Cass. pen., sez. II, sentenza 15/03/2023, n. 11132

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 15/03/2023, n. 11132
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11132
Data del deposito : 15 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CICHELLO GIACOMO nato a VIBO VALENTIA il 06/08/1987 avverso l'ordinanza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA;
lette/3errtne le conclusioni del PG ./L-1 i (.12 ()udito II difensore e_43latte& _

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 7 giugno 2022 la Corte d'appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta nell'interesse di C G nei confronti del giudice dottor F C, presidente del collegio avanti al quale si stava celebrando il procedimento n. 2232/2021 RGAPP avente ad oggetto il reato di cui all'articolo 416 bis cod pen (cosca mafiosa dei Soriano) per avere il ricusato presieduto il collegio in cui era stata dichiarata l'esistenza della cosca Soriano (procedimento n. 381/2018 RGAPP) sulla scorta di elementi di prova in parte coincidenti con quelli oggetto del procedimento n. 2232/2021. 2. Il dottor C all'udienza del 6 maggio 2022 veniva sollecitato dalle difese ad astenersi. L'll maggio dichiarava di astenersi dalla trattazione del procedimento in oggetto per aver già conosciuto gli atti nel processo "ragno", ma tale dichiarazione non veniva accolta dal presidente della Corte d'appello che evidenziava come nel caso di specie difettasse il requisito dell'identità oggettiva e soggettiva fra i fatti scrutinati nei due diversi procedimenti.

3. Veniva pertanto presentata istanza di ricusazione respinta dalla Corte d'appello di Catanzaro con il provvedimento in esame.

4. Ricorre per Cassazione C G avverso il provvedimento della Corte d'appello deducendo i seguenti motivi.

4.1. Con il primo motivo nullità del provvedimento adottato per violazione dell'articolo 41 cod. proc. pen. perché la Corte d'appello ha omesso di fissare l'udienza camerale ai sensi dell'articolo 127 cod. pen. decidendo de plano;

4.2. Con il secondo motivo violazione di legge e vizio della motivazione in punto di mancata allegazione dei verbali d'udienza. Sostiene che nessuna norma impone la allegazione del verbale d'udienza per dimostrare la tempestività della proposizione della ricusazione che peraltro poteva essere desunta dalla data di deposito della stessa (27/05/2022), coincidente con la data di celebrazione dell'udienza dinanzi alla Corte d'appello dove peraltro la stessa celebrazione del processo era stata sospesa e rinviata ad altra data, proprio per la pendenza della ricusazione. Evidenzia inoltre la sussistenza del motivo di ricusazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Corretta appare la decisione impugnata laddove ha fondato il giudizio di inammissibilità sulla mancata allegazione, alla dichiarazione di ricusazione, dei verbali delle udienze, persino del verbale dell'udienza del 27 maggio 2022, in cui sarebbe stata raccolta, per la proposizione dell'istanza di ricusazione, la procura speciale del C e la formalizzazione dell'istanza stessa. La dichiarazione di ricusazione, come affermato in più occasioni da questa Corte ha carattere rigorosamente formale per quanto attiene sia ai termini che alle modalità di presentazione (Sez. 5, n. 49466 del 16/09/2019, Aloe, Rv. 277654;
Sez. 6, n. 4856 del 21/10/2014, dep. 2015, Corrado, Rv. 262052);
sicché la sanzione di inammissibilità, che l'art. 41, comma 1, cod. proc. pen. fa discendere dal mancato rispetto dell'art. 38, cod. proc. pen., si applica anche come conseguenza della mancata produzione dei documenti idonei a comprovare non solo l'esistenza della causa di ricusazione ma anche di quelli attestanti i presupposti legittimanti l'esercizio di tale strumento processuale 2. Ciò detto va in primo luogo verificata la tempestività della dichiarazione di ricusazione, in relazione al fatto che le parti ricusanti l'hanno formalizzata dopo avere invitato il Presidente C ad astenersi e solo dopo il provvedimento di non accoglimento della astensione da parte del Presidente del Tribunale. Risulta dagli atti che all'udienza del 6 maggio 2022 il dottor C sollecitato dalle difese aveva dichiarato di astenersi dalla trattazione del procedimento in argomento ma siffatta dichiarazione non veniva
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