Cass. civ., sez. II, ordinanza 10/10/2018, n. 24970

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 10/10/2018, n. 24970
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24970
Data del deposito : 10 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA , sul ricorso 17136-2014 proposto da: ZICCARDI RICCARDO, NIRO ANGELA MARIA, PAPAROZZA LUCIA, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE DELLA GRANDE MURAGLIA

289, presso lo studio dell'avvocato L L B, rappresentati e difesi dagli avvocati GIOVANNI DI GIANDOMENICO, ERNESTO SALLESE;

- ricorrenti -

contro

AGENZIA DEL DEMANIO, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 96/2013 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata i] 09/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2018 dal Consigliere R S. 29.5.2018 n. 9 17136-2014 Rilevato che:

1. Nell'ambito di procedura espropriativa immobiliare in danno di A Z, R Z e L P con decreto di trasferimento n. 130 del 2/4/1996 del tribunale di Carnpobasso'hanno visto a sé assegnato in proprietà il compendio immobiliare di cui al lotto 2, in Busso, località Cese, essendosi poi lo stato surrogato nella procedura con assegnazione a esso del lotto 1 all'esito del terzo incanto rimasto infruttuoso, sulla base di decreto di devoluzione del locale pretore dell'11/12/1996 all'esito di esecuzione esattoriale per debiti tributari.

2. L'agenzia del demanio e il ministero dell'economia e delle finanze con citazione notificata il 12/2/2002 hanno convenuto innanzi al tribunale di Campobasso A Mria N chiedendo la sua condanna al rilascio del fabbricato adibito a opificio industriale in Busso, località Cese, devoluto allo stato come innanzi, oltre che al risarcimento dei danni da occupazione abusiva dal "decreto di trasferimento.

2.1. Angela Maria N ha dedotto la legittimità della di lei detenzione giusta comodato da parte di R Z, che con la coniuge se ne sarebbe reso aggiudicatario come innanzi. Sono interve.nuti R Z e L P, chiedendo l'accertamento dei loro diritti e il rigetto della domanda nei confronti della signora N.

2.2. Con sentenza depositata il 28/10/2005 il tribunale di Campobasso ha dichiarato improponibile per tardività la domanda degli interventori;
in accoglimento della domanda erariale, ha condannato la signora N alla consegna dell'immobile in favore dell'agenzia del demanio;
ha condannato la stessa al risarcimento mediante pagamento della somma di euro 10.451,77 oltre accessori. A' - 1/7 — oltre frontespizio• 3. Adìta in via principale da Angela Maria N e in via incidentale da R Z e L P, da un lato, e dall'agenzia del demanio e dal ministero, dall'altro, la corte d'appello di Campobasso ha, in accoglimento dell'appello principale, ridotto la somma dovuta a titolo di risarcimento a euro 5.692,55 oltre accessori;
ha rigettato gli appelli incidentali.

3.1. A sostegno della decisione, per quanto ancora qui rileva in ordine al se i fabbricati fossero ricompresi nel compendio trasferito ai coniugi Z-P (e detenuto dalla signora N) o in quello devoluto allo stato, nonché al quantum del risarcimento, la corte d'appello ha considerato: a) che, se effettivamente nel decreto di assegnazione a favore dei coniugi Z-P l'appezzamento era indicato di consistenza di are 25.50, originariamente insistendo i fabbricati sulla particella 169, tuttavia - come ritenuto anche dal tribunale - il decreto di trasferimento dovesse essere interpretato in base al contenuto dell'ordinanza di vendita in esso richiamata che, benché non prodotta, era ricostruita in base al successivo avviso di vendita da cu.i si evinceva chiaramente essere i manufatti ricompresi nel lotto 1 e non nel lotto 2 aggiudicato ai predetti coniugi, onde non fosse necessario ricorrere ai dati catastali, non sussistendo dubbi;
che comunque anche l'esame di detti dati deponesse nel medesimo senso;
che non sussistesse spazio per l'applicazione di criteri • equitativi nell'interpretazione di un decreto di trasferimento;
b) che, pur mancando in atti l'avviso di vendita cui il verbale di mancata vendita al terzo incanto e il decreto di devoluzione a favore dello stato facevano riferimento per la descrizione dei beni in proprietà erariale, il deficit probatorio fosse integrato dalla nota di trascrizione di detto verbale, contenente i dati catastali, oltre che da visura in atti;
- 2/7 — oltre frontespizio c) che fosse inammissibile la conclusione congiunta dei signori N e Z-P di dichiarazione di difetto di legittimazione passiva della signora N quanto alla domanda•di rivendica, per mancanza di appello sul punto;
d) che da ciò discendesse anche l'inammissibilità della censura di difetto di legittimazione passiva della signora N rispetto alla domanda risarcitoria;
che comunque fosse il detentore tenuto a risarcire il danno insieme al possessore a favore del rivendicante;
e) che fosse ricostruibile all'11/6/2001 la mora della signora N rispetto alla richiesta di restituzione pervenutale, con riliquidazione conseguenziale dei danni.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi