Cass. pen., sez. II, sentenza 18/05/2021, n. 19666
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AR EL n. a Pavia 1'1/8/1966 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale del Riesame di Lecce in data 4/12/2020 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del P.G.,Dott. Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Domenico Mariani, che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale del Riesame di Lecce, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione dell'ordinanza dello stesso Ufficio che, in data 20 maggio 2020, aveva respinto l'impugnazione avverso il diniego di revoca della misura della custodia in carcere, rigettava l'appello proposto nell'interesse del NA.La pronunzia rescindente, resa dalla Sesta Sezione Penale il 14/10/2020 con sentenza n. 30506/20, perveniva all'annullamento sulla scorta di rilevate illogicità ed incongruenze motivazionali in ordine alla configurabilità del pericolo di inquinamento probatorio e al pericolo di reiterazione dei reati. Il collegio cautelare, dopo aver richiamato il provvedimento annullato e i contenuti dell'istanza difensiva disattesa, ha segnalato che, nelle more del giudizio di rinvio, in data 18 novembre 2020, è stata emessa la sentenza di primo grado che ha ritenuto il NA colpevole di tutti i reati ascrittigli (con la sola eccezione del reato di millantato credito, dichiarato prescritto), condannandolo alla pena di anni sedici e mesi nove di reclusione. Ha, quindi, riferito delle dichiarazioni accusatorie rilasciate da NU OM, da OG NN e RA OS, evidenziando che, nell'estate del 2020, il NU ha ritrattato le precedenti propalazioni, autoaccusandosi di false dichiarazioni e cercando di screditare l'ex compagna OG. Quest'ultima, dal canto suo, nell'ottobre 2020 ha denunziato di essere stata sollecitata a ritrattare dal NU nel febbraio precedente, accettando un'offerta di danaro del NA, e di aver subito plurime minacce a seguito del rifiuto opposto mentre nel mese di agosto il figlio era stato avvicinato e intimidito tanto da decidere di trasferirsi in Lombardia presso di lei. I giudici cautelari hanno, pertanto, ritenuto che non possa escludersi un avvicinamento del NU, la cui ritrattazione non può spiegarsi alla luce dei dissidi con la ex moglie OG, per conto dell'imputato allo scopo di svilire le testimonianze della stessa OG e della RA, stimando di conseguenza perdurante il rischio di inquinamento probatorio, anche alla luce di una possibile rinnovazione dell'istruttoria in fase d'appello. Infine, l'ordinanza impugnata ha ritenuto di non procedere a rivalutare il rischio di reiterazione, ritenendo assorbente il profilo cautelare esaminato.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Domenico Mariani, il quale ha dedotto:
2.1 la violazione degli artt. 627, comma 3, cod.proc.pen. e 173 disp. att. cod.proc.pen. nonché l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione in relazione alla permanenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1 lett. a), cod.proc.pen. La violazione degli artt. 274, comma 1, lett. a), e 299 cod.proc.pen. La difesa lamenta che il Tribunale cautelare si è a lungo soffermato sulla sussistenza della gravità indiziaria, sebbene fosse un profilo sul quale non era chiamato a pronunziarsi, essendo in corso il termine per il deposito della motivazione all'esito del dibattimento di primo grado. Alla luce dell'intervenuta sentenza di condanna, i giudici dell'appello cautelare avrebbero dovuto giustificare la sussistenza del paventato pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione dei reati, tenendo conto dell'avvenuta acquisizione delle prove richieste dalle parti e valutando, innanzitutto, la permanenza dell'esigenza ex art. 274, lett. a, cod.proc.pen. La pronunzia rescindente al riguardo aveva espressamente segnalato che la persistenza del pericolo di inquinamento probatorio doveva essere rapportata alla concreta situazione processuale in relazione alla configurabilità di inderogabili esigenze e al rischio per la genuinità della prova, criterio che, secondo la difesa, trova applicazione con riguardo alle prove da assumere e non a quelle già acquisite. Il collegio, nondimeno, ha argomentato il pericolo di inquinamento facendo riferimento alla deposizione testimoniale di OG NN e alle dichiarazioni di OSnna RA nonché a quelle di NU OM, estranee alla celebrazione del processo a carico del ricorrente e rese quale collaboratore di giustizia in relazione ad