Cass. civ., sez. V trib., decreto 25/09/2020, n. 20179

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., decreto 25/09/2020, n. 20179
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20179
Data del deposito : 25 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

LA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Il Presidente ha pronunciato il seguente

DECRETO

20179.20 CeoLL .20 Ala sul ricorso iscritto al n. 29258/2015 R.G. proposto da M L, rappresentata e difesa dagli Avv. E B, E F e M A, con domicilio eletto in Roma, via Ortigara n. 3, presso lo studio di quest'ultimo;

contro

Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna n. 1440-19-2015, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. THF01F602989/12;
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente il 21/12/2017 ai fini della definizione agevolata ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell'art. 11 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere depositata dall'Agenzia delle Entrate il 03/10/2018 che dà atto della presentazione dell'istanza di definizione agevolata della controversia tributaria e con cui si comunica che la parte contribuente ha effettuato il pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione;
rilevato che entro il 31 dicembre 2018 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 10 dell'art. 11 del citato d.l. n. 50 del 2017, né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato;
che, pertanto, ai sensi di tale comma 10 dell'art. 11 d.l. n. 50 del 2017, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2018, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ;
che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
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