Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/07/2004, n. 13053
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In tema di imposte sui redditi, l'assegno di confine non è assoggettabile ad imposta non già perché non abbia natura retributiva bensì perché l'art. 3, comma terzo, lett. c), d.P.R. n. 917 del 1986, come integrato dalla previsione di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 314 del 1997, ne ha stabilito, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000, in ogni caso, l'esenzione, così come per tutti i redditi <
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C O F - Presidente -
Dott. M G V A - rel. Consigliere -
Dott. B S - Consigliere -
Dott. B G - Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende;
- ricorrenti -
contro
- D'Amato Francesco;
- F E;
- M F;
- R A;
- R I;
- S F;
- S F;
- T W;
- T S;
- V A;
- Z T ved. V, V Giambattista, V Barbara, V Carmen, eredi di V Mario;
- C M, erede di P P;
S L, S L, L L ved. S, eredi di S Antonio;
elettivamente domiciliati in Roma, circonv. Clodia, n. 88, presso l'Avvocato G A, rappresentati e difesi dall'Avvocato G F per procura speciale in calce al controricorso- ricorso incidentale;
- controricorrenti -
e sul ricorso incidentale proposto dai medesimi controricorrenti;
- ricorrenti incidentali -
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., come sopra domiciliati, rappresentati e difesi;
- intimati -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 132/17/01, depositata il 1^.10.2001. Udita la relazione della causa svolta in pubblica udienza, il 12.3.2004, dal relatore Cons. Dr. Giuseppe Vito Antonio Magno;
Udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali. l'Avvocato G F;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Maccarone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, assorbito l'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 7.4.1999 i signori Francesco D'Amato e gli altri nominati in epigrafe, dipendenti della dogana di Chiasso, agirono davanti alla commissione tributaria provinciale di Corno per chiedere, contro il silenzio rifiuto opposto dall'amministrazione finanziaria, il rimborso delle ritenute IRPEF operate sul ed, "assegno di confine", emolumento a loro spettante in aggiunta allo stipendio, per attività lavorativa prestata all'estero, in virtù delle leggi 20 s dicembre 1977, n. 966 e 28 dicembre 1989, n. 425. Sostennero, in contrasto con la tesi della direzione regionale delle entrate, sezione di Corno, che tale assegno, non avente natura retributiva ma risarcitoria ed assistenziale, era escluso dalla base imponibile dell'IRPEF ai sensi dell'articolo 3, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), perché dipendeva da prestazioni lavorative
svolte all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto (co. 3, lett. c) e perché essi dimoravano stabilmente fuori del territorio nazionale, a Chiasso.
Con sentenza n. 194 del 1999 la commissione tributaria provinciale accolse il ricorso e compensò interamente fra le parti le spese di giudizio, avendo giudicato detto assegno di natura non retributiva, come espressamente sancito dalle leggi istitutive (articolo 2, co. 1, legge n. 966/1977 e articolo 2, co. 1, legge n.