Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/11/2007, n. 23731

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La giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti (nella specie di Enti locali, prevista dall'art. 60 del r.d.l. n. 680 del 1938) si estende alle controversie relative ad atti di recupero di ratei di pensione erogati in misura superiore a quella dovuta, a causa di errate comunicazioni da parte dell'ente datore di lavoro, proposte, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, del d.P.R. n. 538 del 1986, dall'ente erogatore nei confronti dell'ente datore di lavoro dell'ex dipendente (oltre che dal datore di lavoro nei confronti del pensionato in sede di rivalsa), atteso che venendo in discussione il "quantum" del trattamento pensionistico e, quindi, la sussistenza del diritto alla pensione di un certo ammontare, rileva il contenuto pubblicistico del rapporto dedotto in giudizio.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/11/2007, n. 23731
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23731
Data del deposito : 16 novembre 2007
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C R - Primo Presidente f.f. -
Dott. S S - Presidente di sezione -
Dott. M C F - Consigliere -
Dott. V U - Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. B M - Consigliere -
Dott. M D C L - Consigliere -
Dott. S A - rel. Consigliere -
Dott. L T M - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI MONTEMURLO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell'avvocato F L, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato L P M, giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro
INPDAP, MINISTERO DEL TESORO;

- intimati -

per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione tra la sentenza n. 1630/01 della Corte d'appello di Firenze depositata il 26/09/01 e quella n. 444/04 della Corte dei conti per la Toscana depositata il 26/5/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/07 dal Consigliere Dott. A S;

udito l'Avvocato P P per delega dell'avvocato F L;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele che ha concluso per l'a.g.o..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 22.4.1997 il Comune di Montemurlo ha proposto appello avverso la sentenza n. 3840 del 31.12.1996, con cui il Tribunale di Firenze aveva respinto l'opposizione proposta, ai sensi della L. 14 ottobre 1910, n. 639, art. 3, avverso l'ingiunzione di pagamento emessa nei suoi confronti il 9.11.1993 dalla Direzione provinciale del Tesoro e resa esecutiva dal Pretore di Firenze, per la somma di L. 28.268.068, quale responsabile, ai sensi del D.L. n.55 del 1983, art. 30, comma 4, dell'indebita liquidazione del
trattamento provvisorio di pensione CPDEL a favore di Goti Rosanna, vedova di B P, avendo rilasciato una certificazione inesatta.
Il Ministero del Tesoro appellato, contestava la giurisdizione del giudice ordinario, in favore della Corte dei Conti. La Corte di appello di Firenze, con sentenza depositata il 26.9.2001, dichiarava la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, sussistendo quella della Corte dei Conti, in ordine all'opposizione proposta dal Comune appellante, vertendosi in azione di ripetizione in materia pensionistica.
La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Toscana, adita dal Comune di Montemurlo, in opposizione alla predetta ingiunzione, con sentenza depositata il 26.5.2004, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo quella del giudice ordinario, sul rilievo che nella fattispecie non si trattava di ripetizione nei confronti del pensionato di somme erogate a titolo pensionistico, ma di azione di restituzione di somma, proposta dall'amministrazione nei confronti di altra amministrazione, che non aveva ad oggetto una controversia relativa al diritto, alla misura ed alla decorrenza della pensione. Avverso queste sentenze il Comune di Montemurlo ha proposto ricorso per denunzia di conflitto negativo di giurisdizione. Non hanno svolto attività difensiva gli intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Osservano preliminarmente queste S.U. che le sentenze in questione costituiscono altrettante decisioni declinatorie della potestas iudicandi, non più revocabili dai diversi giudici che le hanno pronunciate su di una identica domanda, e sono perciò idonee ad integrare gli estremi del conflitto reale negativo, denunciabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 362 c.p.c., comma 2, n.

1
. Ed invero ogni volta che il giudice ordinario ed il giudice amministrativo abbiano entrambi negato con sentenza la propria giurisdizione sulla medesima controversia si è in presenza non già di un conflitto virtuale di giurisdizione (risolvibile con istanza di regolamento ex art. 41 c.p.c.) ma di un conflitto reale negativo di giurisdizione che, ai sensi dell'art. 362 c.p.c., comma 2, n. 1, può essere denunziato alle Sezioni Unite della Suprema Corte - con atto soggetto agli stessi requisiti formali del ricorso per cassazione - in "ogni tempo" e, quindi indistintamente dalla circostanza che una delle due pronunzia in contrasto, sia o meno passata in giudicato (cfr. tra le altre: Cass. S.U. 05/07/2004, n. 12265;
Cass. S.U. 26 luglio 2002, n. 11102;
Cass., S.U., 27 gennaio 2000 n. 14;
Cass. S.U. 16 dicembre 1997 n. 12727;
Cass. S.U. 13 luglio 1993 n. 7703).

2.1. Ritiene questa Corte che vada affermata nella fattispecie la giurisdizione

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