Cass. civ., sez. VI, ordinanza 27/07/2018, n. 19905

CASS
Ordinanza
27 luglio 2018
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CASS
Ordinanza
27 luglio 2018

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Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ai fini del rispetto del termine assegnato dal giudice per l'introduzione della fase di merito, non assume rilevanza il compimento delle formalità di iscrizione della causa a ruolo, che, pur richiamata nell'art. 618 c.p.c., ha la sola funzione di rimarcare la diversa cognizione, sommaria nella prima fase, piena nella seconda, tipica della struttura bifasica del giudizio di opposizione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 27/07/2018, n. 19905
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19905
Data del deposito : 27 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 19905718 SESTA SEZIONE CIVILE - 3 см Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: OPPOSIZIONE ESECUZIONE Dott. ADELAIDE AMENDOLA -- Presidente - Motivazione Dott. ULIANA ARMANO - Consigliere - semplificata Ud. 08/05/2018 - CC Dott. DANILO SESTINI - Consigliere - R.G.N. 17088/2017 Ron 19905 Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere - Dott. ZO VINCENTI - Rel. Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17088-2017 proposto da: MA NN, nella qualità di procuratrice di LA RE ON e LA RE ZO LD eredi di LA RE DAVIDE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIZO 297, presso lo studio dell'avvocato NICOLA BOSCO, rappresentata e difesa dagli avvocati BENIAMINO MASTURSI, FERNANDO MASTURSI;

- ricorrente -

contro

SA RAFFAELE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALFONSO AMATO;

- controricorrente -

4748 58 avverso la sentenza n. 5837/2016 del TRIBUNALE di SA, depositata il 21/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/05/2018 dal Consigliere Dott. ZO VINCENTI.

Ritenuto che

, con ricorso affidato a tre motivi, NU NE, quale procuratrice speciale di TO La GI e EN RN La GI, ha impugnato la sentenza del Tribunale di Salerno, in data 21 dicembre 2016, che, in accoglimento dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta da RA Salerno, revocava l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., in favore di TO e EN RN La GI, limitatamente alla somma di euro 5.294,22;
che resiste con controricorso RA Salerno, che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata ai difensori delle anzidette parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale la parte ricorrente ha depositato memoria;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Considerato che:

a) con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 163-bis, comma secondo, e 618, comma secondo, c.p.c., per non aver il Tribunale dichiarato inammissibile/improcedibile l'opposizione in ragione della tardività della iscrizione a ruolo della causa da parte del Salerno;
b) con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, n. 4 e n. 5, c.p.c., nullità del sentenza o del procedimento, violazione dell'art. 615 c.p.c. e

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