Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/02/2010, n. 3571

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In tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, l'atto deve essere tassato in base alla sua intrinseca natura ed agli effetti (ancorché non corrispondenti al titolo ed alla forma apparente), da individuarsi attraverso l'interpretazione dei patti negoziali, secondo le regole generali di ermeneutica, con esclusione degli elementi desumibili "aliunde". In funzione di tale indagine, non ha rilevanza alcuna, in assenza di specifiche indicazioni contenute nella normativa sull'imposta di registro, che il contratto realmente voluto dalle parti sia nullo per contrasto con la legge. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la possibilità di qualificare come trasferimento del marchio, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, il contratto risultante da una scrittura privata intitolata "cessione di ramo d'azienda", in quanto l'atto, essendo stato stipulato in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 83 del d.lgs. n. 480 del 1992, che ha modificato l'art. 2573 cod. civ., contrastava con il divieto di alienazione del marchio separatamente dalla cessione dell'azienda, posto da tale disposizione).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/02/2010, n. 3571
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3571
Data del deposito : 16 febbraio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. M C F - Presidente -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. C G - Consigliere -
Dott. M E - rel. Consigliere -
Dott. C P - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 25007-2005 proposto da:
MARTE 85 S.R.L. in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI MONTI PARIOLI 48 presso lo studio dell'Avvocato M G, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO ROMA 3, COMMITAL S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, PICHIORRI FRANCO;

- intimati -

e contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- resistente -
avverso la sentenza n. 12/2005 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 22/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2010 dal Consigliere Dott. E MGLIANO;

udito per il ricorrente l'Avvocato RENATO MARINI, per delega Avvocato Giuseppe MARINI depositata in udienza, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito per il resistente l'Avvocato DIANA RANUCCI, che ha chiesto il rigetto del ricorso:
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. FATTO
Con scrittura privata intitolata "cessione di ramo di azienda" del 24.10.1986, registrata il 14.10.1986, la società Commital S.p.A. concedeva alla società Marte 85 s.r.l. il diritto d'uso esclusivo del marchio registrato "Kennedy" su prodotti elettrici, unitamente alla cessione di disegni, progetti e modelli dei prodotti elettrici ed elettronici di cui al marchio. Il prezzo complessivo riportato in atto era di L. 110.000.000.
L'Ufficio del registro di Roma rettificava con avviso di accertamento, notificato il 10.10. 1988, il valore da L. 110.000.000 a L. 4.226.000.000, sul presupposto che fosse intervenuta una cessione di ramo di azienda comprendendo nella valutazione l'avviamento commerciale, le merci, gli arredi e gli stigli. Avverso detto atto la società Marte 85, acquirente, la società Commital e il dott. Franco Pichiorri proponevano ricorso innanzi alla C.T. di primo grado di Roma, eccependo che l'ufficio aveva errato nella qualificazione del contratto (trasferimento del marchio) e che l'intitolazione del contratto, quale cessione di azienda, a fronte del chiaro contenuto di esso non poteva consentire all'Ufficio tale immotivata pretesa. In subordine, contestavano l'incongruità del valore attribuito all'avviamento e la pretesa di presumere la cessione di merci, gli arredi e stigli espressamente esclusi. La C.T.P. accoglieva parzialmente i ricorsi, riducendo il valore accertato a L. 1.575.000.000, ma omettendo di pronunciarsi sui motivi principali dedotti dalla società Marte 85.
Proponeva appello la società e la C.T.R. rigettava il gravame, confermando la sentenza di primo grado.
Avverso detta decisione propone ricorso per

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