Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/1983, n. 901

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L'interesse ad agire - che consiste nel perseguimento, attraverso la pretesa fatta valere in giudizio, di un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, non altrimenti conseguibile che con l'intervento del giudice - può essere insito nello stesso contenuto della domanda, senza necessità di una specifica dimostrazione.*

Le impugnazioni per Cassazione contro la sentenza di merito in grado di appello e contro quella emessa nel successivo giudizio di revocazione possono proporsi con un unico ricorso (del quale vanno esaminati per primi i motivi concernenti la seconda decisione), realizzandosi sostanzialmente un'ipotesi di connessione, che potrebbe legittimare la riunione dei ricorsi, ove separatamente proposti, atteso che le due sentenze concorrono a dare contenuto alla decisione dell'unica controversia per quanto attiene alle posizioni di fatto dedotte in causa. ( V 372/82, mass n 418070; ( V 3410/79, mass n 399837; ( V 1297/77, mass n 384991; ( V 3036/76, mass n 381808).*

Il regolamento del personale del Banco di Napoli costituisce un atto generale di autonomia che realizza una Forma tipica di contrattazione collettiva, anche se limitata ad una sola azienda, e rappresenta la manifestazione di volontà contrattuale dell'ente, che aderisce in tale Forma alla normativa collettiva concordata con le associazioni sindacali dei dipendenti. Pertanto, la divergenza fra la disciplina espressa nel regolamento e quella precedentemente concordata, lungi dal dar luogo ad un'ipotesi di mera responsabilità dell'ente verso le associazioni predette (per la mancata trasfusione dei precedenti accordi nel regolamento), determina, con la mancata formazione dell'in idem placitum consensus, la stessa impossibilità di configurare l'atto regolamentare come fonte di normativa collettiva. ( V 1721/79, mass n 398085).*

Nell'interpretazione del regolamento del personale del Banco di Napoli, che ha natura contrattuale privatistica, vanno osservate le comuni regole legali di ermeneutica. Pertanto, il giudice del merito, il quale, interpretando detto regolamento, ritenga irrilevante l'attività che ne ha preceduto l'approvazione, incorre sia nella violazione del secondo comma dell'art. 1362 cod. civ. - alla cui stregua la Determinazione della comune intenzione delle parti esige la valutazione del loro comportamento complessivo, nel quale deve essere ricompresa l'attività sfociata nell'intesa regolamentare - sia nella violazione dell'art. 1363 dello stesso codice, secondo cui le clausole contrattuali vanno interpretate le une per mezzo delle altre ed attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto. (principi affermati in tema d'individuazione della normativa applicabile alle promozioni per merito comparativo al grado di funzionario decise con delibera del 31 luglio 1975). ( V 1516/81, mass n 412176; ( V 1923/79, mass n 398317; ( V 1721/79, mass n 398085).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/1983, n. 901
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 901
Data del deposito : 2 febbraio 1983

Testo completo

Il regolamento del personale del Banco di Napoli costituisce un atto generale di autonomia che realizza una Forma tipica di contrattazione collettiva, anche se limitata ad una sola azienda, e rappresenta la manifestazione di volontà contrattuale

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