Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2023, n. 15686

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2023, n. 15686
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15686
Data del deposito : 13 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PO MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/03/2022 del TRIBUNALE di TRAPANIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udita la difesa della parte civile, Avv.to Silvana Maliandro in sostituzione dell'avv.to Angelo Di Girolamo che insiste come da comparsa già depositata per il rigetto del ricorso. udito il difensore del PO avv.to Concetta Anna Maria Inglese che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1.1 II Tribunale di Trapani, con sentenza in data 3 marzo 2022, previa correzione del dispositivo di primo grado, confermava la pronuncia del Giudice di Pace di Trapani del 13 maggio 2021 che aveva condannato PO MA alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di pascolo abusivo.

1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv.to Inglese, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - nullità ex art. 606 lett. c) cod.proc.pen. in relazione alla ordinanza di correzione dell'errore materiale disposta in appello nei confronti di PO MA per insussistenza dei presupposti normativi .e nullità della sentenza di primo grado per difformità tra dispositivo e motivazione;
difatti, in presenza di omessa pronuncia sulla posizione del ricorrente, non sarebbe stato possibile procedere alla correzione versandosi in errore di diritto e non materiale che avrebbe imposto la declaratoria di nullità;
- violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. e carenza di motivazione con riguardo alle doglianze difensive inerenti la regola dell'oltre ragionevole dubbio, errata applicazione dei criteri dettati dall'art. 192 cod.proc.pen. e delle regole della logica nella interpretazione dei risultati non essendovi alcuna prova in atti della riconducibilità dei fatti a PO MA non potendo essere utilizzati i sospetti e le presunzioni;
- violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen., manifesta contraddittorietà e carenza di motivazione con riguardo alle doglianze difensive inerenti l'affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico;
- violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen., manifesta contraddittorietà e carenza di motivazione con riguardo alle statuizioni civili relative alla determinazione del danno risarcibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Tutti i motivi appaiono manifestamente infondati ed il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, in relazione al primo motivo, va ricordato come ai sensi della disciplina dettata dall'art. 130 comma primo cod.proc.pen. alla correzione

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