Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 06/12/2024, n. 31346
Ordinanza
6 dicembre 2024
Ordinanza
6 dicembre 2024
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Massime • 1
In tema di IMU, l'art. 1, comma 759, lett. g, della l. n. 160 del 2019, secondo l'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 71, della l. n. 213 del 2023 e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 2, della l. n. 212 del 2000, riconosce l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. n. 504 del 1992, quale richiamato dall'art. 9, comma 8, del d.lgs. n. 23 del 2011, anche in caso di concessione in comodato dell'immobile, quando: a) l'ente comodatario, al pari dell'ente comodante, rientra tra i soggetti previsti dall'art. 73, comma 1, lett. c, del d.P.R. n. 917 del 1986; b) l'ente comodatario è collegato funzionalmente e strutturalmente all'ente comodante - ponendosi, rispettivamente, quale ausiliario rispetto alle attività istituzionali di quest'ultimo, nell'ambito di una relazione sinergica di collaborazione fondata su un autonomo titolo, e quale ente collocato in posizione subordinata rispetto ad una pluralità di enti, con ruoli diversificati nel contesto di una organizzazione di tipo orizzontale o verticale, vincolato ad agire come longa manus dell'ente comodante - per cui la concessione in comodato dell'immobile costituisce il mezzo per realizzare, incentivare, agevolare o facilitare le attività istituzionali svolte dall'ente comodatario per conto e nell'interesse dell'ente comodante; c) l'ente comodatario utilizza l'immobile per lo svolgimento esclusivo, con modalità non commerciali, di "attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive", e di "attività di religione o di culto, quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana".
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 2765/2024 Numero sezionale 5975/2024 Numero di raccolta generale 31346/2024 Data pubblicazione 06/12/2024 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: Oggetto ICI IMU Dott. Giacomo Maria Stalla Presidente ACCERTAMENTO ESENZIONE Dott. Angelo Matteo Socci Consigliere ENTI NON LUCRATIVI SCUOLA PARITARIA Dott. Liberato Paolitto Consigliere COMODATO PRINCIPIO DI DIRITTO Dott. Ugo Candia Consigliere Ad. 14/11/2024 CC Dott. Giuseppe Lo Sardo Consigliere relatore R.G.N. 2765/2024 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2765/2024 R.G., proposto DA “Collegio di Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco”, ente ecclesiastico iscritto nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura della Provincia di Messina al n. 21/1987, con sede in Alì Terme (ME), in persona della Madre Superiora pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Piccioli, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore;
INTIMATO avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia il 13 giugno 2023, n. 5036/03/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14 novembre 2024 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;
1 Numero registro generale 2765/2024 Numero sezionale 5975/2024 Numero di raccolta generale 31346/2024 Data pubblicazione 06/12/2024 RILEVATO CHE:
1. Il “Collegio di Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia il 13 giugno 2023, n. 5036/03/2023, la quale, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento n. 1219/2021 per l'omesso versamento dell'IMU relativa all'anno 2018, in relazione ad immobili ubicati in Palermo al Viale Regione Siciliana n. 2000 ed alla Via Giovanni Evangelista Di Blasi n. 86 e concessi da lungo tempo in comodato alla “Casa religiosa canonica delle Suore Salesiane «Madre Mazzarello»”, dei quali esso era proprietario, ha rigettato l'appello proposto dal medesimo nei confronti del Comune di Palermo avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Palermo il Roma il 4 aprile 2022, n. 1075/12/2022, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure – che aveva rigettato il ricorso originario - sul rilievo che i presupposti per il riconoscimento alla contribuente dell'esenzione da IMU, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, quale richiamato dall'art. 9, comma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, non sussistessero in relazione all'anno di riferimento, essendo stati utilizzati gli immobili da altro ente.
3. Il Comune di Palermo è rimasto intimato.
CONSIDERATO CHE:
1. Il ricorso è affidato a due motivi.
2. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di 2 Numero registro generale 2765/2024 Numero sezionale 5975/2024 Numero di raccolta generale 31346/2024 Data pubblicazione 06/12/2024 pronunciarsi sul primo motivo di appello, così formulato «I. Illegittimità della sentenza appellata relativamente alla parte in cui non ha ritenuto sussistente la carenza di motivazione dell'atto impugnato ai sensi dell'art. 7 della L. 27 luglio 2000 n. 212. Nel primo grado di giudizio l'Ente appellante ha eccepito la violazione dell'art. 7 della legge 27.07.2000 n. 212 in quanto l'avviso di accertamento IMU – avverso il quale è stata proposta opposizione – non indica i presupposti di fatto e di diritto che hanno indotto l'ufficio tributi del Comune di Palermo ad accertare il carico tributario intimato all'ente giuridico “Collegio Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco”. Secondo i Giudici di primo grado, tuttavia, nella fattispecie non sussisterebbe difetto di motivazione in quanto “emerge con sufficiente certezza la piena identificabilità degli immobili soggetti a tassazione, nonché le ragioni di fatto e di diritto sottese alla pretesa fatta valere dal Comune”. Tale conclusione è evidentemente errata e deve essere riformata. Si precisa che l'art. 7 della legge 27.07.2000 n. 212 (Statuto del contribuente), indica in forma chiara ed esaustiva che gli atti dell'amministrazione finanziaria devono essere motivati e negli stessi devono essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. La motivazione ha lo scopo essenziale di assicurare ai contribuenti la necessaria chiarezza e trasparenza in ordine all'iter logico seguito dall'amministrazione nella predisposizione dell'accertamento: essa consente di evidenziare eventuali punti di debolezza nel procedimento seguito dal Comune e di offrire al contribuente gli strumenti di carattere descrittivo ed informativo per approntare un'adeguata difesa. Per quanto sopra, l'indicazione degli immobili in relazione ai quali si contesta un omesso o parziale 3 Numero registro generale 2765/2024 Numero sezionale 5975/2024 Numero di raccolta generale 31346/2024 Data pubblicazione 06/12/2024 pagamento dell'imposta municipale unica non può essere considerato sufficiente e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere riformata».
2.1 Il motivo è infondato.
2.2 Premesso che il mezzo soddisfa appieno il canone dell'autosufficienza, essendo stato riportato in ricorso (alle pagine 6 e 7) il testo integrale del primo motivo di appello, si rammenta che, in tema di contenzioso tributario, qualora il giudice, nonostante l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento, sia passato all'esame del rapporto sostanziale, si deve ritenere, per come è strutturato il giudizio di fronte alle commissioni tributarie, che ha ritenuto tale eccezione implicitamente infondata, atteso che il giudizio tributario, ancorché avente ad oggetto l'accertamento del rapporto sostanziale, è formalmente costruito come giudizio di impugnazione dell'atto impositivo, il quale costituisce il “veicolo di accesso” al giudizio di merito, cui si perviene solo per il tramite di tale impugnazione, con la conseguenza che quando ricorrano vizi formali dell'atto, tali da condurre alla sua invalidazione, il giudice deve arrestarsi alla relativa pronuncia, rimanendo in tal guisa pienamente e correttamente esercitata la giurisdizione attribuitagli (Cass., Sez. Un., 4 gennaio 1993, n. 8; Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2021, n. 27430; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40694; Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2022, n. 2038; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2023, nn. 10514, 10517, 10518 e 10522). Dunque, la natura del giudizio tributario come giudizio non di “impugnazione-annullamento” in senso stretto ma di “impugnazione-merito”, in quanto finalizzato non esclusivamente alla eliminazione dell'atto impugnato ma ad una pronuncia di merito sul rapporto tributario, si manifesta allorché, non essendosi il contribuente 4 Numero registro generale 2765/2024 Numero sezionale 5975/2024 Numero di raccolta generale 31346/2024 Data pubblicazione 06/12/2024 limitato a dedurre il vizio di motivazione dell'atto, il giudice abbia ritenuto tale vizio inesistente (Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2021, n. 27430). Pertanto, si può richiamare il costante orientamento di questa Corte, secondo cui non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico- giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (Cass., Sez. 5^, 6 dicembre 2017, n. 29191; Cass., Sez. 2^, 13 agosto 2018, n. 20718; Cass., Sez. 2^, 26 settembre 2024, n. 25710).
2.3 Ad ogni buon conto, l'inadeguatezza motivazionale non sussiste, ove si consideri il testo dell'avviso di accertamento, che pure è stato riportato in ricorso (oltre che allegato nella documentazione prodotta in sede di legittimità). Secondo il pacifico orientamento di questa Corte, l'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento in materia di ICI (ma le stesse argomentazioni possono valere anche per l'IMU) deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l'an e il quantum dell'imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, 5 Numero registro generale 2765/2024 Numero sezionale 5975/2024 Numero di raccolta generale 31346/2024 Data pubblicazione 06/12/2024 affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., Sez. 5^, 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, n. 1569; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2021, n. 2348; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, n. 16681; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2022, n. 34014; Cass., Sez. 5^, 17 ottobre 2023, n. 28758; Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2024, n. 2929; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2024, n. 6501), nonché la specifica indicazione del presupposto cui ricondurre la