Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 11/08/2022, n. 24697
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
In tema di licenziamento per assenza ingiustificata del lavoratore, il certificato medico redatto all'estero da un medico straniero, privo della "apostille", ossia della formalità richiesta dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 (ratificata e resa esecutiva con la l. n. 1253 del 1966), ovvero privo, in alternativa, della legalizzazione a cura della locale rappresentanza diplomatica o consolare italiana, non ha valore giuridico in Italia, senza che assuma rilievo la eventuale traduzione in italiano, ed è, pertanto, inidoneo a giustificare l'assenza dal lavoro, non essendo certificata né la provenienza dell'atto da un soggetto abilitato allo svolgimento della professione sanitaria, né la diagnosi e la prognosi di malattia come attestate da un soggetto competente.
Sul provvedimento
Testo completo
T IT R I D : T N E S E - L 11.1 AGO 2022 O S E T N E S E E AULA 'A' N IO 24697/22 Z A R T IS G E R E T N Oggetto E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22559/2019 - Presidente - Cron.24697 Dott. A DO - Rep. Consigliere Dott. LUCIA EITO Ud. 27/04/2022 Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI Consigliere CC Dott. ANTONELLA PAGETTA Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22559-2019 proposto da: REKEEP S.P.A., (già MANUTENCOOP FACILITY MENAGEMENT S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PARAGUAY, 5, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNA CARAMIA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati G D, A R;
ricorrente contro 2022 ERRAJI NAJAT, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, 1393 presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall avvocato A M G D R;
controricorrente avverso la sentenza n. 451/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 28/05/2019 R.G.N. 55/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2022 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE. RG 22559/2019 RILEVATO CHE 1. Con la sentenza n. 451/2019 la Corte di appello di Firenze, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede, ha dichiarato illegittimo e ha annullato il licenziamento intimato a Erraji Najat, in data 28.10.2016, e ha ordinato alla Rekeep spa di reintegrare la dipendente nel posto di lavoro e a corrisponderle, a titolo d risarcimento del danno, una indennità pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto maturata dal licenziamento alla effettiva reintegrazione, oltre accessori e regolarizzazione contributiva previdenziale ed assicurativa.
2. Alla Erraji, dipendente della Manutencoop Facility Management dal 2008 (ora Rekeep spa), con qualifica di operaia addetta alle pulizie (II livello CCNL) in data 6.10.20016 le era stata contestata l'assenza ingiustificata dal 1° settembre al 19 ottobre 2016 ed era stata, per questo, licenziata per motivi disciplinari senza preavviso, contestandole la circostanza di non avere avvisato i suoi superiori e di non avere giustificato validamente la sua assenza.
3. In particolare, la lavoratrice, nel periodo in contestazione, si trovava in Marocco e a giustificazione della propria assenza aveva inviato al datore di lavoro due certificati medici, debitamente tradotti in italiano, ma privi della "Apostilla", ossia della formalità richiesta dalla Convenzione dell'Aja del 5.10.1961 ai fini di attestare la veridicità della firma sull'atto, il titolo in virtù del quale l'atto era stato firmato e l'autenticità del sigillo o del bollo.
4. La Corte distrettuale ha rilevato che i certificati medici rientravano tra gli