Cass. civ., sez. I, sentenza 24/02/2014, n. 4383

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L'art. 1284 cod. civ., in materia di pattuizione degli interessi ultralegali, non si applica all'obbligazione con la quale, in forza di accollo semplice o interno, una parte si accolli nei rapporti con il debitore accollato il pagamento di interessi da questi dovuti al terzo creditore. (Nella specie, un'impresa appaltatrice si era impegnata a tenere indenne lo IACP - Istituto autonomo per le case popolari - dagli oneri relativi agli interessi nascenti dai contratti bancari stipulati per poter effettuare i pagamenti anticipati all'impresa appaltatrice stessa per lavori già eseguiti, ancorché l'Istituto non avesse ancora ricevuto le somme che la Regione avrebbe dovuto erogare e che consentivano di realizzare l'apprezzabile interesse di entrambe le parti alla prosecuzione dei lavori).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 24/02/2014, n. 4383
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4383
Data del deposito : 24 febbraio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S G - Presidente -
Dott. S S - Consigliere -
Dott. C P - rel. Consigliere -
Dott. D V R M - Consigliere -
Dott. C M - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso n. 10635 - 2006 proposto da:
PUTIGNANO GIANVITO elettivamente domiciliato in Roma, via Labicana, n. 58, nello studio dell'avv. S M, rappresentato e difeso dall'avv. P P, giusta procura speciale a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
I.A.C.P. - ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI TNTO elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni, n. 110, nello studio dell'avv. D M, rappresentato e difeso dall'avv. A L, giusta procura speciale a margine del controricorso.


- controricorrente -


avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce - Sezione Dist. di Taranto n. 290, depositata in data 26 settembre 2005;

sentita la relazione svolta all'udienza pubblica del 26 giugno 2013 dal consigliere dott. P C;

sentito per il ricorrente l'avv. P P;

sentito per il controricorrente l'avv. D, munito di delega;

udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto dott. C L, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


1 - Con atto di citazione del 22-24 dicembre 1990 Putignano Gianvito proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo nei suoi confronti emesso, ad istanza dell'IACP della Provincia di Taranto, dal Presidente del Tribunale di Taranto, per l'importo di L. 40.776.151, oltre interessi e spese, a titolo di interessi per anticipazioni di somme relative a stati di avanzamento lavori, non disponibili per ritardi nell'erogazione dei relativi finanziamenti, e procacciati dall'Istituto mediante apertura di conto corrente bancario, previa assunzione dell'obbligo, da parte del Putignano, di corrispondere detti interessi.
1.1 - Veniva dedotta, in primo luogo, l'invalidità
dell'obbligazione, in quanto assunta in stato di necessità, denunciandosi altresì l'erroneità dei conteggi. Instauratosi il contraddittorio, l'Istituto chiedeva il rigetto dell'opposizione, sostenendo l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1447 cod. civ. e ribadendo la correttezza del calcolo delle somme richieste,
per altro contestato genericamente.
1.2 - Avverso la sentenza depositata in data 21 maggio 2002 con la quale l'adito Tribunale rigettava l'opposizione, il Putignano proponeva appello, deducendo, sulla base della ricostruzione contabile, l'insussistenza del credito vantato dalla controparte, anche in relazione della colpevole inerzia dell'istituto in ordine all'erogazione dei finanziamenti, e sostenendo, con un secondo motivo, la nullità delle clausole contenute nei contratti bancari in materia di anatocismo trimestrale.
1.3 - Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce, Sez. distaccata di Taranto, rigettava il gravame confermando la decisione impugnata.
Rilevata l'infondatezza dei rilievi del Putignano circa la sussistenza e l'ammontare del credito vantato dall'Istituto, si osservava, quanto alla dedotta nullità della clausola, che il rapporto fra il Putignano e l'IACP, nel quale era da ravvisarsi un accollo degli interessi da quest'ultimo dovuti all'istituto di credito nell'ambito del rapporto di conto corrente resosi necessario per le anticipazioni richieste dallo stesso Putignano, era affatto autonomo, ragion per cui, non essendo costui a tanto legittimato, e non avendo l'IACP svolto alcuna impugnativa nei confronti dell'istituto di credito, non era possibile procedere a una verifica della legittimità o meno di tale contabilizzazione. 1.4 - Per la cassazione di tale decisione il Putignano propone ricorso, affidato a tre motivi, cui l'IACP resiste con controricorso, illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE


2 - Con il primo motivo si denuncia violazione delle norme in materia di legittimazione e del diritto di difesa, nonché, sotto il profilo sostanziale, degli 5B870E87A53C881E5" data-article-version-id="303cb8f5-7409-5ae9-92ef-57c7a47561e9::LRFCB5B870E87A53C881E5::1942-04-04" href="/norms/codes/itatextxiy5esgw507cfi/articles/itaartc64ewyv593a8h?version=303cb8f5-7409-5ae9-92ef-57c7a47561e9::LRFCB5B870E87A53C881E5::1942-04-04">artt. 1283, 1284, 1341, 1342, 1346, 1363, 1366, 1375, 1418, 1419, 1815, 1817 e 2725 c.c., nonché vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi, rispettivamente, dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, sulla base della qualificazione
giuridica, ai sensi dell'art. 1813 c.c., delle somme "anticipate" dall'IACP al Putignano.
2.1 - Si osserva che, non avendo i giudici dei precedenti gradi di merito provveduto alla individuazione della natura della pattuizione intercorsa fra le parti, ed inerente al pagamento delle somme dovute all'impresa appaltatrice per lavori già eseguiti, non pervenendo nei tempi previsti le erogazioni della Regione Puglia, doveva muoversi dalla constatazione che detto accordo, che prevedeva la consegna di somme di danaro al Putignano, il quale si accollava l'onere degli interessi che per tale operazione sarebbero stati richiesti all'IACP dall'Istituto di credito che aveva effettuato i relativi finanziamenti (mediante l'apertura di uno specifico rapporto di conto corrente), realizzava un vero e proprio mutuo feneratizio. L'estraneità dell'impresa al rapporto fra l'IACP ed il proprio Tesoriere comporterebbe la nullità del patto, in assenza di una predeterminazione del tipo di contratto bancario che l'Istituto avrebbe stipulato e del saggio di interessi che sarebbe stato praticato, e, in ogni caso, l'inefficacia degli interessi ultralegali dovuti ad applicazione dell'anatocismo su base trimestrale. Si aggiunge che la tesi affermata dalla Corte d'appello, circa l'impossibilità per il Putignano di sollevare le eccezioni in esame, in quanto estraneo al rapporto fra l'IACP e il Tesoriere, sarebbe sostanzialmente lesiva del diritto di difesa, ove non si consentisse di disapplicare, sia pure incidenter tantum, le clausole viziate da nullità, come quella relativa agli interessi anatocistici.
2.2 - Con il secondo motivo i vizi denunciati con il precedente mezzo vengono prospettati con riferimento alla rilevabilità d'ufficio, anche in sede di legittimità, della nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici. 2.3 - Con la terza censura, denunciando violazione di norme imperative, quali il R.D. 12 marzo 1935, n. 375 e il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 10, il ricorrente deduce la nullità del contratto di
mutuo intercorso fra il Putignano e l'Istituto, per aver quest'ultimo esercitato, al di fuori degli schemi legali, attività bancaria e finanziaria.

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