Cass. pen., sez. III, sentenza 02/05/2023, n. 18015
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: C AIN CUI 01I1WUU nato il 03/08/1972 avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere M B M;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore V M che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze. Ricorso trattato ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. RITENUTO IN FATTO 1. C A ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Firenze ha dichiarato l'inammissibilità per la tardività dell'impugnazione, in quanto proposta oltre il termine ad impugnare, indicato dalla Corte in 45 giorni a decorrere dalla notifica del provvedimento di restituzione del termine, ai sensi dell'art. 175, comma 8, cod. proc. pen. 1.1. Il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, deduce violazione di norme processuali, in quanto il giudice territoriale ha respinto l'eccezione di nullità della citazione in appello per carenza di notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado e ha dichiarato erroneamente la tardività dell'impugnazione. In particolare, il ricorrente rappresenta che il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 23/04/2016, ha dichiarato la nullità dell'ordine di esecuzione e disposto la rinnovazione della notifica della sentenza emessa dal giudice di primo grado n. 2571/08 del 27/06/2008, divenuta irrevocabile, rimettendo il ricorrente in termini per l'impugnazione, a decorrere dalla notifica della sentenza. Tale notifica, tuttavia, non è stata mai effettuata. La Corte territoriale, erroneamente, ritenendo che il ricorrente abbia avuto comunque piena notizia della sentenza divenuta irrevocabile, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, ha affermato che ì termini per impugnare debbano decorrere dalla notifica del provvedimento di rimessione in termini, e non dalla notifica dell'estratto contumaciale - mai avvenuta - e, pertanto, ha affermato la tardività dell'impugnazione, per un solo giorno rispetto ai termini di legge.
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