Cass. civ., sez. I, sentenza 26/05/2004, n. 10124
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In tema di riconoscimento di figlio naturale, il diritto al rimborso delle spese sostenute, spettante al genitore che ha allevato il figlio nei confronti del genitore che procede al riconoscimento, non è utilmente esercitabile se non dal giorno del riconoscimento stesso (soltanto il riconoscimento comportando, ex art. 261 cod. civ., gli effetti tipici connessi dalla legge allo status giuridico di figlio naturale), con la conseguenza che detto giorno segna altresì il "dies a quo" della decorrenza della prescrizione del diritto stesso.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P V - rel. Presidente -
Dott. L M G - Consigliere -
Dott. M G V A - Consigliere -
Dott. R R - Consigliere -
Dott. G G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
V A, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROMEO ROMEI 19, presso l'avvocato B R, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
B B;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 1450/2002 proposto da:
B B, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA GIULIANA 63, presso l'avvocato R Q, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
V A;
- intimato -
avverso la sentenza n. 537/01 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 16/02/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/2004 dal Consigliere Dott. V P;
udito per il ricorrente l'Avvocato R G, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito per il controricorrente e ricorrente incidentale l'Avvocato QUATTROCCHI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Bruna Bianciardi, con atto notificato il 12 settembre 1996, convenne in giudizio davanti al Tribunale di Roma il Dott. Antonio V, e - premesso che dalla sua breve relazione col V era nata il 30 marzo 1979 Maria Francesca, che la figlia era stata riconosciuta dal padre il 22 gennaio 1996, e che questi non aveva mai concorso al mantenimento della minore - chiese la condanna del convenuto al pagamento di una somma mensile di lire 1.000.000 fino al raggiungimento dell'autonomia economica della figlia, nonché il rimborso della metà (quantificata nella misura di lire 280.000.000) delle spese da lei sostenute per il suo mantenimento. Il V, costituitosi, attribuì alla Bianciardi l'impedimento al rapporto tra lui e la figlia, rilevò la genericità e la esosità della richiesta di rimborso, eccependone, comunque, la prescrizione. E dichiarò la propria disponibilità ad adempiere al dovere di mantenimento, anche accogliendo la figlia in casa.
Con sentenza in data 30 giugno 1999 il Tribunale fissò in lire 1.000.000 la misura mensile del contributo paterno al mantenimento di Maria Francesca e in lire 82.000.000 l'ammontare del rimborso dovuto dal V, corrispondente alla metà della complessiva spesa sostenuta dalla madre negli anni antecedenti alla proposizione della domanda relativa al mantenimento della figlia. E condannò il convenuto al pagamento delle spese processuali.
Con sentenza 16 febbraio 2001 la Corte d'appello di Roma, adita in sede di impugnazione dal V e, in via incidentale, dalla Bianciardi, rigettò entrambi gli appelli e condannò il V al pagamento dei 3/4 delle spese di quella fase del giudizio, ordinando la cancellazione dell'espressione "padre snaturato" contenuta nella comparsa di costituzione e di appello incidentale della Bianciardi. La Corte osservò:
- che, quando al mantenimento del figlio abbia provveduto l'altro genitore egualmente obbligato, allo stesso compete l'azione di regresso, come negotiorum gestio;
- che nessun effetto estintivo poteva essersi verificato nella specie, potendo la prescrizione decorrere solo dal momento in cui, nel gennaio 1996, era stato effettuato il riconoscimento;
- che la determinazione della quota da rimborsare, in lire 80.000.000, contestata sotto opposti profili dalle due parti, era in effetti il risultato di una valutazione equilibrata, correttamente correlata alle circostanze del caso concreto e, in particolare, alla posizione di ciascun obbligato, compiuta a seguito della ripartizione in due fasce di età dei bisogni della minore e differenziando l'onere di mantenimento in relaziona alle due diverse fasi di vita della minore;
- che era altresì condivisibile il criterio adottato dal Tribunale nella determinazione del contributo mensile imposto al padre per il mantenimento della figlia con decorrenza dalla domanda giudiziale;
- che, infine, il primo giudice non aveva violato il criterio della soccombenza nel provvedere sulle spese giudiziali, e che l'esito complessivo del gravame giustificava la compensazione soltanto parziale delle spese di quella fase e la condanna dell'appellante principale al pagamento dei 3/4 delle spese stesse per quel grado di giudizio.
Avverso questa sentenza il Dott. V ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di sei motivi. La sig.ra Bianciardi ha resistito con controricorso, ha proposto contro la stessa pronuncia ricorso incidentale con due motivi e ha depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso principale e quello incidentale devono essere riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la medesima decisione.
2. Col primo motivo del ricorso principale il ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 261 e 147 c.c., deduce che, acquistando rilevanza giuridica il rapporto tra genitore e figlio soltanto con l'atto di riconoscimento, i relativi affetti non potrebbero operare che ex nunc con la conseguenza che proprio il riconoscimento segnerebbe il momento iniziale per il sorgere dei diritti e dei doveri del genitori, e, quindi, dell'obbligo di mantenimento verso il figlio.
Il motivo non ha fondamento.
L'art. 261 c.c., attribuendo al genitore che abbia effettuato il riconoscimento l'assunzione di tutti i diritti e di tutti i doveri stabiliti nei confronti dei figli legittimi dagli artt. 147, 148 e 315 c.c., pone un principio di ordine generale, correlato all'altro principio della responsabilità genitoriale derivante dal rapporto di filiazione) entrambi consacrati nella carta costituzionale. L'art. 30 della costituzione, infatti, da un lato, prevede il dovere e il
diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche ai nati fuori del matrimonio (primo comma);dall'altro, garantisce al figli nati fuori dal matrimonio (compatibilmente con i diritti del membri della famiglia legittima) ogni tutela giuridica e sociale (terzo comma) in questo contesto, anche se lo strumento più adeguato per l'attuazione di tali principi resta l'esercizio della potestà genitoriale, è coerente ritenere, alla stregua di un orientamento giurisprudenziale risalente e consolidato, che il dovere di mantenimento esula dallo stretto contenuto di tale potestà, perché nasce con e per il fatto stesso della procreazione (cfr., tra le altre, Cass. 22 novembre 2000, n. 15063;Cass. 14 agosto 1998, n. 8042;Cass. 28 giugni 1994, n. 6217). Pertanto, correttamente la sentenza impugnata, muovendo dalla premessa che il riconoscimento comportava l'assunzione dello status genitoriale sin dalla nascita del figlio, ha stabilito che entrambi i genitori, sussistendo la loto comune responsabilità, erano obbligati per il risultato da perseguire. Con la conseguenza che, quando al mantenimento abbia provveduto uno soltanto dei genitori, allo stesso spetta il diritto di agire in regresso per il recupero della quota relativa al genitore inadempiente, secondo le regole generali sul rapporto tra condebitori solidali: come si desume in particolare dall'art. 148 c.c. (richiamato dall'art. 261 c.c.), che, prevedendo l'azione giudiziaria contro tale genitore, postula il diritto del genitore adempiente di agire nei confronti dell'altro;senza necessità di configurare, come ha erroneamente ritenuto la sentenza impugnata (la cui motivazione deve essere perciò corretta, limitatamente a questo punto, nell'esercizio del potere attribuito a questa Corte dall'art. 382, comma secondo, c.p.c.) un caso di gestione di affari. Obbligo di
mantenimento che, non avendo carattere alimentare e decorrendo dalla nascita, deve essere rimborsato pro quota (Cass. 22 novembre 2000, cit.).