Cass. pen., sez. I, sentenza 27/02/2020, n. 07898

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 27/02/2020, n. 07898
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07898
Data del deposito : 27 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da: 1) H M, nato a Ouled Fares (Marocco) il 12/08/1991;
Avverso la sentenza emessa il 27/09/2018 dalla Corte di assise di appello di Catanzaro;
Sentita la relazione del Consigliere dott. A C;
Sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale P L, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
Sentito per il ricorrente l'avv. F I, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa 1'08/09/2017 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, procedendo con rito abbreviato - previa riqualificazione del delitto di cui all'art. 270-quinquies, cod. pen., per la parte introdotta dall'art. 1, comma 3, lett. a), decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43 -, giudicava l'imputato M H colpevole del reato ascrittogli, condannandolo alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione. L'imputato M H, inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge, all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni e alle spese di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere.

2. Con sentenza emessa il 27/09/2018 la Corte di assise di appello di Catanzaro, pronunciandosi sull'impugnazione dell'imputato, confermava la decisione appellata e condannava l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali.

3. Da entrambe le sentenze di merito, che risultano pienamente convergenti, emergeva che M H, nell'arco temporale in contestazione, compreso tra il luglio del 2015 e il 25/01/2016, poneva in essere - mediante contatti con ambienti del terrorismo islamico e attraverso l'utilizzo della rete telematica - un'attività finalizzata ad acquisire un addestramento militare e a compiere atti di terrorismo nel contesto della sfera di operatività dell'organizzazione internazionale denominata /sis, che, com'è noto, è l'acronimo con il quale viene chiamato l'autoproclamatosi Islamic State of Iraq and Syria. Occorre premettere che il presente procedimento traeva origine dagli accertamenti svolti nei confronti di H, effettuati sulla base di una nota trasmessa dalla D.I.G.OS. della Questura di Roma, con cui si segnalava che l'imputato il 10/07/2015 era stato controllato presso l'Aeroporto di Roma Fiumicino, in cui era atterrato, provenendo dalla Turchia, dove era stato respinto per "motivi di sicurezza pubblica". A seguito di tale segnalazione si accertava che il ricorrente il 09/07/2015, alle ore 6.15, era partito in autobus da Cosenza per raggiungere l'Aeroporto di Roma Fiumicino, dove alle ore 19.20 si era imbarcato su un volo diretto a Istanbul, raggiunto il cui aeroporto la polizia di frontiera rifiutava all'imputato - che era un cittadino di nazionalità marocchina - l'ingresso in Turchia e lo respingeva verso l'Italia, con un altro volo che giungeva a destinazione il 10/07/2015. Si procedeva, pertanto, a eseguire un controllo dei due cellulari di cui il ricorrente disponeva ed essendo tali apparecchi telefonici abilitati alla navigazione su internet si procedeva a controllare le modalità di utilizzazione della rete telematica del ricorrente. Nello stesso contesto, le forze dell'ordine procedevano a una perquisizione domiciliare presso l'abitazione dell'imputato, ubicata a Luzzi, in Contrada Pirito di Pescara n. 24, nel corso della quale venivano esaminati i genitori del ricorrente - Bouchaib H e Khaouj El Fadli - che confermavano che il figlio si era allontanato da casa la mattina del 09/07/2015. Sulla base di questa piattaforma indiziaria, si procedeva al controllo del traffico telefonico delle utenze cellulari di cui l'imputato disponeva e contestualmente si sottoponeva il ricorrente a un'attività di intercettazione telefonica e ambientale, che consentiva di documentare il crescente interesse di H verso gli ambienti dell'estremismo islamico contigui che si concretizzava nell'acquisizione di un consistente materiale audiovisivo relativo alla sfera di operatività di tali frange terroristiche. In questo contesto, i Giudici di merito sottoponevano a un vaglio analitico la documentazione audiovisiva riconducibile agli ambienti del radicalismo islamico e all'attività bellica svolta dallisis nell'area siro-irachena, evidenziando che il materiale visionato dall'imputato dimostrava la sua contiguità con il terrorismo di matrice jihadista. Le ulteriori verifiche investigative consentivano di accertare l'esistenza di collegamenti tra il ricorrente ed esponenti di settori contigui con il radicalismo islamico, che corroboravano l'ipotesi accusatoria, anche alla luce delle note informative trasmesse dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che evidenziavano l'adesione ai principi dell'integralismo jihadista manifestata dall'imputato durante la sua detenzione. Si evidenziava, in proposito, che alcuni soggetti che erano stati detenuti con H nella Casa circondariale di Rossano - tra cui M M - ne avevano segnalato la vicinanza agli ambienti dell'estremismo jihadista, manifestata dal ricorrente all'interno di tale struttura penitenziaria. L'esistenza di collegamenti tra H e gli ambienti dell'estremismo islamico si riteneva ulteriormente corroborata dalle attività di intercettazione svolte nei confronti dell'imputato e dei suoi familiari, nel cui contesto si richiamavano le captazioni registrate nelle date del 24/07/2015, del 28/07/2015, del 03/08/2015 e del 29/04/2016, da cui emergevano i contatti tra il ricorrente e i contesti terroristici in esame. Gli esiti di tali captazioni confermavano la vicinanza del ricorrente agli ambienti jihadistí, resa evidente dai riferimenti, contenuti in tali colloqui, all'attività di sostegno all'Islamic State of Iraq and Syria, che i Giudici di merito correlavano al materiale audiovisivo destinato all'addestramento bellico di cui si è già detto. Si riteneva, pertanto, dimostrata la contiguità di H con gli ambienti dell'integralismo islamico e l'attività di acquisizione telematica di materiale audiovisivo funzionale all'addestramento bellico svolta dal ricorrente, in conseguenza della quale l'imputato mirava ad aderire alle fazioni terroristiche operanti sul territorio mediorientale in collegamento con l'Islamic State of Iraq and Syria. Sulla base di tali premesse, si riteneva che H non si fosse limitato a una mera acquisizione di informazioni di contenuto bellico, procedendo a un vero e proprio addestramento militare, ponendo in essere comportamenti - tra cui si richiamavano la programmazione di un viaggio in Belgio e il tentativo di raggiungere la Turchia, che non si concretizzava per il suo respingimento alla frontiera da parte delle autorità aeroportuali - che apparivano espressivi dell'univoca volontà del ricorrente di orientare in chiave terroristica le sue scelte di vita, aderendo al radicalismo religioso posto a fondamento dell'isis. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi l'imputato M H veniva condannato alle pene di cui in premessa.

4. Avverso la sentenza di appello Mehdí H a mezzo dell'avv. F I, ricorreva per cassazione, deducendo quattro motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 270-quinquies e 270-sexies cod. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere sussistenti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata all'imputato, senza considerare che le sue condotte erano finalizzate alla commissione di comportamenti privi di rilevanza penale, rivelatori di un'adesione esclusivamente ideologica ai principi che ispirano gli ambienti del terrorismo islamico collegati all'Islamic State of Iraq and Syria. Si deduceva, in proposito, che non poteva rilevare nella direzione recepita dalla Corte di assise di appello di Catanzaro la mera adesione morale di H agli ambienti dell'integralismo islamico, ai quali era vicino solo ideologicamente, atteso che i suoi comportamenti erano sprovvisti di quelle connotazioni materiali indispensabili alla configurazione della fattispecie di cui all'art. 270-quínquies cod. pen. Infatti, anche a volere ritenere dimostrate le condotte di sostegno ideologico dell'imputato alle fazioni mediorientali del terrorismo islamico, tali comportamenti risultavano privi di rilevanza penale ai fini della configurazione dell'ipotesi delittuosa contestata, non sussistendo alcuna norma che, nel nostro ordinamento, punisce l'adesione morale al radicalismo religioso e, per converso, non risultando che H avesse acquisito le informazioni belliche di cui si controverte per dare sfogo alla sua, indimostrata, vocazione jihadista. In questo modo, si era configurato il reato contestato al ricorrente ex art. 270-quinquies cod. pen. quale reato di pericolo presunto connotato da dolo generico, trascurando che la fattispecie in esame andava ricostruita, in termini differenti, quale reato di pericolo concreto connotato da dolo specifico. Tali conclusioni, peraltro, oltre a essere smentite dalle emergenze probatorie, non tenevano conto della problematicità della nozione di "finalità di terrorismo" prefigurata 270-sexies cod. pen., alla quale rinvia la fattispecie in esame, che non può essere interpretata in termini distonici con il principio di offensività. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 125, 533, 546, lett. e), cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi probatori legittimanti il giudizio di responsabilità nei confronti di H, che era stato formulato senza tenere conto del fatto che le sue condotte erano ispirate da intenti esclusivamente ideologici, rispetto ai quali privi di univocità dovevano ritenersi gli elementi indiziari richiamati dalla Corte
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