministratori e revisori del Consorzio nell'arco temporale, antecedente alla sua collocazione in liquidazione, ricompreso tra il 2006 e il 2016, chiedendone condanna, per responsabilità connesse allo svolgimento dell'incarico, al risarcimento del danno complessivamente quantificato in C 2.233.616,00. 3. — Istituito il contraddittorio, chiamati in manleva dai convenuti gli assicuratori elencati, a fronte dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dai convenuti, in favore della Corte dei conti, il giudice adito ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni al 19 ottobre 2019. È seguita la proposizione del ricorso per regolamento di giurisdizione. Ric. 2019 n. 30857 sez. SU - ud. 13-04-2021 -3-

CONSIDERATO CHE

4. — A fondamento del proposto regolamento le ricorrenti, in breve, invocano l'autorità di Cass., Sez. Un., 13 settembre 2018, n. 22406, che, anche per le società in house, sancisce il criterio del concorso della giurisdizione ordinaria e quella contabile: sostengono le ricorrenti che, quantunque il Consorzio non sia assimilabile ad una società in house, giacché dotata di un alto grado di autonomia rispetto agli enti pubblici soci, l'affermazione del principio della giurisprudenza concorrente debba a maggior ragione trovare applicazione nei confronti di esso, con riguardo alle azioni dirette a far riconoscere la responsabilità degli amministratori e, soprattutto, a ricomporre il patrimonio consortile depauperato. 5. — Dell'Ova Alessandro, M M, M O, L E, C M, S L, G F resistono con controricorsi in cui sono svolti argomenti ampiamente sovrapponibili. Dell'Ova Alessandro ha depositato anche un successivo scritto difensivo. In breve si osserva che: -) il ricorso è inammissibile sia per l'esistenza di precedenti contrari, sia per il difetto di autosufficienza;
-) erroneamente si invoca la giurisprudenza in tema di società in house poiché il Consorzio ha natura pubblica, ed il concorso tra giurisdizioni non vale per il Consorzio, che è ente pubblico economico, privo di autonomia rispetto agli enti locali e agli altri enti consorziati, avente capitale consortile interamente costituito da fondi pubblici e vincolato al fine pubblico. 6. — Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria con cui ha chiesto dichiararsi la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario. 7. — Hanno depositato memoria i ricorrenti, M, C, Dell'Ova, S.
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