Cass. pen., sez. V, sentenza 02/05/2023, n. 18069

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 02/05/2023, n. 18069
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18069
Data del deposito : 2 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IC RT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avv. Michele Bencini, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia di condanna di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di IZ LB in ordine ai reati di cui agli artt. 166, comma 1, lett. a), d. Igs. n. 58 del 1998 (capo A) e 640, cod. pen. (capo B), perché estinti per prescrizione, mentre ha confermato le statuizioni civili. Si contesta all'imputato: - di avere svolto, in concorso con MA RS (nei cui confronti si è proceduto separatamente), servizi o attività di investimento e gestione collettiva del risparmio, senza abilitazione;
in particolare IZ, ricercatore di ruolo presso l'università Bocconi di Milano, si presentava quale docente della medesima università e consulente della CO di MA RS e, in tale veste, unitamente a RS (che si qualificava come esperto nell'investimento di capitali), proponeva a IA OR della società OR IA RL di ricevere in affidamento la somma di un milione e cinquecentomila euro da investire attraverso una piattaforma bancaria presso la Hong Kong Shangai Bank;
somma che la società OR versava sul conto aperto presso un istituto di credito portoghese (Banca Espirito Santo Madeira Funchal), intestato a "dott. MA RS, CO capital Ltd", conferendo all'intestatario il mandato a gestire il denaro (capo A);
- di avere indotto, con artifizi e raggiri, la società OR IA RL e, per essa, IA OR a versare la somma di un milione e cinquecentomila euro, mai restituita neppure in parte (capo B).

2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite i difensori, articolando tre motivi.

2.1. Con il primo eccepisce l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino in favore del Tribunale di Milano. Sostiene: - che il reato più grave di cui all'art. 166 TUF è un reato abituale;
- che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di appello di Torino, nel caso di reato abituale, la competenza territoriale va determinata con riguardo non al luogo di consumazione del reato (ove cioè si sono prodotte tutte le conseguenze dell'illecito), bensì al luogo in cui il reato si è perfezionato, dove, cioè, il reato ha assunto, per la prima volta, "forma tipica", secondo la previsione dell'art. 8, comma 3, cod. proc. pen.;
- che, nella specie, la condotta tipica è stata posta in essere per la prima volta in Milano, luogo in cui sono stati esercitati "professionalmente" e "pubblicamente" l'attività o i servizi di investimento;
luogo in cui sono avvenuti gli incontri e le trattative con le parti civili e ove è stato concluso, ai sensi dell'art. 1326 cod. civ., il contratto di investimento oggetto del presente procedimento.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del requisito di "professionalità" dell'attività di investimento. Tale presupposto sarebbe tratto da circostanze che si risolvono in un "sentito dire" e, dunque, in una mera apparenza di professionalità.

2.3. Con il terzo deduce analoghi vizi in punto di dolo di concorso.La motivazione della Corte di appello sarebbe apparente, poiché, nel rispondere alla censura sollevata in proposito con l'atto di appello, fa riferimento al contributo causale del ricorrente, senza nulla dire in merito alla consapevolezza del IZ circa il disegno criminoso ordito da altri.

3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta dei difensori dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Va premesso che non sorge questione sul regime transitorio dell'art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen. La norma, introdotta dal d. Igs. n. 150 del

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