Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/10/2014, n. 21665
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In tema di anzianità contributiva maturata presso l'INPDAI e presso ordinamenti previdenziali diversi dall'INPDAI, l'art. 1 del d.P.R. 8 gennaio 1976, n. 58, assume rilievo ai fini del calcolo della pensione, mentre l'art. 5 della legge 15 marzo 1973, n. 44, (con il d.m. del 7 luglio 1973) stabilisce il limite massimo dell'importo che, in ogni caso, essa può raggiungere, che non può essere superiore a quello della pensione massima erogabile dall'INPDAI «ai sensi del comma precedente», cioè secondo il regime generale dell'INPDAI, avuto riguardo a quello in vigore al momento della maturazione del diritto al trattamento, con un rinvio necessariamente formale (che esclude l'abrogazione implicita del limite ad opera del d.lgs. 24 aprile del 1997, n. 181), comprensivo dello "ius superveniens", e, dunque, in particolare, l'introduzione del tetto pensionabile ed i coefficienti di rendimento decrescenti della retribuzione eccedente il massimale.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C D C G - Presidente -
Dott. V P - Consigliere -
Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere -
Dott. PTTI Adriano Piergiovanni - Consigliere -
Dott. T I - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12097/2009 proposto da:
SCORDO BRUNO C.F. SCRBRN37E09F839G, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 88, presso lo studio dell'avvocato S F, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
- I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati R A, N VNTE, ANTONELLA PTTERI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2219/2008 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/05/2008 R.G.N. 4604/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/2014 dal Consigliere Dott. I T;
udito l'Avvocato PTTERI ANTONELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza n.2219 del 2008, depositata il 14 maggio 2008, pronunciando sull'impugnazione proposta dall'INPS nei confronti di Scordo Bruno, avverso la sentenza emessa in data 29 marzo - 18 maggio 2004 dal Tribunale di Napoli, accoglieva l'appello e, in riforma della decisione impugnata, rigettava la domanda proposta da Scordo Bruno.
2. Lo Scordo era stato iscritto al Fondo Previdenza Elettrici ed era poi transitato al regime INPDAI. Potendo, quindi, vantare contribuzione in entrambi i Fondi si era avvalso del beneficio del trasferimento gratuito di cui alla L. n. 44 del 1973, art.
3. Ritenendo che gli fosse stato liquidato un trattamento pensionistico inferiore a quanto previsto dal D.P.R. n. 58 del 1976, art. 1, e dal D.Lgs. n. 181 del 1997, art. 3, - da cui si evinceva quale unico limite quello dell'80 per cento della retribuzione pensionabile, con ricorso proposto in data 14 gennaio 2003, aveva adito il Tribunale per chiedere la condanna dell'Istituto al pagamento delle differenze di pensione.
3. Il Tribunale di Napoli aveva accolto la domanda proposta da Scordo Bruno dichiarando il diritto dello stesso alla liquidazione del trattamento pensionistico con il solo limite costituito dall'80 per cento della retribuzione pensionabile, condannando l'INPS al pagamento della somma di Euro 116.087,64, oltre accessori ed alla rifusione delle spese di grado.
4. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre Scordo Bruno prospettando un articolato motivo di ricorso, accompagnato dal prescritto quesito di diritto.
7. Resiste l'INPS con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre premettere che la Corte d'Appello, nell'accogliere l'impugnazione dell'INPS, ha aderito ai principi enunciati da questa Corte con la sentenza n. 2223 del 2007, che ha affermato: "in tema di anzianità contributiva maturata presso l'INPDAI e presso ordinamenti previdenziali diversi dall'INPDAI, alla stregua della disciplina che regola la materia - D.P.R. n. 58 del 1976, art. 1, L. n. 44 del 1973, art. 5, D.M. 7 luglio 1973 - sono previsti due distinti calcoli, operanti su piani diversi (citato D.P.R. n. 58, art. 1), l'uno rilevante per il calcolo della pensione, l'altro introdotto come limite in ogni caso all'importo della pensione, per cui questa non può essere superiore a quello della pensione massima erogabile dall'INPDAI ai sensi del comma precedente, cioè secondo il regime generale dell'INPDAI, che non può non essere quello in vigore al momento della maturazione del diritto a pensione, con rinvio necessariamente formale, comprensivo dello ius superveniens, nella specie l'introduzione del tetto pensionabile ed i coefficienti di rendimento decrescenti della retribuzione eccedente il massimale".
2. La Corte d'Appello, quindi, prestando adesione al suddetto orientamento ha ritenuto che il rinvio di cui al D.P.R. n. 58 del 1976, art. 1, comma 2, ha introdotto nell'ordinamento il limite
soggettivo costituito dall'impossibilità per il lavoratore che abbia esercitato