Cass. pen., sez. I, sentenza 09/02/2023, n. 05701
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AS ZO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 10 aprile 2022 la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del pubblico ministero di revoca dei provvedimenti di indulto concessi a NZ CI con ordinanza del 11 settembre 2006, con ordinanza del 17 gennaio 2007, con sentenza del Tribunale di Pescara del 10 giugno 2009, con ordinanza del 12 febbraio 2014/con sentenza del Tribunale di Pescara del 4 luglio 2011. L'istanza è stata accolta per il sopraggiungere di ulteriore condanna ad almeno due anni di reclusione per delitto commesso entro/cinque anni dall'entrata in vigore della I. 31 luglio 2006, n. 241;
in particolare si tratta della condanna pronunciata dalla Corte d'appello di Roma il 7 gennaio 2021, irrevocabile il 23 maggio 2021. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge per essere stata revocato l'indulto nonostante 913r . la causa ostaWa fosse già b5(Z-• conosciuta dalla Corte d'appello di Roma nel momento in cui Ira pronunciato la sentenza del 7 gennaio 2021 e e, ciò nonostante, non aveva revocato l'indulto.
3. Non risultano pervenute le conclusioni del Procuratore Generale (vi è solo la lettera di trasmissione). Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Il ricorso fa leva sulla possibilità di applicare al caso in esame la giurisprudenza di legittimità secondo cui, se il giudice della cognizione applica un beneficio pur conoscendo l'esistenza di cause ostative, lo stesso