Cass. pen., sez. III, sentenza 04/02/2020, n. 04698

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 04/02/2020, n. 04698
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04698
Data del deposito : 4 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TA TO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/01/2019 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio;
udito il difensore avv. Lara Dentici in sostituzione dell'avv. Giuliano Saitta del foro di Messina, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Messina e appellata dall'imputato, la Corte d'appello di Messina rideterminava in mesi nove di reclusione, condizionalmente sospesa, la pena inflitta a TO TA, nel resto confermando la pronuncia di primo grado, che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 2 d.l. n. 463 del 1983, perché, nella qualità di legale rappresentante della V.I.P. Hotel Splendid srl con sede a Taormina, ometteva il versamento delle somme trattenute sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti per i periodi ricompresi da marzo a dicembre 2011, per un importo pari a 11.440 euro, e da aprile a ottobre 2012, per un importo pari a 12.877 euro.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il tramite dei difensori di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a nove motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 552, commi 1, lett. a) e c), e 2 cod. proc. pen. Assume il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe erroneamente disatteso l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio, in cui il fatto è riferito a TA "in qualità di legale rappresentante dell'omonima ditta", mentre le violazioni riguardano le retribuzioni erogate ai dipendenti della Vip Hotel s.r.l.

2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 2 d.l. n. 463 del 1983, con riguardo agli artt. 6 d.l. n. 193 del 2016, 1 d.l. n. 148 del 2017, 2, comma 21, d.l. n. 119 del 2018, 13 d.lgs. n. 74 del 2000 e 3 Cost. Ad avviso del ricorrente, non si sarebbe regolarmente perfezionata la notifica degli avvisi di accertamento collegati al mancato versamento delle ritenute previdenziali, in quanto il primo avviso è stato restituito per compiuta giacenza, mentre gli altri due sono stati consegnati a soggetti diversi dal TA, senza l'indicazione della relativa qualifica, di talché le notifiche non possono ritenersi regolari. Peraltro, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, detta nullità non può dirsi sanata dalla notifica del decreto di citazione a giudizio, che non contiene l'indicazione dell'importo da pagare, né l'avviso che il pagamento che entro tre mesi estingue il reato, e non avendo né il Tribunale, né la Corte territoriale assegnato all'imputato il termine di tre mesi per consentire la regolarizzazione delle pendenze retributive. In ogni caso, il ricorrente evidenzia che, sulla scorta della normativa sulla c.d. "rottamazione delle cartelle", che consente ai debitori di estinguere i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, ha provveduto al pagamento dell'importo di 44.247,16 euro, superiore a quello corrispondente ai contributi non versati, di talché sarebbe applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 2 d.l. n. 463 del 1983, con riguardo agli artt. 6 d.l. n. 193 del 2016, 1 dl. n. 148 del 2017, 2, comma 21, d.l. n. 119 del 2018, 13 d.lgs. n. 74 del 2000 e 3 Cost. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso l'applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'ad 13 d.lgs. n. 74 del 2000, che, per contro, avrebbe dovuto essere riconosciuta, stante la stretta relazione tra il delitto in esame e quelli previsti dagli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000;
in entrambi i casi, infatti, si tratterebbe dell'omesso versamento di somme a enti pubblici al fine di soddisfare interessi parimenti pubblici, di talché sarebbe illogico e contrario ai principi di uguaglianza e di ragionevolezza escludere l'applicazione della causa di non punibilità in esame al reato ex 2 d.l. n. 463 del 1983. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 2 d.l. n. 463 del 1983, con riguardo all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 e all'art. 3 Cost. Ad avviso del ricorrente, la Corte di appello avrebbe erroneamente rigettato la questione di legittimità costituzionale, dedotta con il quinto motivo di appello;
per contro, appare illogico e contrario ai principi di uguaglianza sostanziale e di ragionevolezza il fatto che due fattispecie, con stringenti punti di comunanza, abbiano soglie di punibilità tra loro sproporzionate e cause di non punibilità con tempistiche assai diverse.

2.5. Con il quinto motivo si censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 194, 195, 499 e 507 cod. proc. pen. Il ricorrente censura la sentenza impugnata laddove ha escluso l'inutilizzabilità del teste JA, esaminato in sostituzione di altro funzionario INPS, non avendo detto teste svolto alcuna attività istruttoria relativamente alla posizione del TA. Si osserva, inoltre, per un verso, che il testimone potrebbe consultare solo i documenti che egli ha redatto e, per altro verso, che la Corte di appello in maniera assertiva ha affermato che la prova della penale responsabilità dell'imputato emerge dai D.M. 10, dalle raccomandate e dai bilanci della società.

2.6. Con il sesto motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. con riferimento all'elemento soggettivo. Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare il motivo di appello con cui si contestava la sussistenza del dolo, in quanto la società versava in una situazione di crisi di liquidità, con la conseguenza che il TA si è trovato nell'impossibilità di pagare alcune mensilità contributive.

2.7. Con il settimo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 131-bis c.p. Secondo la prospettazione difensiva, la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata in ordine al motivo di appello con cui si chiedeva l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

2.8. Con l'ottavo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. con riguardo agli artt. 132 e 133 cod. pen. Deduce il ricorrente che la Corte d'appello non avrebbe esaminato il motivo di appello con cui si contestava l'eccessività della pena, individuata in misura superiore al minimo edittale.

2.9. Con il nono motivo si censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. con riguardo all'art. 69 cod. pen. in relazione agli artt. 62-bis e 99, comma 2, cod. pen. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe errato nel computo della pena, in quanto ha riconosciuto sia l'aggravante ex art. 99, comma 2, cod. pen., sia le attenuanti generiche, che, invece, avrebbe dovuto applicare con giudizio di prevalenza, ciò che ha causato un pregiudizio all'imputato.

3. In data 20/09/2019 i difensori dell'imputato hanno depositato memoria ex art. 611 cod. proc. pen. con cui insistono nell'accoglimento dei motivi, evidenziando che, in ogni caso, nelle more il reato si è prescritto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato in relazione al nono motivo.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Invero, la Corte territoriale ha correttamente rilevato che l'erronea

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