Cass. civ., sez. I, sentenza 15/06/2004, n. 11257
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In tema di notificazione della sentenza, non può farsi distinzione tra notificazione al procuratore domiciliatario per la parte e notificazione alla parte presso il procuratore domiciliatario, atteso che entrambe le forme di notificazione soddisfano l'esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l'opportunità dell'impugnazione.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. O G - Presidente -
Dott. L M G - Consigliere -
Dott. P D - Consigliere -
Dott. F F - rel. Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso, iscritto al n. 7079 del Ruolo Affari Civili per l'anno 2000, proposto da:
DI MONTE ANTONIO e DI MONTE FLORIANA entrambi in proprio nonché quali eredi di O D deceduta il 25 luglio 1998, elettivamente domiciliati in Roma, Via Luigi Boccherini n. 3 presso lo studio dell'avvocato R G, e rappresentati dall'avvocato A I, in virtù di procura speciale a margine del ricorso per Cassazione;
- ricorrenti -
contro
DI MONTE GIUSEPPE, DE NOVELLIS CAROLINA, DI MONTE MARIA FILIPPA (chiamata A), DI MONTE ALDO, DI MONTE MARIO, DI MONTE PIERO, nonché CAPISTA PASQUALINA, DI MONTE RITA, DI MONTE ANTONIO GIOVANNI CARLO, DI MONTE IRENE, DI MONTE GIUSEPPE PAOLO, DI MONTE GRAZIELLA;
- intimati -
e contro
CNTE ASSUNTA, residente in Avezzano, via Saragat n. 4;
- intimata -
avverso la sentenza della Corte d'appello de L'Aquila n. 416 del 29 settembre 1999;
Udita, nella Pubblica udienza del 14 ottobre 2003, la relazione del Consigliere Dottor Francesco FELICETTI;
udito, per il Pubblico Ministero, il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, Dottor DESTRO Carlo, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con citazione notificata il 7 maggio 1976, G D M convenne in giudizio davanti al Tribunale di Pescata i fratelli Maria Grazia, Vincenzella, Irene, Paolo, Biase, Ubaldo ed Anna Assunta Di Monte e chiese al giudice adito:
a) di dichiarare aperta la successione ereditaria del loro comune genitore A D M;
b) di dichiarare che dell'asse relitto facevano parte anche i beni già di proprietà di Biagio Di Monte (fratello del de cuius Antonio) deceduto negli U.S.A., senza eredi ed acquisiti dal loro dante causa per usucapione;
il tutto con la precisazione che con testamento pubblico 16 gennaio 1957 il de cuius aveva lasciato la sua quota disponibile all'attuale convenuta Irene Di Monte, con facoltà di scelta;
c) di condannare P D M, il quale a far data dalla morte del comune genitore aveva goduto del beni da questi relitti, a rendere il conto della sua gestione.
1.2. - I convenuti si costituirono in giudizio.
Tra di essi, per quel che ancora rileva, P D M contestò la domanda sostenendo d'aver acquistato per usucapione tutti i beni che, secondo l'attore, appartenevano all'asse ereditario, avendoli posseduti sin dal 1954, pacificamente ed animo domini. 1.3.- Nel corso del giudizio decedettero:
- Di Monte Biase, al quale subentrarono gli eredi C D N, Di Monte Maria Filippa, Di Monte Aldo, Di Monte Mario e di Monte Piero;
- Di Monte Ubaldo, al quale subentrarono gli eredi Capista Pasqualina, Di Monte Rita, D M A Giovanni Carlo, Di Monte Irene, Di Monte Giuseppe Paolo e Di Monte Graziella.
- l'attore D M P, al quale subentrarono gli eredi O D, D M A e D M F;
peraltro, solo i primi due si costituirono In giudizio, mentre l'ultima rimase contumace. 1.4.- Con sentenza non definitiva depositata il 23 maggio 1991, il Tribunale di Pescara:
a) rigettò l'eccezione di usucapione formulata da P D M e ribadita dai suoi successori;
b) dispose lo scioglimento della comunione ereditaria;
c) condannò i convenuti A D M, F D Monte ed O D, nella loro qualità di eredi di P D M e possessori dei beni oggetto della divisione, a presentare il conto della gestione, nonché a pagare agli attori, pro quota, i frutti perdetti.
Con separata ordinanza, il giudice di primo grado dispose la prosecuzione del giudizio per