Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 09/05/2023, n. 12464

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 09/05/2023, n. 12464
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12464
Data del deposito : 9 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ronunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12572/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. 97210890584), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente principale –

contro

COSTA D’ORO S.p.A. (C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv. LORENZ O TIZI (C.F. TZILNZ76A22I921B) e dall’Avv. RICCARDO CARNEVALI (C.F. CRNRCR65E19D653G) in virtù di procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Piazza Giovine Italia, 7 Oggetto: tributi – dogane –contraddittorio – oli di oliva – controanalisi -termine N.12572/18 R.G. Est. F. D’Aquino –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio n. 6038/05/17 depositata in data 19 ottobre 2017 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio dell’8marzo 2023.

RILEVATO CHE

1. La società contribuente COSTA D’ORO S.p.A. ha impugnato una Determinazione del Direttore Interregionale con cui si confermava la decisione dell’Agenzia delle Dogane, relativa alla natura di olio di oliva lampante anziché olio di oliva vergine di provenienza dalla Tunisia, i n esito arevisione dell’accertamento doganale in relazione a una bolletta di importazione doganale del 4 giugno 2012. La Determinazione faceva seguito a una verifica fisica della merce su campioni prelevati il 6 giugno 2012, in esito alla quale era risultato - in base alle analisi effettuate dal Laboratorio chimico delle Dogane di Roma in data 13 settembre 2012 -che la mediana del difetto e la mediana dell’attributo fruttato non erano risultate al panel test i n linea con i valori organolettici, analisi in relazione alle quali l’Ufficio aveva ritenuto di non procedere alla loro ripetizione, escludendo il dazio preferenziale proprio della merce dichiarata.

2. La società contribuente ha dedotto l’incompletezza e l’inattendibilità delle analisi compiute e la violazione del contraddittorio per non avere proceduto l’Ufficio alle controanalisi richieste dalla contribuente, invocando inoltre la propria buona fede.

3. La CTP di Roma ha accolto il ricorso in relazione alla preliminare eccezione di violazione del contraddittorio.

4. La CTR del Lazio, con sentenza in data 19 ottobre 2017, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello che l’art. 2, par. 2 Reg. (CEE) n. 2568/1991, applicabile nel caso di specie, riconosce il diritto del contribuente a sollecitare due controanalisi nel N.12572/18 R.G. Est. F. D’Aquino termine di quattro mesi dal prelievo, sullo stesso campione, il cui diniego costituisce violazione del diritto al contraddittorio. Ha, poi, osservato il giudice di appello che non possa essere invocata a favore dell’Ufficio la circolare n. 115066 del 26 agosto 2009. 5. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la società contribuente, che propone a sua volta ricorso incidentale condizionato affidato a tre motivi.

CONSIDERATO CHE

1.1.Con il primo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2, par. 2, 3, 4 Reg. (CEE) 2568/1991 e s.m., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto violato il contraddittorio per effetto del diniego opposto al contribuente alle controanalisi. Osserva parte ricorrente che, pur essendo state le co ntroanalisi richieste tempestivamente, le stesse erano state rinunciate dalla contribuente a causa del superamento del termine per l’esecuzione delle stesse. Osserva, inoltre, parte ricorrente come il termine di quattro mesi dal prelievo rilevi unicamente per i prelievi eseguiti in prossimità della scadenza delle partite degli olio, comunque, della data di durata minima, che nella specie non sarebbe stata indicata dalla società contribuente.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi