Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/11/1977, n. 4960
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Il titolare di pensione di vecchiaia INPS, il quale, ai sensi dell'art 13 della legge n 153 del 1969, abbia optato per la conversione della pensione cosiddetta 'contributiva' (ossia commisurata alla sola quantita dei contributi versati) in pensione 'retributiva' (ossia commisurata alla retribuzione annua percepita, oltreche ai contributi versati), non puo valersi, per il calcolo di quest'ultima pensione, dei criteri gia usati per la Costituzione della pensione contributiva - e cosi della quantita di contributi attribuiti per la Costituzione di una rendita vitalizia ex art 13 della legge n 1338 del 1962 nonche del riscatto dei contributi ex art 51 della legge n 153 gia citata - bensi deve calcolare la pensione ai sensi degli artt 15 e 5 della legge n 488 del 1968 (contenente norme per il nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico della Assicurazione generale obbligatoria). Infatti, a norma dell'art 13, commi secondo e terzo, della citata legge n 153, esercitandosi il diritto d'opzione, la pensione in godimento viene sospesa ed i ratei di pensione gia percepiti dall'1 maggio 1968 debbono essere restituiti, venendo cosi il lavoratore a perdere le posizioni soggettive gia acquisite col suo status di pensionato, e dovendosi ricostituire la sua posizione pensionistica in base ai nuovi criteri relativi alla pensione retributiva.*