Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/03/2003, n. 3597
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In tema di cassa integrazione guadagni concessa in ipotesi di non disposta o cessata continuazione dell'attività di impresa sottoposta a procedura concorsuale, il beneficio dell'esonero dal pagamento del contributo di mobilità, previsto dall'art. 3, terzo comma, della legge 23 luglio 1991 n. 223, spetta anche nei casi in cui la procedura di mobilità sia stata disposta dal commissario giudiziale prima della emanazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, così come si evince dall'esplicito riferimento al <
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente di Sez.
f.f. di Primo Presidente -
Dott. DUVA Vittorio - Consigliere -
Dott. OLLA Giovanni - Consigliere -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. RAVAGNANI Erminio - Consigliere -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 10466/99 proposto da:
FALLIMENTO s.p.a. MAGLIFICIO ELDEM, in persona del curatore, elett.te dom.to in Roma, Viale Glorioso n. 13, presso lo studio dell'Avv. Livio Bussa, che unitamente all'Avv. Giorgio Sandrini lo rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del ricorso per cassazione.
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE-INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.to in Roma, Via della Frezza n. 17, presse l'Avvocatura Centrale dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli Avv. Antonietta Coretti, Fabio Fonzo e Antonino Sgroi per procura speciale in calce al ricorso per cassazione.
- controricorrente -
e sul ricorso n. 12875/99 proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE-INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, come sopra elettivamente domiciliato e difeso.
- ricorrente incidentale -
contro
FALLIMENTO s.p.a. MAGLIFICIO ELDEM.
- intimato -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale ci Verona n. 223 del 23.2.1999 (R.G. n. 135/98).
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino nell'udienza del 21 novembre 2002;
Sentiti gli Avv. Livio Bussa e Antonietta Coretti;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l'accoglimento di quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 3 gennaio 1996 la s.p.a. IC LD conveniva davanti al Pretore del lavoro di Verona l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ed esponeva (per quanto ancora interessa) che, essendo stata ammessa al procedimento di concordato preventivo con cessione dei beni con decreto emanato dal Tribunale di Verona il 1^ luglio 1994 ed avendo immediatamente (il 22 luglio successivo) dato corso alla relativa procedura, il 7 agosto 1994 aveva posto in mobilità tutti i lavoratori dipendenti. La ricorrente aggiungeva che non aveva corrisposto all'ente previdenziale, per ciascun lavoratore, la somma prevista dall'art. 5, quarto comma, l. 23 luglio 1991 n. 223, perché aveva ritenuto che ricorressero le
condizioni previste dal precedente art. 3, terzo comma, della medesima legge, ma che tale comportamento era stato considerato illegittimo dall'INPS, il quale l'aveva diffidata a versare la somma complessiva di L.
1.217.529.921 per contributo di mobilità e per somme aggiuntive.
In base a tutte queste premesse la società ricorrente chiedeva che fosse dichiarato il suo diritto ad essere esentata dal pagamento della somma sopra indicata.
Costituitosi in giudizio, l'Istituto convenuto contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto, eccependo che la procedura di mobilità era stata avviata prima, e non dopo, che fosse emessa la sentenza di omologazione del preventivo con cessione dei beni;
in via riconvenzionale, quindi, chiedeva che la società IC LD fosse condannata a pagargli la suddetta somma di L. 1.217.529.921, con gli accessori previsti dalla legge.
Con sentenza del 17 gennaio 1993 il Pretore, ritenuta illegittima la pretesa fatta valere dall'INPS, accoglieva la domanda principale della società IC LD e rigettava la domanda riconvenzionale.
Avendo l'INPS proposto appello, a conclusione del relativo giudizio - nel quale si era costituito il curatore del fallimento della società IC LD (dichiarato il 7 agosto 1998) - il Tribunale di Verona, con sentenza del 23 febbraio 1999, rigettava la domanda principale proposta davanti al primo giudice dalla società IC LD, compensando fra le parti le spese del grado. Il Tribunale osservava che l'art. 3, terzo comma, della legge n. 223 del 1991 deve essere interpretato nel senso che il legislatore ha
voluto basare il beneficio della esenzione dal pagamento della somma prevista dal successivo art. 5, quarto comma, all'esito di una fase giudiziale di controllo dello stato di decozione dell'azienda, con la conseguenza che il beneficio stesso può essere invocato solamente se la procedura di mobilità venga posta in essere dal liquidatore del concordato preventivo dopo l'emanazione della sentenza di omologazione. Il giudice dell'appello poi rilevava che questa interpretazione trova conferma nella modifica che lo stesso legislatore ha successivamente apportato al suddetto art. 3, peraltro limitatamente al primo comma che è relativo al trattamento di integrazione salariale, per rimarcare la differenza esistente fra quest'ultimo istituto e quello della mobilità, l'uno rivolto a garantire l'eventuale ripresa economica dell'azienda in difficoltà, l'altro diretto alla tutela degli interessi dei lavoratori. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il fallimento della società IC LD, che ha dedotto un unico motivo.
Ha resistito con controricorso l'INPS, che ha proposto ricorso incidentale, pure articolato in un unico motivo, poi illustrato da memoria.
I ricorsi sono stati assegnati dal Primo Presidente alle Sezioni Unite della Corte per la soluzione di un contrasto sorto all'interno della Corte medesima sull'interpretazione che deve essere data alla disposizione contenuta nell'art. 3, terzo comma, l. 23 luglio 1991 n. 223. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi, trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza.
1^. Con l'unico motivo dell'impugnazione principale il fallimento ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 3, terzo comma, l. 23 luglio 1991 n. 223, in relazione all'art. 360,
primo coma n. 3, c.p.c. e sostiene che il Tribunale non ha considerato che, come era stato affermato nella sentenza resa a conclusione del giudizio di primo grado, la modifica legislativa apportata dall'art. 7 d.l. 20 maggio 1993 n. 148, convertito in l. 19 luglio 1993 n. 236, al primo comma dell'art. 3 della legge n. 223 del 1991 ha esplicato la sua efficacia anche sulla disposizione
contenuta nel successivo terzo comma, con la conseguenza che il beneficio dalla esenzione dal pagamento del c.d. contributo di mobilità, al pari di quanto è ora previsto per l'ipotesi di ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale, deve essere concesso qualora la procedura di mobilità sia avviata anche prima che venga emanata la sentenza di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni. Aggiunge il ricorrente che la contraria interpretazione data dall'INPS alla disposizione di legge e condivisa dal Tribunale di Verona, secondo cui soltanto il liquidatore nominato con la sentenza di omologazione del concordato è legittimato a dar corso alla procedura di mobilità, è contraria alla ratio della suddetta modifica introdotta nel 1993, dal momento che il legislatore, nel sistema della legge n. 223 del 1991 e pur tenendo presenti le distinte finalità cui tendono i due diversi istituti, ha voluto porre le medesime condizioni perché, in caso di concordato preventivo con cessione di beni, si possa far luogo sia al procedimento di trattamento straordinario di integrazione salariale, sia a quello di mobilità.
Il ricorso è fondato.
2^. Il primo comma dell'art. 3 l. 23 luglio 1991 n. 223, nel testo originario, stabiliva che in casi particolari, tutti relativi all'apertura di un procedimento concorsuale - la cui pendenza, di per sè, rende evidente l'esistenza di una situazione di crisi aziendale che non ha bisogno di essere ulteriormente dichiarata e, inoltre, non richiedendosi nemmeno la presentazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale (secondo la generale disciplina dettata per tutte le altre imprese) - il trattamento straordinario di integrazione salariale poteva essere concesso alla seguente, duplice condizione (oltre a quella inerente al requisito dimensionale, essendo necessario l'impiego di più di quindici dipendenti nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta: v. il precedente art. 1): a) qualora l'impresa fosse sottoposta a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria ovvero fosse emanata nei suoi confronti sentenza di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni;
b) qualora l'attività imprenditoriale fosse già cessata o, se non ancora cessata, se non ne fosse stata disposta la continuazione.
Il beneficio poteva essere concesso "su